F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009 2) RICORSO DELL’A.S.D. MULTEDO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PER
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009
2) RICORSO DELL’A.S.D. MULTEDO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MULTEDO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; INIBIZIONE FINO AL 30.01.2009 AL PRESIDENTE BORSEI DOMENICO; INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE LO BARTOLO MARCO INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SARZANESE CALCIO FEMMINILE / MULTEDO CALCIO FEMMINILE DEL 25.10.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)
Con Com. Uff. n. 38 pubblicato il 30.10.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - pronunciandosi all’esito della gara Sarzanese Calcio Femminile/Multedo Calcio Femminile del 25.10.2008, Campionato Primavera Femminile Nazionale, Girone D - constatato che le calciatrici della società Multedo: Gambarotta Margot, Errico Emma, Spaggiari Chiara, Caramagno Erica e Virnuccio Francesca, risultando tesserate presso il Settore Giovanile e Scolastico della Lega Nazionale Dilettanti, avevano disputato la gara in posizione irregolare senza averne titolo, in quanto non potevano prendere parte a tornei non organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, ha comminato: - la sanzione sportiva della perdita della gara per la società Multedo con il punteggio di 0-3; - un punto di penalizzazione in classifica; - l’inibizione fino al 30.1.2009 al Presidente Borsei Domenico per responsabilità oggettiva; - l’inibizione fino al 30.1.2009 al dirigente Lo Bartolo Marco per aver redatto la distinta ufficiale di gara. L’appellante A.S.D. Multedo Calcio Femminile, premessa la carenza della decisione impugnata per la mancata indicazione dei riferimenti normativi del C.G.S., invoca il Regolamento del Campionato Primavera pubblicato sul Com. Uff. n. 27 dell’1.10.2008 della Divisione Calcio Femminile, in particolare Norme Comuni punto 8, il quale pone diversità non sulla natura del tesseramento della calciatrice, ma semplicemente sulla regolarità dello stesso, con la conseguenza che, mancando una precisa e diversa normativa in fatto di tesseramento, i Campionati indetti dalla Divisione Calcio Femminile sono da ritenere alla stregua di qualsiasi altro Campionato della Lega Nazionale Dilettanti, compresi quelli organizzati dai Comitati regionali territoriali. L’appellante richiama inoltre il disposto degli artt. 32 e 34 punto 3 delle N.O.I.F. nonchè degli artt. art 23 commi C e D, 27 e 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico Conclusivamente, l’appellante chiede che le citate decisioni del Giudice Sportivo vengano annullate e che il risultato ottenuto sul campo resti omologato. Rileva, anzitutto, il Collegio che il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d’ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull’incontro in questione - ad esaminare il referto di gara ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare delle calciatrici sopra nominate. Conseguentemente ha applicato le sanzioni nei confronti sia della società Multedo che dei suoi rappresentanti. Senonchè, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell’art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., può sì attivarsi d’ufficio, ma solo qualora la irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame. La suddetta considerazione, di per sé assorbente di ogni altra questione, è sufficiente per pervenire ad una pronuncia di accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Multedo Calcio Femminile di Genova, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 2 – 8 per la gara indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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