CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 –  Sig. Roberto Benigni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni (Presidente) Prof. Avv. Maur

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it

Lodo Arbitrale del 09 aprile 2009 –  Sig. Roberto Benigni contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni (Presidente)

Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)

Cons. Silvestro Maria Russo (Arbitro)

riunito in conferenza personale del 9 aprile 2009 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0440 del 19 marzo 2009) promosso da: Sig. Roberto Benigni, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Ciardullo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via R. Fauro n. 62, parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via Po n. 9 parte intimata per l’annullamento della decisione della Corte di giustizia federale della FIGC resa il 19 febbraio 2009, di parziale riforma della decisione della Commissione disciplinare della FIGC di cui al C.U. n. 54/CDN del 26 gennaio 2009. FATTO Il Sig. Roberto Benigni assume d’essere stato presidente e legale rappresentante della Ascoli Calcio 1989 s.p.a., corrente in Ascoli Piceno, nel periodo in cui detta Società chiese l'ammissione al campionato nazionale di calcio di serie B per l’anno sportivo 2008/2009. Detta Società chiese alla Eurofinsport s.r.l., in data 23 luglio 2008, un finanziamento per onorare, entro il termine del successivo 30 settembre, i propri impegni economici ai fini dell'ammissione a tal campionato, giusta quanto all'uopo stabilito dalla FIGC stessa nel C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008. Tal Società, a tal fine, aveva proposto la cessione dei propri crediti vantati nei confronti della Lega Calcio per gli anni 2008/ 2011, sollecitando, in data 7 agosto 2008, la predetta finanziaria a concludere l'operazione di factoring richiesta. Tal Società ricevette, il 14 agosto 2008, la nota dell’Eurofinsport s.r. l. del precedente giorno 8, con cui quest'ultima le comunicò «…il perfezionamento e l’erogazione (del finanziamento – NDE) entro la prima quindicina di settembre…». Non avendo avuto più notizie dalla predetta finanziaria, il 23 agosto tal Società la sollecitò a perfezionare l'operazione in parola, ma la Eurofinsport s.r.l., il successivo giorno 25, le rispose che avrebbe sì effettuato il finanziamento de quo, ma che questo avrebbe «… subito uno slittamento di circa una decina di giorni a seguito dei ben noti accadimenti finanziari internazionali...». Sicché il Sig. Benigni, per la Ascoli Calcio 1989 s.p.a., in pari data, chiese al Presidente della FIGC e alla Lega Nazionale Professionisti (LNP) una proroga dei termini per il pagamento dei propri debiti, trattandosi, a detta di questi, d’una sopravvenienza eccezionale e non dipendente dalla responsabilità sociale. Dopo essersi autodenunciato il successivo 3 ottobre agli organi federali per l’impossibilità di far fronte agli impegni di tal Società, il Sig. Benigni si rivolse allora alla Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, ottenendo solo il 1° dicembre 2008 il finanziamento in questione. In data 2 febbraio 2009, la Eurofinsport s.r.l. ha poi dichiarato la propria esclusiva responsabilità per la mancata erogazione del finanziamento stesso. Deferito innanzi alla giustizia federale in una con la Ascoli Calcio 1989 s.p.a., il Sig. Benigni è stato condannato dalla Commissione disciplinare della FIGC, giusto C.U. n. 54/CDN del 26 gennaio 2009, alla sanzione della inibizione per la durata di mesi 6 (sei). Il Sig. Benigni e detta Società si sono allora gravati il 10 febbraio 2009 innanzi alla Corte di giustizia federale, la quale, però ed in parziale accoglimento dell'impugnazione attorea, ha ridotto l’inibizione a mesi 4 (quattro). Avverso quest’ultima statuizione, non ancora pubblicata, il Sig. Benigni ha proposto istanza d’arbitrato davanti a questo Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport, deducendo in punto di diritto la sussistenza, nella specie, della scriminante della forza maggiore non imputabile alla Ascoli Calcio 1989 SpA per il mancato tempestivo pagamento, a causa d’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento che ha causato il ritardo. In via subordinata, l’attore chiede, riconosciute le attenuanti, la riduzione della sanzione impugnata e, se del caso, l'applicazione della pena ex art. 18 CGS o dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida o, almeno ed in via ulteriormente gradata, il patteggiamento della sanzione. S’è costituita nel presente giudizio arbitrale l’intimata FIGC, che conclude per l'inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea. All’udienza arbitrale del 9 aprile 2009, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e su conforme richiesta delle parti, la presente causa è assunta in decisione dal Collegio. DIRITTO Come già accennato nelle premesse in fatto, la presente controversia, in questa sede compromessa per arbitri dal Sig. Roberto Benigni - già presidente della Ascoli Calcio 1989 s.p.a. nel periodo in cui si son verificati i fatti di causa -, muove dall’impugnazione contro la decisione della Corte di giustizia federale della FIGC che ha confermato, pur se in misura ridotta, la sanzione a suo tempo irrogata all’attore per la violazione del termine infrannuale (30 settembre 2008), indicato dal C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008 per gli adempimenti propedeutici all’ ammissione ai campionati professionistici di calcio per l’a.s. 2008/2009. Ai fini d’una miglior comprensione dei fatti controversi, reputa opportuno il Collegio rammentare che, in virtù di quanto stabilito nel § IV del citato C.U. n. 93/A, la FIGC, fermi i naturali termini di scadenza per il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori, ecc. per le mensilità da aprile a giugno 2008, fissa al 30 settembre 2008 un termine di grazia affinché le società di calcio facciano pervenire alla Lega competente la documentazione attestante tal pagamento. Del pari, la FIGC accorda alle società stesse l’ulteriore termine di grazia del 31 ottobre 2008 per documentare alla COVISOC l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali per le medesime mensilità. Il 23 luglio successivo, l’attore dichiara d’aver iniziato, nella sua qualità di legale rappresentante della Ascoli Calcio 1989 s.p.a., le trattative con la Eurofinsport s.r.l. per ottenere un finanziamento a fronte della cessione dei propri crediti vantati verso la Lega Calcio per gli anni 2008/2011. L’attore fa altresì presente d’aver ricevuto, il 14 agosto 2008, la nota dell’Eurofinsport s.r.l. del precedente giorno 8, che le ha comunicato «…il perfezionamento e l’erogazione

