CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 –  LIONETTI Michele Antonio contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO Il Collegio Arbitrale composto da: Avv. Marc

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it

Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 –  LIONETTI Michele Antonio contro UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Il Collegio Arbitrale composto da:

Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente

Prof. Avv. Domenico La Medica Arbitro

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro

riunito in conferenza personale in Roma in data 14 gennaio 2009 ha deliberato

all’unanimità il seguente

LODO

nel procedimento arbitrale promosso da:

LIONETTI Michele Antonio, rapp.to e difeso dall’avv. Gianfranco Tobia ed

elettivamente dom.to presso il suo studio in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 11

-ricorrentecontro

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO, in persona del Presidente, ing. Ernfried Obrist,

rapp.ta e difesa dall’avv. Enrico Lubrano ed elettivamente dom.ta presso il suo

studio in Roma alla via Flaminia n. 79

-resistente-

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO

Con istanza di arbitrato del 5.8.2008, prot. n. 1705, il sig. Lionetti ha dedotto che:

- dal 1973 al 2006 è stato Presidente della Sezione Tiro a Segno di Barletta;

- in data 1.10.2007 la Procura Federale lo ha deferito alla Commissione di Disciplina

contestandogli, per gli anni 2003, 2004 e 2005, la violazione della normativa sulla

tenuta delle scritture contabili, l’omesso parziale versamento delle quote dovute

all’Unione Italiana Tiro a Segno nonché il mancato esercizio del potere-dovere di

vigilanza e controllo in ordine ai suddetti fatti e chiedendo, nei suoi confronti,

l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 37, 1° co., lett. d), dello Statuto;

- la Commissione lo ha sospeso dall’attività sportiva e sociale per un periodo di 2

anni;

- ha impugnato tale provvedimento ma la Commissione di Disciplina d’Appello, con

decisione del 13.5.2008, ha dichiarato irricevibile il relativo ricorso.

Tutto ciò premesso, l’istante, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione,

ha attivato la procedura arbitrale chiedendo l’“annullamento delle decisioni emesse

dalla Commissione di Disciplina dell’UITS e dalla Commissione di Disciplina

d’Appello della Unione Italiana Tiro a segno emesse in data 26 febbraio 2008 e 13

maggio 2008, e, ove ritenuto opportuno, rimetta gli atti alla Commissione di

Disciplina d’Appello per il corretto espletamento del secondo grado di giudizio”.

Con memoria di costituzione e di replica del 15.8.2008, prot. n. 1768, l’Unione

Italiana Tiro a Segno ha eccepito l’irricevibilità e/o l’inammissibilità del ricorso

chiedendone comunque il rigetto in considerazione della sua infondatezza.

Tenuta in data 3.10.2008 la prima udienza, il Collegio Arbitrale, espletate le formalità

di rito ed acquisito il consenso delle parti alla proroga del termine di pronunzia del

lodo, ha fissato l’udienza del 13.10.2008 per l’ulteriore trattazione ed eventuale

discussione.

All’udienza del 13.10.2008 il Collegio Arbitrale ha invitato le parti alla discussione e

si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

1. Preliminarmente occorre verificare la “tenuta” della decisione con cui la

Commissione di Disciplina d’Appello ha dichiarato irricevibile l’impugnativa del sig.

Lionetti perché proposta nei confronti del solo dispositivo quando ancora non era

avvenuto il deposito della motivazione.

A ben guardare il provvedimento adottato dal suddetto organismo è errato e l’errore

può essere rilevato sotto due diversi profili:

- in primo luogo, occorre sottolineare che l’art. 21, lett. b), del Regolamento di

Giustizia recita: “Il ricorso deve essere presentato dall’appellante, a pena di

irricevibilità, nella sede della Commissione d’Appello nel termine di 20 giorni

successivi dalla data della ricezione della decisione da parte dell’interessato e

del Procuratore Federale, con allegata la copia della decisione impugnata”.

Pertanto, avendo riguardo al criterio di interpretazione letterale, è evidente che la

sanzione processuale dell’irricevibilità può conseguire esclusivamente al ritardo

nella presentazione del ricorso in appello. Orbene, poiché nella fattispecie in esame

il sig. Lionetti ha proposto tempestivamente l’impugnazione, la Commissione di

Disciplina d’Appello ha erroneamente ritenuto irricevibile il ricorso de quo;

- in secondo luogo, richiamando principi affermati per il processo penale (nel quale,

com’è noto, la motivazione della sentenza viene depositata ben dopo la lettura del

dispositivo), va detto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente

ritenuto ammissibile la proposizione del gravame anche in assenza dei motivi sui

quali è fondata la decisione: “La presentazione dell’impugnazione prima del

deposito della motivazione non è di per sé causa di inammissibilità se le

censure dedotte si riferiscono ad aspetti della decisione inequivocabilmente

evincibili dalla conoscenza del solo dispositivo, e a condizione che il vizio

denunciato sia apprezzabile senza necessità di fare ricorso alla motivazione

(così, per tutte, Cass., 2.7.2007, n. 31912).

