F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009 1) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPRO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 67/CGF del 13 novembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 198/CGF del 22 maggio 2009

1) RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. MAGLIONE SAVERIO E DELLA SOC. U.S. AVELLINO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1 E 5 E 4, COMMA 2 C.G.S.

 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 16.10.2008)

Con atto del 21.5.2008 la Procura Federale deferiva il tesserato avv. Francesco Saverio Maglione, in qualità di consulente amministrativo sportivo della U.S. Avellino 1912 S.p.A., per violazione degli art. 1 commi 1 e 5 C.G.S. per avere quegli posto in essere atti e comportamenti diretti a concretizzare lo svolgimento di attività di direttore sportivo della suddetta società senza essere iscritto nell’Albo dell’A.DI.SE. e deferiva la medesima U.S. Avellino 1912 S.p.A. per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 (ora comma 2 ) C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al menzionato dirigente. Con Com. Uff. n. 26 pubblicato il 16.10.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato l’improcedibilità del deferimento disposto nei confronti del Maglione ed il non luogo a procedere quanto al deferimento nei confronti dell’Avellino, dopo aver accertato che la comunicazione dell’atto di deferimento non era andata a buon fine né presso il domicilio del Maglione né presso la sede dell’Avellino. Nell’appello interposto avverso la predetta decisione, il Procuratore Federale, anzitutto, ne denuncia l’erroneità per non aver essa fatto applicazione del principio secondo cui il raggiungimento dello scopo sana qualunque vizio inerente alla notifica (essendosi verificati, nella fattispecie, sia la presenza in udienza del convenuto, sia il normale esercizio della sua difesa svolta anche nel merito della controversia). In secondo luogo, la notifica del deferimento sarebbe stata effettuata in coerenza con l’art. 38 C.G.S. sia presso l’indirizzo fornito dallo stesso interessato (Maglione) nel corso dell’interrogatorio da parte dell’Ufficio Indagini, sia presso la società sportiva di appartenenza del deferito al momento della commissione dei fatti per la quale il medesimo operava, con la conseguenza che il rapporto di collaborazione instaurato con la società per lo svolgimento di fatto di attività non consentite e di cui la Società si è comunque funzionalmente avvalsa, farebbe sì che l’indirizzo societario sia utilmente utilizzabile. Conclusivamente la Procura Federale chiede che questa Corte: a) in via principale, annulli l’impugnata decisione, stabilendo la validità e la procedibilità del deferimento proposto, con la conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito; b) in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata, trasmetta gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per il suo esame nel merito, concedendo alla Procura Federale un termine per la rinotifica del deferimento; c) in via ancora più subordinata, previo annullamento della decisione di primo grado, ove ritenga di poter decidere nel merito, accertata la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto, accolga il deferimento proposto, riconosca la responsabilità disciplinare dei deferiti ed irroghi loro le sanzioni ritenute di giustizia. Nelle controdeduzioni prodotte avverso l’appello, l’avv. Maglione richiama anzitutto l’argomentazione svolta dal primo giudice, nel senso che l’indirizzo cui era stato recapitato l’atto di deferimento (Aversa, via D’Acquisto n. 5), coincidente con quello reso noto dall’interessato in sede di interrogatorio il 12.10.2006, non era più quello esatto al momento della redazione del deferimento (21.5.2008), con conseguente onere della Procura di verifica del vero domicilio. Inoltre, secondo il Maglione, non potrebbe disconoscersi il mancato perfezionamento della spedizione anche presso la sede dell’Avellino, sia per l’incomprensibilità della dicitura “trasferito” apposta sulla busta ritornata al mittente sia, in ogni caso, per l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 38 comma 8 lett. c) C.G.S., dato che all’epoca degli eventi in questione, tale norma non esisteva, mentre, d’altro canto, qualora si volesse (impropriamente) fare riferimento al momento dell’effettiva spedizione della raccomandata, tale forma di