CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 – Ascoli Calcio 1989 s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni (Presidente) Prof. Avv
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it
Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 – Ascoli Calcio 1989 s.p.a. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni (Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)
Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro)
riunito in conferenza personale del 9 aprile 2009 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0440 del 19 marzo 2009) promosso da: Ascoli Calcio 1989 s.p.a. (Ascoli Calcio o la Società), corrente in Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Ciardullo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via R. Fauro n. 62 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via Po n. 9 parte intimata per l’annullamento della decisione della Corte di giustizia federale della FIGC resa il 19 febbraio 2009, di parziale riforma della decisione della Commissione disciplinare della FIGC di cui al C.U. n. 54/CDN del 26 gennaio 2009. FATTO La Ascoli Calcio, corrente in Ascoli Piceno, dichiara d’aver chiesto alla Eurofinsport s.r.l., in data 23 luglio 2008, un finanziamento per onorare, entro il termine del successivo del 30 settembre 2008, i propri impegni economici ai fini dell'ammissione al campionato nazionale di calcio di serie B per l’anno sportivo 2008/2009, giusta quanto all'uopo stabilito dalla FIGC stessa nel C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008. Tale Società rende altresì noto che, a tal fine, aveva proposto la cessione dei propri crediti vantati nei confronti della Lega Calcio per gli anni 2008/2011, sollecitando, in data 7 agosto 2008, la predetta finanziaria a concludere l’operazione di factoring richiesta. Tale Società fa poi presente d’aver ricevuto, il 14 agosto 2008, la nota dell’Eurofinsport s.r. l. del precedente giorno 8 agosto, con cui quest’ultima le ha comunicato «…il perfezionamento e l’erogazione (del finanziamento – NDE) entro la prima quindicina di settembre…». Tale Società assume ancora che, non avendo avuto più notizie dalla predetta finanziaria, il 23 agosto l’ha sollecitata a perfezionare l'operazione in parola, cui la Eurofinsport s.r.l., il successivo giorno 25, le ha comunicato che avrebbe sì effettuato il finanziamento de quo, ma che questo avrebbe «… subito uno slittamento di circa una decina di giorni a seguito dei ben noti accadimenti finanziari internazionali...». Sicché la Ascoli Calcio, in pari data, ha chiesto al Presidente della FIGC e alla Lega Nazionale Professionisti (LNP) una proroga dei termini per il pagamento dei propri debiti, trattandosi, a suo dire, d’una sopravvenienza eccezionali e non dipendenti dalla responsabilità sociale. Dopo essersi autodenunciata il successivo 3 ottobre agli organi federali per l’impossibilità di far fronte ai propri impegni, la Società s’è rivolta allora alla Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, ottenendo solo il 1° dicembre 2008 il finanziamento in questione. In data 2 febbraio 2009, la Eurofinsport s.r.l. ha poi dichiarato la propria esclusiva responsabilità per la mancata erogazione del finanziamento stesso. Deferita innanzi alla giustizia federale in una col suo Presidente pro tempore Sig. Roberto Benigni, la Ascoli Calcio è stata condannata dalla Commissione disciplinare della FIGC, giusto C.U. n. 54/CDN del 26 gennaio 2009, alla sanzione di quattro punti di penalizzazione in classifica. Detta Società s’è allora gravata il 10 febbraio 2009 innanzi alla Corte di giustizia federale, la quale, però, in parziale accoglimento dell'impugnazione attorea, ha ridotto la penalizzazione a due punti. Avverso quest’ultima statuizione, non ancora pubblicata, la Ascoli Calcio ha proposto istanza d’arbitrato davanti a questo Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, deducendo in punto di diritto la sussistenza, nella specie, della scriminante della forza maggiore non imputabile all’odierna ricorrente per il mancato tempestivo pagamento, a causa