1.1. Evidenziato l’errore in cui è incorsa la Commissione di Disciplina d’Appello, non

v’è dubbio che l’orientamento giurisprudenziale poc’anzi richiamato si attagli anche

al caso di specie.

Per convincersene, è necessario rilevare innanzi tutto che la decisione della

Commissione di Disciplina è stata adottata all’esito di un procedimento disciplinare,

nel corso del quale erano state effettuate indagini ispettive, acquisite prove ed

esplicitate le condotte illegittime tenute dal sig. Lionetti e la violazione delle relative

norme.

In tale quadro, dunque, dal dispositivo – per come formulato (“Visti gli artt. 11 dello

Statuto UITS, 1 e 3 del Regolamento di Giustizia UITS, nonché l’art. 37 c. 1 lett. c)

dello statuto UITS, dichiara il sig. Michele Lionetti colpevole della violazione

contestata e, per l’effetto, lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla

sanzione della sospensione dall’attività sportiva e sociale per un periodo di anni 2”)

– già emergono con chiarezza, sia pure in via di estrema sintesi, in quanto rivelate

dai vari articoli citati, le argomentazioni della motivazione.

Tale motivazione in realtà, nel confermare la sussistenza delle violazioni commesse

ai sensi dei citati articoli, spiegherà le ragioni dell’entità della sanzione comminata

rispetto alla richiesta (sospensione dell’attività sportiva e sociale per un periodo di 5

anni) avanzata dal Procuratore Federale.

Pertanto, alla luce del sostanziale accoglimento dell’impianto accusatorio, il sig.

Lionetti si trovava certamente nella condizione di poter far valere con il ricorso in

appello le proprie doglianze senza attendere la motivazione nella quale sarebbero

state enunciate le ragioni (“. . . lo condanna, per le ragioni di cui in motivazione, alla

sanzione della sospensione dall’attività sportiva e sociale per un periodo di anni 2”)

dell’irrogazione di una sanzione più blanda di quella richiesta dal Procuratore

Federale.

1.2. Da un altro punto di vista, va detto che, contrariamente a quanto sostenuto

dall’Unione Italiana Tiro a Segno, la riproposizione delle argomentazioni già svolte

davanti alla Commissione di Disciplina non è motivo di inammissibilità dell’atto di

appello, tanto più in una fattispecie come quella in esame nella quale il primo

giudice, con il dispositivo sopra riportato, ha mostrato di disattendere

completamente le difese svolte dal sig. Lionetti. In giurisprudenza, a tal proposito, si

è affermato: “Poiché l’appello non è un rimedio rescindente volto alla denuncia

ed al controllo di particolari vizi della decisione impugnata, ma un rimedio

rescissorio diretto ad ottenere il riesame e la riforma della pronuncia di primo

grado, l’onere della specificazione dei motivi d’appello . . . risponde

soprattutto alla funzione di precisare l’oggetto ed i limiti del riesame richiesto,

e deve essere inteso in senso meno rigoroso allorché risulti la volontà

dell’appellante di impugnare in toto la sentenza del primo giudice” (così, fra le

altre, Cass., 30.5.1983, n. 3712).

In definitiva costituisce una scelta processuale nella piena disponibilità della parte

impugnare la decisione sfavorevole in base al solo dispositivo o attendere al

contrario la motivazione completa. Nel primo caso, è evidente che la parte stessa

assume tutti i rischi connessi alla scelta effettuata, nel senso che, ove poi la

motivazione contenga argomentazioni diverse da quelle fatte valere con

l’impugnazione, l’appello risulterà infondato.

Nel caso di specie, ciò non si è però verificato, in quanto le indicazioni già contenute

nel dispositivo ed oggetto di impugnazione sono risultate essere pienamente in linea

con la integrale motivazione.

1.3. Stante, per tutte le considerazioni fin qui esposte, l’ammissibilità dell’appello

proposto dal sig. Lionetti avverso il dispositivo della decisione della Commissione di

Disciplina, appare irrilevante l’eccezione sollevata dall’Unione Italiana Tiro a Segno

secondo cui l’appellante, appena avuto conoscenza della motivazione del

provvedimento impugnato, avrebbe dovuto integrare l’atto di appello.

