CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 – LIONETTI Michele Antonio contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marc
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 – LIONETTI Michele Antonio contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Prof. Avv. Domenico La Medica Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma in data 14 gennaio 2009 ha deliberato
all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
LIONETTI Michele Antonio, rapp.to e difeso dall’avv. Gianfranco Tobia ed
elettivamente dom.to presso il suo studio in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 11
-ricorrentecontro
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, in persona del Presidente, ing. Ernfried Obrist,
rapp.ta e difesa dall’avv. Enrico Lubrano ed elettivamente dom.ta presso il suo
studio in Roma alla via Flaminia n. 79
-resistente-
* * *
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 5.8.2008, prot. n. 1705, il sig. Lionetti ha dedotto che:
- dal 1973 al 2006 è stato Presidente della Sezione Tiro a Segno di Barletta;
- in data 1.10.2007 la Procura Federale lo ha deferito alla Commissione di Disciplina
contestandogli, per gli anni 2003, 2004 e 2005, la violazione della normativa sulla
tenuta delle scritture contabili, l’omesso parziale versamento delle quote dovute
all’Unione Italiana Tiro a Segno nonché il mancato esercizio del potere-dovere di
vigilanza e controllo in ordine ai suddetti fatti e chiedendo, nei suoi confronti,
l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 37, 1° co., lett. d), dello Statuto;
- la Commissione lo ha sospeso dall’attività sportiva e sociale per un periodo di 2
anni;
- ha impugnato tale provvedimento ma la Commissione di Disciplina d’Appello, con
decisione del 13.5.2008, ha dichiarato irricevibile il relativo ricorso.
Tutto ciò premesso, l’istante, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione,
ha attivato la procedura arbitrale chiedendo l’“annullamento delle decisioni emesse
dalla Commissione di Disciplina dell’UITS e dalla Commissione di Disciplina
d’Appello della Unione Italiana Tiro a segno emesse in data 26 febbraio 2008 e 13
maggio 2008, e, ove ritenuto opportuno, rimetta gli atti alla Commissione di
Disciplina d’Appello per il corretto espletamento del secondo grado di giudizio”.
Con memoria di costituzione e di replica del 15.8.2008, prot. n. 1768, l’Unione
Italiana Tiro a Segno ha eccepito l’irricevibilità e/o l’inammissibilità del ricorso
chiedendone comunque il rigetto in considerazione della sua infondatezza.
Tenuta in data 3.10.2008 la prima udienza, il Collegio Arbitrale, espletate le formalità
di rito ed acquisito il consenso delle parti alla proroga del termine di pronunzia del
lodo, ha fissato l’udienza del 13.10.2008 per l’ulteriore trattazione ed eventuale
discussione.
All’udienza del 13.10.2008 il Collegio Arbitrale ha invitato le parti alla discussione e
si è riservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Preliminarmente occorre verificare la “tenuta” della decisione con cui la
Commissione di Disciplina d’Appello ha dichiarato irricevibile l’impugnativa del sig.
Lionetti perché proposta nei confronti del solo dispositivo quando ancora non era
avvenuto il deposito della motivazione.
A ben guardare il provvedimento adottato dal suddetto organismo è errato e l’errore
può essere rilevato sotto due diversi profili:
- in primo luogo, occorre sottolineare che l’art. 21, lett. b), del Regolamento di
Giustizia recita: “Il ricorso deve essere presentato dall’appellante, a pena di
irricevibilità, nella sede della Commissione d’Appello nel termine di 20 giorni
successivi dalla data della ricezione della decisione da parte dell’interessato e
del Procuratore Federale, con allegata la copia della decisione impugnata”.
Pertanto, avendo riguardo al criterio di interpretazione letterale, è evidente che la
sanzione processuale dell’irricevibilità può conseguire esclusivamente al ritardo
nella presentazione del ricorso in appello. Orbene, poiché nella fattispecie in esame
il sig. Lionetti ha proposto tempestivamente l’impugnazione, la Commissione di
Disciplina d’Appello ha erroneamente ritenuto irricevibile il ricorso de quo;
- in secondo luogo, richiamando principi affermati per il processo penale (nel quale,
com’è noto, la motivazione della sentenza viene depositata ben dopo la lettura del
dispositivo), va detto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente
ritenuto ammissibile la proposizione del gravame anche in assenza dei motivi sui
quali è fondata la decisione: “La presentazione dell’impugnazione prima del
deposito della motivazione non è di per sé causa di inammissibilità se le
censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente
evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio
denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione”
(così, per tutte, Cass., 2.7.2007, n. 31912).