d’imprevedibilità e inevitabilità dell’evento che ha causato il ritardo. In via subordinata, l’attrice chiedeva, riconosciute le attenuanti, la riduzione della sanzione impugnata e, se del caso, l'applicazione della pena ex art. 18 Codice di giustizia sportiva (CGS) o dell’ammenda di € 15.000,00 con diffida o, almeno e in via ulteriormente gradata, il patteggiamento della sanzione. S’è costituita nel presente giudizio arbitrale l’intimata FIGC, che conclude per l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea. All’udienza arbitrale del 9 aprile 2009, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e su conforme richiesta delle parti, la presente causa è assunta in decisione dal Collegio. DIRITTO Come già accennato nelle premesse in fatto, la presente controversia, in questa sede compromessa per arbitri dalla Ascoli Calcio, corrente in Ascoli Piceno, muove dall’impugnazione avverso la decisione della Corte di giustizia federale della FIGC che ha confermato, sia pur in misura ridotta, la sanzione a suo tempo irrogata all’attrice per la violazione del termine infrannuale (30 settembre 2008), indicato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 per gli adempimenti propedeutici all’ammissione ai campionati professionistici di calcio per l’a. s. 2008/2009. Ai fini d’una miglior comprensione dei fatti controversi, reputa opportuno il Collegio rammentare che, in virtù di quanto stabilito nel § IV del citato C.U. n. 93/A, la FIGC, fermi i naturali termini di scadenza per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori, ecc. per le mensilità da aprile a giugno 2008, fissa al 30 settembre 2008 un termine di grazia affinché le società di calcio facciano pervenire alla Lega competente la documentazione attestante tal pagamento. Del pari, la FIGC accorda alle società stesse l’ulteriore termine di grazia del 31 ottobre 2008 per documentare alla COVISOC l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali per le medesime mensilità. Il 23 luglio successivo, l’attrice dichiara d’aver iniziato le trattative con la Eurofinsport s.r.l. per ottenere un finanziamento a fronte della cessione dei propri crediti vantati verso la Lega Calcio per gli anni 2008/ 2011. L’attrice fa, altresì, presente d’aver ricevuto, il 14 agosto 2008, la nota dell’Eurofinsport s.r.l. del precedente giorno 8, che le ha comunicato «…il perfezionamento e l’erogazione (del finanziamento – NDE) entro la prima quindicina di settembre…». In realtà, come s’è visto nelle premesse in fatto, ciò non è mai accaduto , tant’è che poi l’attrice non ha rispettato entrambi i predetti termini di grazia, avendo poi ottenuto l'invocato finanziamento solo più tardi (1° dicembre 2008) e per il tramite d’un istituto bancario. Questi essendo, per sommi capi, i dati fattuali di riferimento, deve il Collegio disattendere la preliminare eccezione d’inammissibilità dell’ istanza attorea d’arbitrato e ciò per un duplice ordine di ragioni. Per un verso, l’irrogazione della contestata sanzione è, al più, la conseguenza diretta del mero fatto giuridico dell’omesso tempestivo adempimento entro il termine essenziale indicato dal citato § IV) del C.U. n. 93/A (d’altronde, mai revocato in dubbio o contestato, neanche in questa sede, dalla predetta Società), più che della spontanea confessione, da parte dell’attrice e del suo presidente pro tempore, di tal omissione. Per altro verso, non sfugge certo, anzi condivide il Collegio il ragionamento della Corte di giustizia della FIGC in ordine all’unicità della fattispecie commissiva mediante omissione operata dall’attrice, ma tale vicenda muove dall’inadempimento di obblighi verso i tesserati ed i lavoratori, nonché verso l’Erario e gli enti previdenziali, onde s’applica, come d’altronde afferma la FIGC nella sua memoria depositata il 23 marzo 2009, l’art. 10, c. 3 del CGS. Si ha allora la possibilità di scendere, grazie all’unificazione degli addebiti disciplinari operata dalla Corte di giustizia federale, al di sotto dei due punti di penalizzazione, donde l’ammissibilità della domanda subordinata. Ciò posto e già sulla sola scorta