F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009 6) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFIC
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 maggio 2009
6) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASANOVA FIORENZA SEGUITO GARA PISA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 2.11.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 5.11.2008)
Il presidente del Pisa Calcio Femminile ha proposto ricorso contro la decisione di Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile con la quale la calciatrice Fiorenza Casanova, e non Elena Donati, come erroneamente individuata dal direttore di gara, ha subito la squalifica per 3 gare, a seguito dell’espulsione nella gara disputata a Cascina tra Pisa Calcio Femminile e Lazio Calcio Femminile, poichè, a gioco fermo, aveva colpito un’avversaria con un calcio. Deduce il ricorrente che la sanzione irrogata risulta eccessiva, essendo stata provocata ed essendo l'atleta in questioni una persona estremamente corretta e sportiva. Il ricorso non è fondato. La sezione ritiene che nessuna prova viene prodotta dal ricorrente circa la provocazione subita. Inoltre la sanzione irrogata appare adeguata all’entità e la natura del gesto antisportivo compiuto dall'atleta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Pisa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