comunicazione non avrebbe potuto comunque essere utilizzata, non essendo lo stesso deferito più tesserato con il sodalizio irpino. Quanto al principio dell’effetto sanante proprio del raggiungimento dello scopo dell’atto, l’avv. Maglione precisa che esso varrebbe per l’avviso di convocazione ma non per l’atto di deferimento, la cui mancata comunicazione agli interessati è, invece, inderogabile ed insanabile, con la conseguenza che non essendo stato l’atto di deferimento mai notificato al Maglione, questi non potrebbe essere considerato un soggetto deferito e, pertanto, non potrebbe essere giudicato. Nel merito, si sostiene che l’interessato non ha mai esercitato l’attività di Direttore sportivo per nessuna società, essendosi egli limitato ad intrattenere con l’Avellino meri rapporti di consulenza giuridica connessi con la professione forense dallo stesso svolta, evitando, peraltro, qualunque ingerenza in ambito più prettamente tecnico e, in particolare astenendosi dal prendere parte ad operazioni di calcio-mercato e/o comunque ad incontri ed accordi per il trasferimento di calciatori da una società all’altra. A corroborare la tesi avversa, non varrebbero né le notizie a mezzo stampa acquisite dall’Organo requirente (per l’insufficienza ed inidoneità a tal fine di tale documentazione se non supportata da diverse e più solide fonti istruttorie, nella specie insussistenti), né le dichiarazioni rese all’Uffìcio indagini dal signor Pier Paolo Marino, Direttore generale della S.S.C. Napoli S.p.A. (essendosi il Maglione limitato a stabilire un iniziale contatto tra lo stesso Marino ed il Presidente irpino Marco Pugliese, per la successiva trattazione da parte di quest’ultimi dell’operazione di trasferimento del calciatore Grieco), né, infine, il presunto incarico di Direttore generale della S.S.C. Giugliano S.r.l. svolto dal Maglione (circostanza questa smentita dal signor Giuseppe Loveri all’Ufficio Indagini) e la presenza del Maglione negli spogliatoi dell’Avellino nell’intervallo della gara contro il Foggia (trattandosi solo di sporadica e fugace apparizione). Conclusivamente l’avv. Maglione chiede che la Corte: 1) in via principale, rigetti integralmente il ricorso; 2) in subordine, in caso di accoglimento dello stesso, rimetta gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame nel merito, con proscioglimento del deferito da ogni addebito ovvero, in via estremamente gradata, con applicazione, a carico del medesimo, della sanzione minima prevista dal C.G.S.. All’odierna udienza sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore per l’appellato, i quali hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni e conclusioni rassegnate per iscritto. L’appello va accolto per l’assorbente considerazione che il primo motivo si rileva giuridicamente fondato. Invero, è immanente nel nostro sistema processuale il principio di convalidazione, secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito. Tale è proprio l’evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale l’appellato avv. Maglione a fronte del pur non rituale deferimento del Procuratore Federale: a) ha conferito, in data 29.9.2008, incarico defensionale agli avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone in merito al deferimento del PF prot. 4888/788 pf 06/07/AMma (che è quello di cui trattasi); b) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al giudice di prime cure una memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare l’asserito esercizio delle funzioni di Direttore sportivo; c) è stato presente alla predetta udienza tramite il suo procuratore speciale, il quale ha esplicato piena attività difensiva. In tal modo appare evidente che è la stessa attività del Maglione a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che egli ha avuto completa conoscenza della contestazione mossagli, ha pienamente accettato il contraddittorio ed ha normalmente esercitato il suo diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare il vizio della notifica, con effetto ex tunc. La rilevata fondatezza dell’assorbente primo motivo di doglianza, per insussistenza dell’improcedibilità dichiarata nella gravata decisione, conduce alla pronuncia di accoglimento del ricorso, con conseguente trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, per l’effetto, ai sensi dell’art. 37 comma 4 C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito.

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