1.1. Evidenziato l’errore in cui è incorsa la Commissione di Disciplina d’Appello, non
v’è dubbio che l’orientamento giurisprudenziale poc’anzi richiamato si attagli anche
al caso di specie.
Per convincersene, è necessario rilevare innanzi tutto che la decisione della
Commissione di Disciplina è stata adottata all’esito di un procedimento disciplinare,
nel corso del quale erano state effettuate indagini ispettive, acquisite prove ed
esplicitate le condotte illegittime tenute dal sig. Lionetti e la violazione delle relative
norme.
In tale quadro, dunque, dal dispositivo – per come formulato (“Visti gli artt. 11 dello
Statuto UITS, 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITS, nonché l’art. 37 c. 1 lett. c)
dello statuto UITS, dichiara il sig. Michele Lionetti colpevole della violazione
contestata e, per l’effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla
sanzione della sospensione dall’attività sportiva e sociale per un periodo di anni 2”)
– già emergono con chiarezza, sia pure in via di estrema sintesi, in quanto rivelate
dai vari articoli citati, le argomentazioni della motivazione.
Tale motivazione in realtà, nel confermare la sussistenza delle violazioni commesse
ai sensi dei citati articoli, spiegherà le ragioni dell’entità della sanzione comminata
rispetto alla richiesta (sospensione dell’attività sportiva e sociale per un periodo di 5
anni) avanzata dal Procuratore Federale.
Pertanto, alla luce del sostanziale accoglimento dell’impianto accusatorio, il sig.
Lionetti si trovava certamente nella condizione di poter far valere con il ricorso in
appello le proprie doglianze senza attendere la motivazione nella quale sarebbero
state enunciate le ragioni (“. . . lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla
sanzione della sospensione dall’attività sportiva e sociale per un periodo di anni 2”)
dell’irrogazione di una sanzione più blanda di quella richiesta dal Procuratore
Federale.
1.2. Da un altro punto di vista, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’Unione Italiana Tiro a Segno, la riproposizione delle argomentazioni già svolte
davanti alla Commissione di Disciplina non è motivo di inammissibilità dell’atto di
appello, tanto più in una fattispecie come quella in esame nella quale il primo
giudice, con il dispositivo sopra riportato, ha mostrato di disattendere
completamente le difese svolte dal sig. Lionetti. In giurisprudenza, a tal proposito, si
è affermato: “Poiché l’appello non è un rimedio rescindente volto alla denuncia
ed al controllo di particolari vizi della decisione impugnata, ma un rimedio
rescissorio diretto ad ottenere il riesame e la riforma della pronuncia di primo
grado, l’onere della specificazione dei motivi d’appello . . . risponde
soprattutto alla funzione di precisare l’oggetto ed i limiti del riesame richiesto,
e deve essere inteso in senso meno rigoroso allorché risulti la volontà
dell’appellante di impugnare in toto la sentenza del primo giudice” (così, fra le
altre, Cass., 30.5.1983, n. 3712).
In definitiva costituisce una scelta processuale nella piena disponibilità della parte
impugnare la decisione sfavorevole in base al solo dispositivo o attendere al
contrario la motivazione completa. Nel primo caso, è evidente che la parte stessa
assume tutti i rischi connessi alla scelta effettuata, nel senso che, ove poi la
motivazione contenga argomentazioni diverse da quelle fatte valere con
l’impugnazione, l’appello risulterà infondato.
Nel caso di specie, ciò non si è però verificato, in quanto le indicazioni già contenute
nel dispositivo ed oggetto di impugnazione sono risultate essere pienamente in linea
con la integrale motivazione.
1.3. Stante, per tutte le considerazioni fin qui esposte, l’ammissibilità dell’appello
proposto dal sig. Lionetti avverso il dispositivo della decisione della Commissione di
Disciplina, appare irrilevante l’eccezione sollevata dall’Unione Italiana Tiro a Segno
secondo cui l’appellante, appena avuto conoscenza della motivazione del
provvedimento impugnato, avrebbe dovuto integrare l’atto di appello.
