F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009 3) RICORSO DELL’A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO AVVERSO LE SANZIONI: PE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009

3) RICORSO DELL’A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ FEMMINILE JUVENTUS TORINO CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; INIBIZIONE FINO AL 30.01.2009 AL PRESIDENTE PICA NICOLA; INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE ODOARDI SERGIO INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA BIELLESE /FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Visto il ricorso dell’A.S.D. Femminile Juventus Torino avverso la decisione riportata nel Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008 della Divisione Calcio Femminile in merito alla gara del Campionato Nazionale Primavera, girone A Biellese/Femminile Juventus Torino del 25.10.2008; - constatato che il ricorso, in violazione dell’art. 33 comma 5 C.G.S., è privo della sottoscrizione del soggetto ricorrente, la quale costituisce il presupposto del rapporto processuale quale requisito essenziale per la giuridica esistenza del ricorso stesso, che pertanto va considerato “tamquam non esset;” - constatato altresì che il ricorrente non ha dato prova di aver trasmesso copia del ricorso alla controparte, come pure impone la norma su citata. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Femminile Juventus Torino di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

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