(del finanziamento – NDE) entro la prima quindicina di settembre…». In realtà, come s’è visto nelle premesse in fatto, ciò non è mai accaduto , tant’è che poi la predetta Società non ha rispettato entrambi i termini di grazia de quibus, avendo poi questo ottenuto l'invocato finanziamento solo più tardi (1° dicembre 2008) e per il tramite d’un istituto bancario. Questi essendo, per sommi capi, i dati fattuali di riferimento, deve il Collegio disattendere la preliminare eccezione d’inammissibilità dell’ istanza attorea d’arbitrato e ciò per un duplice ordine di ragioni. Per un verso, l’irrogazione della contestata sanzione è, al più, la conseguenza diretta del mero fatto giuridico dell’omesso tempestivo adempimento entro il termine essenziale indicato dal citato § IV) del C.U. n. 93/A (d’ altronde, mai revocato in dubbio o contestato, neanche in questa sede, dal Sig. Benigni), più che della spontanea confessione, da parte dell’attore, di tal omissione. Per altro verso, non sfugge certo, anzi condivide il Collegio il ragionamento della Corte di giustizia della FIGC in ordine all’unicità della fattispecie commissiva mediante omissione operata dall’attore, ma tale vicenda riguarda muove dall’inadempimento di obblighi verso i tesserati ed i lavoratori, nonché verso l’Erario e gli enti previdenziali, onde s’applica, come d’altronde afferma la FIGC nella sua memoria depositata il 23 marzo 2009, l’art. 10, c. 3 del CGS federale. Ciò posto e già sulla sola scorta dei dati fattuali testé evidenziati, il Collegio non può condividere l’assunto attoreo, per cui sussisterebbe la scriminante della forza maggiore. Al contrario, reputa il Collegio di dover condividere appieno l'impugnata statuizione della Corte di giustizia, laddove s’afferma che l'attore avrebbe dovuto governare in lodo