Orbene, premesso che, nei casi come quello in esame, non esiste un obbligo di

integrazione dell’appello, è di tutta evidenza che la scelta del sig. Lionetti, una volta

conosciuta la motivazione, di non integrare l’atto di appello dimostra che

l’impugnativa già proposta è stata ritenuta dallo stesso – come in effetti è – calibrata

ed esaustiva e quindi non bisognevole di aggiunte.

2. A questo punto, prima di passare all’esame del merito, va chiarito che questo

Collegio ha un potere di piena cognizione sulla controversia in ragione del carattere

devolutivo del giudizio arbitrale. Infatti il Regolamento della Camera di Conciliazione

e Arbitrato per lo Sport conferisce all’organo arbitrale un potere di integrale riesame

del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal

principio della domanda e dai quesiti ad esso sottoposti dalle parti, sicché innanzi al

Collegio sono deducibili questioni attinenti non solo alla legittimità, ma anche al

merito della decisione impugnata.

D’altra parte, l’arbitrato presso la Camera non costituisce il terzo grado del

procedimento endofederale ma un meccanismo di risoluzione delle controversie in

materia sportiva esterno ai procedimenti interni alle federazioni interessate ed

alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria (art. 3.1 del D.L. 18 agosto 2003, n.

220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280). Pertanto, l’attività dei collegi operanti

presso la Camera, per quanto riferibile anche all’ordinamento sportivo in generale,

non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta

interessata.

Ne consegue che sono delibabili dal Collegio, e non inammissibili come ritenuto

dall’Unione Italiana Tiro a Segno, le censure dedotte dal ricorrente nel presente

giudizio e dirette a criticare il provvedimento emesso in primo grado dalla

Commissione di Disciplina.

2.1. Chiarito ciò ed entrando nel merito della vicenda in contestazione, non può

revocarsi in dubbio che sia emersa una qualche irregolarità nella tenuta delle

scritture contabili da parte del sig. Lionetti, che integra gli estremi delle violazioni

normative ascritte.

Tuttavia, al fine di apprezzare le conseguenze di tale comportamento sul piano

sanzionatorio, va valutata e tenuta in debito conto una serie di elementi oggettivi e

soggettivi che inducono, alla stregua di una stretta applicazione del principio di

proporzionalità, una riconsiderazione della sanzione irrogata al sig. Lionetti.

In ordine ai primi, viene senz’altro in rilievo che:

- la fondatezza dell’addebito è solo parziale, come d’altra parte riconosciuto dalla

stessa decisione della Commissione di Disciplina;

- le irregolarità contestate sono di natura più formale che sostanziale; non a caso si

ascrive al deferito la tenuta di scritture contabili relative agli anni 2003, 2004 e 2005

incomplete, contraddittorie e confusionarie, non certo non veritiere né si ipotizzano

comportamenti non corretti nell’utilizzo delle risorse economiche.

Con riguardo ai secondi va considerato:

- il comportamento processuale del deferito che ha svolto una difesa corretta e leale,

non nascondendo alcuni fatti che deponevano a suo sfavore, tanto che la stessa

Commissione di disciplina ha rilevato come da essi fossero desumibili parziali

ammissioni;

- l’attività di dirigente sportivo svolta dal Lionetti in modo esemplare per lunghi anni,

tanto che egli, nel 2003, è stato addirittura insignito della Stella d’Argento del CONI

al merito sportivo.

Proprio tale ultima circostanza, se si considera il fatto che la sospensione per due

anni del deferito significherebbe la sostanziale fuoruscita definitiva dal mondo

sportivo di un Dirigente di provato merito, assume particolare valenza nella

complessiva valutazione dell’operato del ricorrente ed, unitamente agli elementi

oggettivi e soggettivi sopra specificati, conduce, in attuazione di un opportuno

criterio di equità, a ridurre la sanzione irrogata al sig. Lionetti ad un solo anno di

sospensione dall’attività sportiva e sociale.

P.Q.M.

Il Collegio all’unanimità, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,

difesa ed eccezione, così decide:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, riduce ad un anno la sanzione della

sospensione dall’attività sportiva e sociale;

2) compensa interamente le spese di difesa;

3) pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese e gli onorari del

presente arbitrato, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi

dell’art. 22 del Regolamento;

4) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera

di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il Presidente

F.to Marcello de Luca Tamajo

Arbitro

F.to Domenico La Medica

Arbitro

F.to Massimo Zaccheo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it