F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009 6) RICORSO DELL’A.S.D. ANCORA BOLOGNA 1997AVVERSO LE SANZIONI: PERDI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 66/CGF del 20 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 22 maggio 2009

6) RICORSO DELL’A.S.D. ANCORA BOLOGNA 1997AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ANCORA BOLOGNA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; L'INIBIZIONE FINO AL 06.11.08 AL PRESIDENTE BROCCOLI GIANFRANCO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;  L'INIBIZIONE FINO AL 6.11.08 AL DIRIGENTE BOSCO PIETRO PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, ANCORA BOLOGNA 1997/MONTALE 2000 DEL 25.10.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

Con reclamo ai sensi degli artt. 29, 33 e 38 C.G.S avverso la decisione in epigrafe, la A.D.S. Ancora Bologna 1997 chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la sanzione della modificazione del risultato della partita del 25.10.2008 contro il l’ACF Montale 2000, mediante la perdita della gara 0-3 a carico della reclamante, per effetto della constatazione del fatto che la calciatrice Hanane Bouirki - in occasione della partita - risultava svincolata dal Settore Giovanile e Scolastico del sodalizio di appartenenza con conseguente posizione irregolare non essendo munita di titolo per disputare la gara; la sanzione comminata prevedeva altresì un punto di penalizzazione in classifica, l’inibizione fino al 6.11.2008 al Presidente Gianfranco Boccoli per responsabilità oggettiva nonchè l’inibizione fino alla stessa data al dirigente Pietro Bosco per aver redatto la distinta ufficiale di gara. Il sodalizio reclamate rilevava, depositando idonea documentazione a supporto, che la calciatrice Hanane Bouirki era già tesserata presso la A.D.S. Ancora Bologna 1997 per la categoria “allievi” fin dal 25.9.2008 e che – per la Stagione Sportiva in corso – era munita di tesseramento e dello rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico e che comunque, nelle more, già in data 25.10.2008 l’atleta aveva già sottoscritto il tesseramento definitivo. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. Infatti, come attestato dalla menzionata documentazione prodotta dalla ASD Ancora Bologna 1997 unitamente al deposito del reclamo, non è stata commessa violazione alcuna, sia perché si è trattato in ogni caso di una calciatrice di età inferiore ai 18 anni tesserata nel Settore Giovanile Scolastico, come tale beneficiaria delle deroghe consentite dal primo comma dell’art. 34 N.O.I.F, sia perché nel frattempo, aveva comunque provveduto nei termini federali a regolarizzare la propria posizione di tesserata, come attestato dalle ricevute di spedizione della raccomandata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Ancora Bologna 1997 di Bologna annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 6 – 1 per la gara indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it