F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009 3) RICORSO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 23 Gennaio 2009  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 12 maggio 2009

3) RICORSO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO LE SANZIONI: PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009;  INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. MASSIMO PUGLIESE NEL SUO RUOLO DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 9.1.09)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 48/CND del 9.1.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti disposti in data 5.12.2008 dalla Procura Federale a carico del signor Massimo Pugliese, amministratore unico e legale rappresentante dell’U.S. Avellino Calcio S.p.A., per violazione dell’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione all’All. - A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008, e della stessa società U.S. Avellino Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., ha inflitto alla citata società calcistica quattro punti di penalizzazione da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2008/2009 ed al signor Massimo Pugliese la sanzione della inibizione per mesi dieci. Occorre considerare che, nel caso di specie, la Procura Federale ha proceduto a due distinti deferimenti del signor Massimo Pugliese e della U.S. Avellino S.p.A., rispettivamente recanti i protocolli 3117/382pf08-09/SP/blp e 3118/381pf80-09/SP/blp, il primo dei quali relativo al riscontrato omesso pagamento da parte della società Avellino, entro il termine del 30.9.2008, degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2008 a propri tesserati ed il secondo concernente la omessa documentazione, nel prescritto termine del 31.10.2008, dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti di cui sopra. Con riguardo ad entrambe le contestazioni la Procura Federale ha rilevato la violazione dell’Allegato A) paragrafo IV) lett. a) punto 2) del Com. Uff. del Consiglio Federale n. 93/A del 5.5.2008. La Commissione Disciplinare Nazionale, previa riunione dei due citati procedimenti, ha in primo luogo escluso ogni rilievo alle giustificazioni addotte dalla società Avellino sul punto specifico delle difficoltà economiche dalla stessa lamentate ed ha, in secondo luogo, ribadito la sussistenza, nel caso di specie, di due distinte condotte da addebitarsi ai deferiti e quindi la concretizzazione della violazione di due distinte ed autonome previsioni disciplinari. Di qui, in altri termini,  l’applicazione di una duplice sanzione, la cui entità, ad avviso della Commissione Disciplinare Nazionale, non poteva essere inferiore al minimo edittale di quattro punti complessivi di penalizzazione in classifica, ex art. 10, comma 3, C.G.S., applicabile al caso di specie in forza del richiamo alle disposizioni del C.G.S. contenuto nel citato Com. Uff. n. 93/A. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso la società Avellino Calcio ed il signor Massimo Pugliese, suo amministratore unico, chiedendo in primis l’annullamento delle sanzioni inflitte e, in via subordinata, la comminazione della pena in entità meno afflittiva, ossia quantificata in due punti di penalizzazione da decurtare nella classifica del campionato 2008/2009 e, per l’effetto, una riduzione del periodo di inibizione del reclamante Massimo Pugliese. A sostegno del proposto reclamo sono innanzitutto argomentate ragioni connesse alle naturali difficoltà finanziarie e di contabilità registrate dalla reclamante società immediatamente dopo il dissequestro delle azioni della società medesima ad opera della giustizia ordinaria (dissequestro operato con sentenza depositata il 3.7.2008). Con un secondo e più articolato argomento, i reclamanti lamentano la errata interpretazione della normativa di riferimento da parte della Commissione Disciplinare Nazionale nell’aver questa dichiaratamente esposto di applicare il minimo edittale, che – a dire dei reclamanti – è pari a due punti di penalizzazione con riguardo al comportamento integrante nel caso concreto l’illecito. Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei ricorrenti, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti della Procura Federale che hanno, di contro, insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La Corte, letto l’atto di gravame, sentiti i difensori dei ricorrenti ed i rappresentanti della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene infondata la domanda principale intesa all’annullamento integrale delle sanzioni inflitte con l’avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e fondata la subordinata richiesta di comminazione della pena in entità meno afflittiva, ossia quantificata in due punti di penalizzazione da decurtare nella classifica del campionato 2008/2009 e, per l’effetto, di una riduzione del periodo di inibizione del reclamante Massimo Pugliese. Ricorda preliminarmente la Corte che con Com. Uff. n. 93/A del 5.5.2008 il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha approvato le norme di ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, secondo il testo di cui all’allegato sub A del citato Com. Uff.. Per quanto di interesse nella presente sede, si imponeva all’Avellino Calcio, giusta quanto disposto dall’All. - A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, di “far pervenire alla Lega competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, entro il termine del 30.9.2008, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2008. Per le società facenti parte dell’organico di serie B nella Stagione Sportiva 2007/2008, l’adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giungo 2008.......Le società devono documentare alla Co.Vi.So.C, entro il termine del 31.10.2008, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera” relativi agli emolumenti sopra indicati. La disposizione prosegue prescrivendo che l’inosservanza di quanto statuito con riguardo agli emolumenti di cui trattasi “comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”. Quest’ultimo, all’art. 10, terzo comma stabilisce che “il mancato pagamento , nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell’ammissione ai campionati e il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g) nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica”. Tutto ciò premesso, ritiene la Corte infondato il primo motivo di reclamo inteso all’annullamento delle sanzioni avversate e fondato sulle asserite difficoltà finanziarie incontrate dalla società Avellino immediatamente dopo il dissequestro delle azioni della medesima società. Infatti, per essendo oggettivo che il detto dissequestro è intervenuto solo in data 3.7.2008 (in sede di discussione la difesa dei reclamanti ha peraltro riferito come in concreto i soldi del citato dissequestro siano stati depositati solo a metà gennaio 2009), la Corte ritiene che – avuto anche riguardo all’entità finanziaria degli adempimenti di cui trattasi relativi a tre sole mensilità – non possa ritenersi legittimamente comprovata la sussistenza di un serio ed invalicabile ostacolo al rispetto da parte della società Avellino degli adempimenti medesimi. Di contro, è da ritenersi fondato il secondo motivo di reclamo, con cui si lamenta la errata applicazione delle disposizioni di riferimento da parte della Commissione Disciplinare Nazionale. La ritenuta fondatezza di detto secondo motivo conduce alla rimodulazione delle sanzioni già irrogate, nel senso di ridurre a due i punti di penalizzazione in classifica della società Avellino ed a cinque i mesi di inibizione per il signor Massimo Pugliese. In particolare, la questione che interessa è quella scindibilità o meno, ai fini della sanzione da irrogare, dei comportamenti posti in essere dai reclamanti. La tesi della Procura Federale, fatta propria dalla Commissione Disciplinare Nazionale, è che si è in presenza di due distinte fattispecie, quindi di due distinte ed autonome violazioni della disciplina di settore e quindi di due sanzioni da irrogare. Ad avviso della Corte, invece, le segnalate condotte (l’una relativa agli emolumenti retributivi e l’altra relativa ai connessi contributi e ritenute fiscali) vanno considerate unitariamente, quale unica condotta rilevante sul piano della sanzionabilità, e ciò innanzitutto da un punto di vista logico. Le ritenute Irpef ed i contributi Enpals, infatti, non possono che essere che naturalmente riferiti ad emolumenti retributivi ai quali si legano inscindibilmente in un rapporto di necessaria presupposizione. La circostanza che vede assegnate scadenze diverse – rispettivamente 30 settembre e 31 ottobre 2008 – per depositare la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti e quella attestante l’avvenuto pagamento dei contributi risponde proprio al detto rapporto di presupposizione: solo in quanto è corrisposto un emolumento retributivo in base a titolo legittimo ne consegue l’obbligo di versare – sia pure ovviamente a soggetto diverso da chi ha reso la prestazione – i contributi previdenziali e le ritenute fiscali. Peraltro, la stessa Commissione Disciplinare Nazionale, nella ricostruzione in fatto della vicenda, lega le due asseritamente distinte fattispecie laddove si legge che “il signor Pugliese non ha tempestivamente provveduto a far fronte alle obbligazioni economiche assunte…… nei confronti di numerosi tesserati e conseguentemente al versamento dei derivanti oneri contributivi e fiscali”. Ma vi è di più. E’ lo stesso terzo comma dell’art. 10 C.G.S., della cui corretta applicazione è questione, a legare in una unica fattispecie le due evenienze del mancato pagamento degli emolumenti dovuti e del mancato pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali. La norma citata, che peraltro è stata innanzi richiamata, prevede la sanzione nella misura minima dei due punti di penalizzazione per la complessiva fattispecie del “mancato pagamento.....degli emolumenti dovuti.....e il mancato pagamento…..delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi a tali mensilità……”. Ben avrebbe potuto essere irrogata per le violazioni degli adempimenti di cui trattasi una sanzione anche superiore ai due punti di penalizzazione in classifica, atteso che il citato art. 10, comma 3, C.G.S. prevede una misura “non inferiore a 2 punti”, e tuttavia in tale evenienza (quella cioè di una penalizzazione superiore ai due punti) non si tratterebbe più del minimo edittale, quale invece la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di aver irrogato infliggendo i 4 contestati punti di penalizzazione. Del resto, laddove la disciplina di settore ha inteso partitamente sanzionare ciascun inadempimento con distinti punti di penalizzazione in classifica lo ha fatto in maniera espressa (cfr. allegato A), paragrafo III), lett. a), punto 2) del Com. Uff. n. 93/A), il che non è nel caso di specie, avuto riguardo al dato testuale dell’allegato A, paragrafo IV), lett. a), punto 2) della cui applicazione si tratta. In definitiva, se si conviene, come alla Corte appare pacifico convenire, che la condotta dei reclamanti, comunque giustamente censurata, è da ricondurre per ragioni di ordine logico – sistematico ad una fattispecie unitaria, allora la sanzione nel minimo edittale non può che essere quella dei due punti di penalizzazione, potendo una penalizzazione maggiore conseguire ad una congrua motivazione con cui si esplichino le ragioni che conducono ad irrogare una sanzione oltre appunto il minimo edittale. Ragioni di complessiva coerenza inducono la Corte a proporzionalmente ridurre da dieci a cinque i mesi di inibizione concernenti il signor Massimo Pugliese. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Avellino di Avellino, riduce le sanzioni: - della penalizzazione di punti 2 alla società U.S. Avellino da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva; - inibizione per mesi 5 al signor Massimo Pugliese.Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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