F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009 5) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009

5) RICORSO DELL’A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MILAN CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;  UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; L'INIBIZIONE FINO AL 04.12.08 AL PRESIDENTE CRUDO FRANCESCO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SANZIONE COSÌ DETERMINATA IN CONSIDERAZIONE CHE IL SOGGETTO E' IN CORSO DI SQUALIFICA;  L'INIBIZIONE FINO AL 6.11.08 AL DIRIGENTE DI CESARE ANTONIA; INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, REAL MARINO/MILAN DEL 26.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con ricorso avverso la decisione in epigrafe, il Milan Calcio Femminile chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di primo grado, il quale aveva comminato la sanzione della perdita della partita in danno al Milan contro il Real Mariano per 0-3 in occasione della gara disputata il 26.10.2008; questi, esaminata la distinta delle calciatrici della gara e constatato che la calciatrice Serena Vinci della società Milan risultava essere svincolata, rilevava che la stessa aveva disputato la gara in posizione irregolare senza averne titolo e, conseguentemente, oltre alla sanzione della perdita della gara, comminava un punto di penalizzazione in classifica, oltre che le conseguenti inibizioni al Presidente del sodalizio Francesco Crudo per responsabilità oggettiva ed alla Dirigente Antonia Di Cesare per aver redatto la distinta di ufficiale di gara. Il sodalizio ricorrente rilevava, depositando idonea documentazione a supporto, che la calciatrice Serena Vinci era già tesserata in favore del Milan fino al 30.6.2008 nel Settore Giovanile Scolastico e che comunque, nelle more, già in data 17.10.2008 l’atleta aveva già sottoscritto il tesseramento definitivo. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Infatti, come attestato dalla menzionata documentazione prodotta dal Milan unitamente al deposito del ricorso, non è stata commessa violazione alcuna, sia perché si è trattato in ogni caso di una calciatrice di età inferiore ai 18 anni tesserata nel Settore Giovanile Scolastico, come tale beneficiaria delle deroghe consentite dal primo comma dell’art. 34 N.O.I.F., sia perché nel frattempo, aveva comunque provveduto nei termini federali a regolarizzare la propria posizione di tesserata, come attestato dalle ricevute di spedizione della raccomandata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C.F. Milan di Milano annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 3–0 per la gara indicata.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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