più diligente i loro impegni instaurando per tempo un rapporto di provvista adeguato al rispetto del termine del 30 settembre 2008. Né basta: il Collegio non può certo disattendere l’assunto, enunciato dall’impugnata decisione, per cui l'effetto del trasferimento, in capo al debitore in mora, del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione costituisce principio generale dell’ordinamento. Tanto per l'evidente considerazione che l’attore s’è attivato solo il 23 luglio 2008 per iniziare le trattative ai fini del factoring con la Eurofinsport s.r.l., ossia ben dopo l'emanazione del C.U. n. 93/A e, soprattutto, a ridosso del termine d'adempimento, se si considera, come d’altronde le fece sapere detta finanziaria con la missiva dell’8 agosto 2008, che l’erogazione non sarebbe avvenuta che a settembre a causa, peraltro a

chiunque notoria, delle ferie estive e ferragostane. Rettamente la FIGC contesta allora all’attore il fatto che detta finanziaria è rimasta silente dall’8 agosto al 23 settembre 2008, ossia fino ad appena una settimana prima del termine essenziale de quo, e che egli e la sua Società nulla hanno fatto, secondo quell’esigibile diligenza che il caso imponeva, o per sollecitarne la tempestiva dazione della provvista, o per instaurare con terzi il contratto di finanziamento. È vero che il termine de quo, per quanto di grazia, è stato comunque fissato per la società chiamata ad adempiere, ma solo nel senso che, prima dello scadere di questo, nessuno avrebbe potuto imporre alla Società dell’attore l’ adempimento prescritto. Viceversa, a’sensi dell’art. 1184 c.c. il termine stesso è posto non nell'esclusivo interesse della società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio dei campionati (arg. ex Cons. St., VI, 25 gennaio 2007 n. 268). Sicché l’attore avrebbe dovuto spiegare la diligenza adeguata al caso di specie, in ordine tanto al reperimento della provvista, quanto al pagamento verso i creditori principali, quanto, infine, all’invio dell'attestazione alla Lega competente. È appena da osservare che, per quanto la Eurofinsport s.r.l. abbia poi confessato la sua responsabilità sulla vicenda, tal ammissione al più rileva ai fini dell’accertamento della sua culpa in contraendo, ma è inopponibile tanto agli effettivi creditori della Società dell’attore, quanto alla Federazione intimata. In ogni caso, tal ammissione è irrilevante per ciò che concerne la presente

controversia, perché, quand'anche la Società avesse ottenuto tempestivamente l’intera somma che la Eurofinsport s.r.l. le aveva promesso, l’attore non fornisce alcun sicuro e serio principio di prova sulla sufficienza della provvista all'adempimento. E siffatta irrilevanza s’appalesa ancor più patente, sol che si pensi che il ricorso dell’Ascoli Calcio 1989 s.p.a. al factoring con la Eurofinsport s.r.l., per quanto possa essere abituale per i soggetti dell’ordinamento sportivo, è pur sempre una di tutte le possibili forme per procurarsi la provvista adeguata, sicché a tal scopo l’attore ben