dei dati fattuali testé evidenziati, il Collegio non può condividere l’assunto attoreo, per cui sussisterebbe la scriminante della forza maggiore. Al contrario, reputa il Collegio di dover condividere appieno l'impugnata statuizione della Corte di giustizia, laddove s’afferma che l'attrice e il suo presidente pro tempore avrebbero dovuto governare in modo più diligente i loro impegni instaurando per tempo un rapporto di provvista adeguato al rispetto del termine del 30 settembre 2008. Né basta: il Collegio non può certo disattendere l’assunto, enunciato dall’impugnata decisione, per cui l'effetto del trasferimento, in capo al debitore in mora, del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce principio generale dell’ordinamento. Tanto per l'evidente considerazione che l’attrice s’è attivata solo il 23 luglio 2008 per iniziare le trattative ai fini del factoring con la Eurofinsport s.r.l., ossia ben dopo l’emanazione del C.U. n. 93/A e, soprattutto, a ridosso del termine d’adempimento, se si considera, come d’altronde le fece sapere detta finanziaria con la missiva dell’8 agosto 2008, che l’erogazione non sarebbe avvenuta che a settembre a causa, peraltro notoria, delle ferie estive e ferragostane. Rettamente la FIGC contesta allora all’attrice il fatto che detta finanziaria è rimasta silente dall’8 agosto al 23 settembre 2008, ossia fino ad appena una settimana prima del termine essenziale de quo, e che essa nulla ha fatto, secondo quell’esigibile diligenza che il caso imponeva, o per sollecitarne la tempestiva dazione della provvista, o per instaurare con terzi il contratto di finanziamento. È vero che il termine de quo, per quanto di grazia, è stato comunque fissato per la società chiamata ad adempiere, ma solo nel senso che, prima dello scadere di questo, nessuno avrebbe potuto imporre all’attrice l'adempimento prescritto. Viceversa, a’ sensi dell’art. 1184 c.c. il termine stesso è posto non nell'esclusivo interesse della società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati (arg. ex Cons. St., VI, 25 gennaio 2007 n. 268). Sicché l’attrice avrebbe dovuto spiegare la diligenza adeguata al caso di specie, in ordine tanto al reperimento della provvista, quanto al pagamento verso i creditori principali, quanto, infine, all’invio dell’attestazione alla Lega competente. È appena da osservare che, per quanto la Eurofinsport s.r.l. abbia poi confessato la sua responsabilità sulla vicenda, tal ammissione al più rileva ai fini dell’accertamento della sua culpa in contraendo, ma è inopponibile tanto agli effettivi creditori dell’attrice, quanto alla Federazione intimata. In ogni caso, tal ammissione è irrilevante per quanto concerne la presente controversia, per l’evidente ragione che, quand’anche avesse ottenuto tempestivamente l’intera somma che la Eurofinsport s.r.l. le aveva promesso, l’attrice non fornisce alcun sicuro e serio principio di prova sulla sufficienza della provvista all’adempimento. E siffatta irrilevanza s’appalesa ancor più patente, sol che si pensi che il ricorso dell’attrice al factoring con la Eurofinsport s.r.l., per quanto possa essere abituale per i soggetti dell’ordinamento sportivo, è pur sempre una di tutte le possibili forme per procurarsi la provvista adeguata, sicché a tal scopo l’attrice ben avrebbe potuto, secondo l’adeguata diligenza, rivolgersi ad altre fonti di finanziamento. A diversa conclusione deve invece pervenire il Collegio con riguardo all’attenuante della responsabilità attorea per detto inadempimento, il quale, ad una serena lettura delle norme del C.U. n. 93/A, si sostanzia, verso la Federazione intimata, nell’omessa documentazione d’un pagamento da effettuare a terzi. Ora, come s’è visto, alla data del 30 settembre 2008, l’attrice avrebbe dovuto, al più al contempo, effettuare i pagamenti di cui al C.U. n. 93/ A e darne attestazione alla Lega competente. V’è così un duplice obbligo, quello, cioè, del previo pagamento e dell’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha natura solo probatoria. Non sfugge al Collegio che la tempestiva consegna dell’attestazione