Orbene, premesso che, nei casi come quello in esame, non esiste un obbligo di
integrazione dell’appello, è di tutta evidenza che la scelta del sig. Lionetti, una volta
conosciuta la motivazione, di non integrare l’atto di appello dimostra che
l’impugnativa già proposta è stata ritenuta dallo stesso – come in effetti è – calibrata
ed esaustiva e quindi non bisognevole di aggiunte.
2. A questo punto, prima di passare all’esame del merito, va chiarito che questo
Collegio ha un potere di piena cognizione sulla controversia in ragione del carattere
devolutivo del giudizio arbitrale. Infatti il Regolamento della Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame
del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal
principio della domanda e dai quesiti ad esso sottoposti dalle parti, sicché innanzi al
Collegio sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al
merito della decisione impugnata.
D’altra parte, l’arbitrato presso la Camera non costituisce il terzo grado del
procedimento endofederale ma un meccanismo di risoluzione delle controversie in
materia sportiva esterno ai procedimenti interni alle federazioni interessate ed
alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (art. 3.1 del D.L. 18 agosto 2003, n.
220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280). Pertanto, l’attività dei collegi operanti
presso la Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale,
non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta
interessata.
Ne consegue che sono delibabili dal Collegio, e non inammissibili come ritenuto
dall’Unione Italiana Tiro a Segno, le censure dedotte dal ricorrente nel presente
giudizio e dirette a criticare il provvedimento emesso in primo grado dalla
Commissione di Disciplina.
2.1. Chiarito ciò ed entrando nel merito della vicenda in contestazione, non può
revocarsi in dubbio che sia emersa una qualche irregolarità nella tenuta delle
scritture contabili da parte del sig. Lionetti, che integra gli estremi delle violazioni
normative ascritte.
Tuttavia, al fine di apprezzare le conseguenze di tale comportamento sul piano
sanzionatorio, va valutata e tenuta in debito conto una serie di elementi oggettivi e
soggettivi che inducono, alla stregua di una stretta applicazione del principio di
proporzionalità, una riconsiderazione della sanzione irrogata al sig. Lionetti.
In ordine ai primi, viene senz’altro in rilievo che:
- la fondatezza dell’addebito è solo parziale, come d’altra parte riconosciuto dalla
stessa decisione della Commissione di Disciplina;
- le irregolarità contestate sono di natura più formale che sostanziale; non a caso si
ascrive al deferito la tenuta di scritture contabili relative agli anni 2003, 2004 e 2005
incomplete, contraddittorie e confusionarie, non certo non veritiere né si ipotizzano
comportamenti non corretti nell’utilizzo delle risorse economiche.
Con riguardo ai secondi va considerato:
- il comportamento processuale del deferito che ha svolto una difesa corretta e leale,
non nascondendo alcuni fatti che deponevano a suo sfavore, tanto che la stessa
Commissione di disciplina ha rilevato come da essi fossero desumibili parziali
ammissioni;
- l’attività di dirigente sportivo svolta dal Lionetti in modo esemplare per lunghi anni,
tanto che egli, nel 2003, è stato addirittura insignito della Stella d’Argento del CONI
al merito sportivo.
Proprio tale ultima circostanza, se si considera il fatto che la sospensione per due
anni del deferito significherebbe la sostanziale fuoruscita definitiva dal mondo
sportivo di un Dirigente di provato merito, assume particolare valenza nella
complessiva valutazione dell’operato del ricorrente ed, unitamente agli elementi
oggettivi e soggettivi sopra specificati, conduce, in attuazione di un opportuno
criterio di equità, a ridurre la sanzione irrogata al sig. Lionetti ad un solo anno di
sospensione dall’attività sportiva e sociale.
P.Q.M.
Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
difesa ed eccezione, così decide:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riduce ad un anno la sanzione della
sospensione dall’attività sportiva e sociale;
2) compensa interamente le spese di difesa;
3) pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese e gli onorari del
presente arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi
dell’art. 22 del Regolamento;
4) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Il Presidente
F.to Marcello de Luca Tamajo
Arbitro
F.to Domenico La Medica
Arbitro
F.to Massimo Zaccheo