avrebbe potuto, secondo l’adeguata diligenza, rivolgersi ad altre fonti di finanziamento. A diversa conclusione deve invece pervenire il Collegio con riguardo all’attenuante della responsabilità attorea per detto inadempimento, il quale, ad una serena lettura delle norme del C.U. n. 93/A, si sostanzia, verso la Federazione intimata, nell’omessa documentazione d’un pagamento da effettuare a terzi. Ora, come s’è visto, alla data del 30 settembre 2008, il Sig. Benigni avrebbe dovuto, al più al contempo, effettuare i pagamenti di cui al C.U. n. 93/ A e darne attestazione alla Lega competente. V’è così un duplice obbligo, quello, cioè, del previo pagamento e dell’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha natura solo probatoria. Non sfugge al Collegio che la tempestiva consegna dell’ attestazione stessa in fondo non sia una mera formalità documentale, ma che abbia un altro scopo, oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della società di calcio verso i suoi creditori principali. Essa serve infatti a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria allegra, ossia pretermettendo i diritti dei suoi più diretti collaboratori ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. A questa funzione specifica si connette allora il termine del 30 settembre 2008, in quanto l’interesse protetto da quest'ultimo nei confronti della Federazione intimata, è sì materialmente collegato, ma pure differente da quello entro cui la società deve adempiere i propri obblighi verso i creditori principali. Si consideri che la mancata osservanza del termine stesso implica una sanzione non già definitivamente espulsiva dal campionato, bensì di decurtazione del punteggio da acquisire nel corso di quest’ultimo, senza con ciò comprometterne definitivamente l’ammissione, cosa, questa, di significato similare alla sanzione inibitoria in capo agli amministratori della società stessa. Sicché l’obiettivo sotteso al termine può esser ottenuto dalla FIGC, secondo i normali criteri di valutazione della rilevanza dell’adempimento intempestivo, appunto grazie all’equanime applicazione delle sanzioni ex art. 10, c. 3 CGS, ossia valutando, oltre il mero fatto del ritardo in sé, le circostanze della vicenda ed il comportamento tenuto dai soggetti inadempienti. Se sono perciò assodate la funzione di garanzia della documentazione da versare alla Lega entro il termine prescritto e, nella specie, la mora in sé e l’assenza d’ogni esimente al riguardo in capo all'attore, non va però dimenticato che, appunto per la sua funzione, il termine de quo è sì essenziale, ma non decadenziale. Da ciò discende la necessità di graduare l’inibizione per i suoi dirigenti, in base non già al ritardo, che rileva in sé, bensì esaminando tutte le eventuali circostanze attenuanti che il ritardo abbia provocato. Nella specie, con riguardo alla fase preparatoria dell’adempimento, non può il Collegio sottacere, come manifestamente irrilevanti o infondate, le circostanze: a) dell’abitualità, per il Sig. Benigni, di rivolgersi all' Eurofinsport s.r.l. per ottenere l’invocato finanziamento, donde l'oggettiva difficoltà, certo non impossibilità, di cambiare soggetto finanziatore nel solo tempo residuo derivante da un invero colposo atteggiamento (almeno, sotto il profilo della rapidità e della completezza dell'informazione sullo stato del mercato, invece prescritto secondo buona fede) di quella società finanziaria; b) dell’oggettiva imprevedibilità, più che della crisi economica in sé dell’estate/autunno 2008, delle reazioni, talvolta anche irrazionali ed irrazionalmente scaricate sulla clientela, degli operatori finanziari colpiti effettivamente o impauriti dalla crisi stessa; c) delle comunicazioni, da parte dell’attore, alla Federazione intimata circa lo stato di difficoltà, in parte sì procurato, ma per altra e non meno significativa parte non dominabile dal medesimo Sig. Benigni; d) del tenore di queste comunicazioni, forse non perfetto, ma neppure manifestamente malizioso e, quindi, tale da non escludere in radice ogni profilo di buona fede che la Federazione avrebbe potuto ab initio apprezzare. Sulla scorta di queste considerazioni, deve allora il Collegio accogliere in parte la pretesa attorea, nel senso di riconoscere all’attore le predette attenuanti e, per l’effetto, di

ridurre d’un altro mese la sanzione inibitoria in capo al Sig. Benigni, come da ultimo stabilita nella decisione qui impugnata. Giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio arbitrale. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, accoglie in parte l’istanza d’arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione: a) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, sez. I, meglio indicata in premessa, riduce di un mese l’inibizione decisa nei confronti del sig. Roberto Benigni; b) compensa tra le parti le spese di lite; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.000,00; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Tommaso Edoardo Frosoni F.to Maurizio Benincasa F.to Silvestro Maria Russo

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