CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 26/05/09  A.C. Chievo Verona s.r.l. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Rel

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 26/05/09  A.C. Chievo Verona s.r.l. contro della Federazione Italiana Giuoco Calcio

L’Alta Corte di Giustizia, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Rel. Prof. Massimo Lucani prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2009 proposto da A.C. Chievo Verona s.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C., in data 15 maggio 2009, relativa a reclamo avverso la delibera di diniego del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2009/2010 da parte della Commissione di primo grado delle Licenze UEFA della F.I.G.C. del 7 maggio 2009; uditi nell’udienza del 14 maggio 2009, il difensore della parte ricorrente – A.C. Chievo Verona s.r.l. – avv. to Luciano Ruggiero Malagnini, su delega dichiarata dell’avv. Corrado Tognetti, ed i difensori della parte resistente – Federazione Italiana Giuoco Calcio – avv. ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, Ritenuto in fatto La Commissione di primo grado Licenze UEFA ha deciso di non accogliere la domanda avanzata dall’A.C. Chievo Verona s.r.l. per ottenere la Licenza UEFA relativamente alla stagione sportiva 2009 – 2010, rilevando quanto segue. Nonostante le reiterate richieste, la società Chievo non aveva dimostrato di essersi adeguata ai numerosi requisiti, prevalentemente infrastrutturali ed in particolare relativi allo stadio, requisiti la cui mancanza era stata più volte rilevata. Detta società si limitava a giustificare la non rispondenza agli standards prescritti con la propria impossibilità di intervenire direttamente, appartenendo la proprietà dello stadio e dei relativi impianti al Comune di Verona (cui peraltro sarebbe stata richiesta, a più riprese, l’esecuzione delle necessarie opere). La Commissione di secondo grado, nella seduta del 15 maggio 2009, ha respinto il ricorso presentato dalla A.C. Chievo sulla base delle seguenti considerazioni: a) la società ricorrente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti la cui mancanza era stata puntualmente contestata, affermando di non avervi potuto provvedere “in quanto l’impianto è di proprietà del Comune di Verona”; b) la circostanza, però, non poteva esimere la società ricorrente dal rispetto di tutti i requisiti, infrastrutturali e non, essenziali per il rilascio della Licenza; c) la chiesta remissione in termini per “fare eliminare dal Comune le anomalie riscontrate e far porre in essere le opere necessarie” non rientrava nei limiti di cognizione demandata alla Commissione giudicante. Al riguardo, la Commissione di secondo grado ha osservato quanto segue: a) la F.I.G.C., nell’ambito del procedimento di rilascio della Licenza, è priva di qualunque discrezionalità, giacché agisce su delega dell’UEFA (assetto ordinamentale sovranazionale); b) difetta il rispetto di una pluralità di criteri infrastrutturali in relazione all’impianto di gioco e ricorrono omissioni documentali dettagliatamente elencate e regolarmente contestate (Mod. TCP 10.1). c) ricorre la mancanza, sostanzialmente ammessa dalla ricorrente di plurimi requisiti riguardanti la idoneità strutturale e funzionale dell’impianto dello stadio di proprietà comunale; d) l’eventuale obbligazione che verrebbe assunta dal Comune, da considerarsi comunque inter alios, non poteva esonerare la società dai precisi adempimenti e requisiti indispensabili per ottenere la licenza UEFA; e) è sufficiente l’inosservanza anche di uno solo dei criteri “A” (art. 3.2) del manuale delle licenze UEFA per il diniego della Licenza; f) la convenzione di uso, valida fino al 30 giugno 2010, cui si fa riferimento nelle contestazioni, non è quella relativa allo stadio Bentegodi, ma quella di altro campo di allenamento (viene indicato il diverso impianto GFK): trattasi di circostanza, peraltro irrilevante, a fronte delle altre innumerevoli irregolarità; g) vi è la conclamata mancanza di: - plurimi requisiti infrastrutturali di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34 del Manuale, - certificato di agibilità dello stadio valido almeno fino al 30 giugno 2010; - licenza di uso e di esercizio rilasciata al legale rappresentante della società; - locale di pronto soccorso all’interno dell’impianto GFK; h) risulta evidentemente inammissibile la proposta domanda di rimessione in termini perché: - essa esorbita dai limiti di competenza della Commissione di 2^ grado; - trattasi di domanda incompatibile con un procedimento a struttura impugnatoria (sindacato di mera legittimità) i) in ogni caso la società potrebbe ricorrere ad altra struttura. All’udienza odierna le parti insistevano sui rispettivi assunti, chiedendo che venisse adottata la decisione in forma semplificata, di cui all’art. 10 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva. Considerato in diritto Ritenuto che sussiste l’interesse a ricorrere, atteso che il diniego di Licenza UEFA è idoneo ad incidere sull’immagine della Società ricorrente e che non può essere escluso a priori che un interesse alla partecipazione alle competizioni UEFA si concretizzi in futuro; ritenuto che gli inadempimenti e le violazioni contestati, salva una violazione relativa alla durata della disponibilità di un impianto sportivo, risultano riconosciuti dalla stessa Società ricorrente; atteso che è idoneo e sufficiente, ai fini del legittimo diniego della licenza UEFA, anche il difetto di un solo requisito di cui ai criteri “A” del Manuale delle Licenze UEFA versione 2.1; rilevato che, impregiudicata ogni considerazione sulla sussistenza, in capo a questa Alta Corte, di un potere di rimessione in termini nella materia specifica, la ricorrente non ha dimostrato per quali ragioni la detta rimessione sarebbe utile e coerente con i termini previsti dalla normativa vigente, ritenuto pertanto che il ricorso non risulta meritevole di accoglimento e che alla soccombenza segue la condanna alle spese della società ricorrente,

P.Q.M.

L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente A.C Chievo-Verona s.r.l. al pagamento delle spese della procedura in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, liquidate in complessivi Euro 6.500 (seimilacinquecento), di cui 4000 (quattromila) per onorari di avvocato oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 26 maggio 2009 Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni F. Lo Turco Il Segretario F.to Alvio La Face

Dispositivo pubblicato il 26 maggio 2009

Decisione pubblicata il 26 maggio 2009

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