F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 28 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 08 maggio 2009 1) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URG

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 28 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 185/CGF del 08 maggio 2009

1) RICORSO DELLA F.C. JUVENTUS S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE: OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 18.4.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 20.4.2009)

1 - Con ricorso in data 21.4.2009 la Juventus F.C. S.p.A. con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 32, impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 261 del 20.4. 2009. Il provvedimento impugnato era del seguente tenore: "esaminata la dettagliata ed esaustiva relazione dei collaboratori della Procura federale; considerato che, nel corso della gara, in molteplici occasioni (con particolare riferimento ai minuti 4°, 26°, 35°, 41°, 42° del primo tempo e 11°, 19°, 22°, 25°, 30° del secondo tempo), sostenitori della Società ospitante, in vari settori dello stadio, intonavano cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; valutata la gravità del fatto, per la pervicace reiterazione di tali deplorevoli comportamenti, che nulla hanno a che vedere con la passione sportiva; preso atto dell'assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori ovvero di interventi dissuasivi da parte della Società rilevanti ex art. 13, n. 1, lett. c) e d) CGS; visti gli artt. 11, n. 3 e 18, n. 1 lett. d) CGS; delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse". Contro tale decisione la Juventus proponeva tre motivi. Con il primo motivo lamentava una errata e falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 11, c. 3, del C.G.S. nonché dell'art. 18 del codice medesimo. Con il secondo motivo la ricorrente lamentava che il Giudice Sportivo avesse assunto "l’assenza di qualsiasi manifestazione dissociativa da parte di altri sostenitori" e comunque che la Società avesse da tempo attuato "un modello di organizzazione e gestione". Il terzo motivo evidenzia la circostanza che la esponente sarebbe "tra le più note fautrici di politiche di integrazione etnica". 2 - Ritiene la Corte di Giustizia Federale che il ricorso non meriti accoglimento per le seguenti considerazioni. 2.1 – Come si è più sopra anticipato, la tesi della ricorrente si fonda su una errata interpretazione dell’art. 11, comma 3, C.G.S.: tale norma, assume l’istante, valutata in sintonia con l’art. 18 C.G.S. non consentirebbe l’irrogazione della sanzione di cui trattasi. In particolare, in mancanza di recidiva, non potrebbe che applicarsi la sanzione pecuniaria, e quindi quella nella specie irrogata sarebbe illegittima. Rileva al contrario la Corte che l’ultima parte del comma in esame è formulato in modo tale da concretare la individuazione di una terza fattispecie rispetto alle prime due: quella iniziale della violazione “semplice” e quella della recidiva. Tale diversa fattispecie riguarda genericamente “casi di particolare gravità e di pluralità di violazioni” ed è sanzionata in modo autonomo rispetto alle precedenti e – si deve sottolineare – anche in misura ben più grave o con la perdita della gara o con le modalità di cui all’art. 18 C.G.S. cui si rinvia. 2.2 - Quanto poi al concorso delle condizioni previste dalla disposizione in esame, non può dubitarsi né della “gravità”, né della “pluralità” delle violazioni, come riconosce la stessa società ricorrente, là dove afferma che “durante la gara è mancata la percezione della insistenza e molestia dei cori”, percezione al contrario che si sarebbe verificata in sede di ascolto televisivo. Orbene, se si valuta quanto riferito dal referto arbitrale e dai collaboratori della Procura Federale non può non convincersi che nella specie il comportamento dei sostenitori della reclamante è stato di “particolare gravità” e sono ravvisabili anche “pluralità di violazioni”. Ed invero si riporta che: - sono stati intonati numerosi cori di discriminazione razziale; - ognuno ripetuto più volte; - coro di discriminazione è stato intonato nei confronti del calciatore Mountari; - cori di discriminazione sono stati intonati nei confronti del calciatore Balotelli ripetuti più volte (il referto indica con puntualità i diversi minuti di cori); - sono stati indirizzati a quest’ultimo calciatore unitamente ai cori, insulti gravissimi. In definitiva sono ravvisabili nella specie sia la “particolare gravità” sia la “pluralità di violazioni” che – in virtù dell’art. 11 C.G.S. più volte sollecitato - ben consentono l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18 C.G.S.. 3 – Venendo alle ulteriori censure, esse in sostanza riguardano la mancata considerazione dell’attenuante di cui all’art. 13 C.G.S. Difatti – secondo la prospettazione di parte – ai sensi dell’art. 13 lett. a) C.G.S. la società ha da tempo attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire comportamenti illeciti; ai sensi della lettera b) dell’art. 13 C.G.S. la società ha collaborato con le forze dell’ordine per prevenire i fatti violenti e individuarne i colpevoli; ai sensi della lettera e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione, atteso che è affisso nello stadio un regolamento che espressamente proibisce manifestazioni del tipo di quello per cui è giudizio. Infine, sempre ad avviso della società, il Giudice avrebbe mancato di valutare, proprio ai fini delle manifestazioni dissociative, le dichiarazioni del Presidente, dei dirigenti e dei tifosi che hanno dichiarato la loro indignazione e deplorazione pubblicamente su tutti i mezzi di informazione. Si osserva al riguardo che anzitutto nessuna reazione della società vi è stata in corso di gara, pur essendo gli atti discriminatori chiaramente percepibili – contrariamente a quanto sostenuto – e in fatto percepiti dal direttore di gara e dal rappresentante della Procura Federale. Inoltre che le iniziative di prevenzione, indubbiamente adottate, si sono rivelate obbiettivamente inadeguate. 4 – In queste condizioni, se da una parte è da escludere che possa prendersi in considerazione l’esimente dell’art. 13 C.G.S. (del resto neppure richiesta esplicitamente), dall’altra deve riconoscersi che il comportamento tenuto dalla società può giustificare l’applicazione della attenuante di cui allo stesso articolo 13 C.G.S.. Senonché l’entità della sanzione irrogata dal primo giudice sconta appunto tale beneficio, ove si consideri che l’articolo 18 C.G.S., cui rinvia la norma esaminata dall’articolo 11 C.G.S., prevede sanzioni ben più gravi, quali lunghe squalifiche del campo, penalizzazioni di più punti e la retrocessione. P.Q.M. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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