stessa in fondo non sia una mera formalità documentale, ma che abbia un altro scopo, oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della società di calcio verso i suoi creditori principali. Essa serve infatti a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria allegra, ossia pretermettendo i diritti dei suoi più diretti collaboratori ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. A questa funzione specifica si connette allora il termine del 30 settembre 2008, in quanto l’interesse protetto da quest'ultimo nei confronti della Federazione intimata, è sì materialmente collegato, ma pure differente da quello entro cui la società deve adempiere i propri obblighi verso i creditori principali. Si consideri che la mancata osservanza del termine stesso implica una sanzione non già definitivamente espulsiva dal campionato, bensì di decurtazione del punteggio da acquisire nel corso di quest’ultimo, senza con ciò comprometterne definitivamente l’ ammissione. Sicché l’obiettivo sotteso a detto termine può esser ottenuto dalla FIGC, secondo i normali criteri di valutazione della rilevanza dell’adempimento intempestivo, appunto grazie all’equanime applicazione delle sanzioni ex art. 10, c. 3 CGS, ossia valutando, oltre il mero fatto del ritardo in sé, le circostanze della vicenda ed il comportamento in concreto tenuto dai soggetti inadempienti. Se sono perciò assodate la funzione di garanzia della documentazione da versare alla Lega entro il termine prescritto e, nella specie, la mora in sé e l’assenza d’ogni esimente al riguardo in capo all'attrice, non va però dimenticato che, appunto per la sua funzione, il termine de quo è sì essenziale, ma non decadenziale. Da ciò discende la necessità di graduare la penalizzazione per la società e l’inibizione per i suoi dirigenti, in base non già al ritardo, che rileva in sé, bensì esaminando tutte le eventuali circostanze attenuanti che il ritardo abbia provocato. Nella specie, con riguardo alla fase preparatoria dell’adempimento, non può il Collegio sottacere, come manifestamente irrilevanti o infondate, le circostanze: a) dell’abitualità, per l’attrice, di rivolgersi all'Eurofinsport s.r.l. per ottenere l’invocato finanziamento, donde l’oggettiva difficoltà, certo non impossibilità, di cambiare soggetto finanziatore nel solo tempo residuo derivante da un invero colposo atteggiamento (almeno, sotto il profilo della rapidità e della completezza dell'informazione sullo stato del mercato, invece prescritto secondo buona fede) di quella società finanziaria; b) dell’oggettiva imprevedibilità, più che della crisi economica in sé dell’estate/autunno 2008, delle reazioni, talvolta anche irrazionali ed irrazionalmente scaricate sulla clientela, degli operatori finanziari colpiti effettivamente o impauriti dalla crisi stessa; c) delle comunicazioni, da parte dell’attrice, alla Federazione intimata circa lo stato di difficoltà, in parte sì procurato, ma per altra e non meno significativa parte non dominabile dall’attrice stessa; d) del tenore di queste comunicazioni, forse non perfetto, ma neppure manifestamente malizioso e, quindi, tale da non escludere in radice ogni profilo di buona fede che la Federazione avrebbe potuto apprezzare. Sulla scorta di queste considerazioni, deve allora il Collegio accogliere in parte la pretesa attorea, nel senso di riconoscere all’attrice le predette attenuati e, per l’effetto, di ridurre d’un ulteriore punto la penalizzazione del punteggio acquisito in corso di campionato 2008/2009, come da ultimo stabilita nella decisione qui impugnata. Giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio arbitrale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’istanza d’arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, sez. I, meglio indicata in premessa, riduce d’un punto la penalizzazione del punteggio applicata alla Ascoli Calcio; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.000,00; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosoni F.to Maurizio Benincasa F.to Silvestro Maria Russo
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