CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 –  Ettore SETTEN e TREVISO F.B.C. 1993 s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Maurizio BENINCASA (Presidente)

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it

Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 –  Ettore SETTEN e TREVISO F.B.C. 1993 s.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio BENINCASA (Presidente)

Prof. Avv. Tommaso Edoardo FROSONI (Arbitro)

Cons. Silvestro Maria RUSSO (Arbitro)

riunito in conferenza personale del 14 maggio 2009 in Roma, ha pronunciato all’unanimità il seguente L O D O nel procedimento d’arbitrato (prot. n. 0115 del 13 febbraio 2009) promosso da: Ettore SETTEN e TREVISO F.B.C. 1993 s.r.l. (Treviso F.B.C. o la Società), corrente in Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco STILO, Enzo GALEA e Salvatore RACITI ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Paulucci de’Calboli n. 1 parti istanti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed selettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla via Po n. 9 parte intimata per l’annullamento della decisione della Corte di giustizia federale della FIGC resa il 24 ottobre 2008, di conferma della decisione della Commissione disciplinare della FIGC di cui al C.U. n. 18/CDN del 18 settembre 2008. FATTO In data 11 agosto 2008, il Procuratore federale della FIGC deferì alla Commissione disciplinare nazionale – CDN il geom. Ettore SETTEN, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della TREVISO F.B.C. s.r.l., corrente in Treviso, in una con detta Società; Tal deferimento prese le mosse dai rilievi mossi dalla COVISOC, in occasione della procedura d’iscrizione di detta Società al campionato nazionale di calcio di serie B per l’ anno 2008/2009, in relazione al mancato pagamento dell’IVA per l’anno d'imposta 2006, indicato come requisito indispensabile per siffatta iscrizione. Sicché il geom. SETTEN e la Società, contestando il rilievo in parola, dichiarano sia d’aver corrisposto, il 27 giugno 2008, 1/20 dell’importo dovuto a titolo di IVA, secondo i modi di rateazione del tributo accordati dall’art. 3-bis del Dlg 18 dicembre 1997 n. 462, sia d’aver integralmente assolto, entro il perentorio termine del 15 luglio 2008, il residuo debito d’imposta al fine d’evitare equivoci o contenziosi. Tuttavia, la Commissione adita, con decisione pubblicata nel C.U. n. 18/CDN del 18 settembre 2008, accolse il predetto deferimento ed irrogò al geom. SETTEN l'inibizione per mesi sei ed alla Società la penalizzazione d’un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009. Il geom. SETTEN e la Società hanno interposto sì gravame avverso la citata decisione, ma l’adita Corte di giustizia federale – CGF, con decisione pubblicata nel C.U. n. 52/CGF del 24 ottobre 2008, ha respinto l’impugnazione de qua e ha confermato integralmente la statuizione di prime cure. Pertanto, il geom. SETTEN e la Società hanno dapprima attivato la procedura di conciliazione e, quindi, stante l’infruttuoso esperimento conciliatorio e con istanza d'arbitrato del 13 febbraio 2009, hanno adito questo Tribunale, impugnando la decisione della CGF e deducendo in punto di diritto cinque articolati mezzi di gravame. S’è costituita nel giudizio arbitrale l’intimata FIGC, che conclude per l'infondatezza della pretesa attorea. Alla camera di consiglio del 14 maggio 2009 e letti tutti gli atti di causa, il presente ricorso è assunto in decisione dal Collegio. DIRITTO 1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, la presente controversia, in questa sede compromessa per arbitri dal geom. Ettore SETTEN, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della TREVISO F.B.C. s.r.l., corrente in Treviso, in una con detta Società, ha per oggetto la decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, che ha confermato la decisione della Commissione disciplinare nazionale – CDN, pubblicata nel C.U. n. 18/ CDN del 18 settembre 2008, sul deferimento degli istanti stessi, irrogando al geom. SETTEN l'inibizione per mesi sei ed alla Società la penalizzazione d’un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009. 2. – Non ha alcun pregio e va rigettato il primo motivo d’impugnazione, essenzialmente basato sulla pretesa nullità della gravata decisione della CGF a cagione della mancanza di motivazione. Al riguardo, gli istanti hanno esercitato la loro facoltà, non l’onere, d’impugnazione immediata del dispositivo di detta decisione, sicché non possono così dolersi, invece di proporre motivi aggiunti avverso il contenuto motivatorio di quest’ultimo o di chiedere al Collegio un termine per dedurre su tali punti, dell’assenza di motivazione o dell'impossibilità di ben esercitare il loro diritto di difesa, ed invocare principi di diritto processuale in conferenti con la natura stessa dei dispositivi di sentenza. Né la censurata nullità può esser nella specie inferita dall’asserita perentorietà dei termini per il deposito della motivazione della decisione da parte della CGF. Invero, l’art. 38, c. 6 del Codice di giustizia sportiva – CGS dell'intimata FIGC non soltanto si riferisce all’attività processuale per l’instaurazione e la procedibilità della causa innanzi agli organi di giustizia endofederali, ma soprattutto non implica di per sé solo, se non accompagnato di volta in volta da un’apposita sanzione, alcun'automatica decadenza in capo all’autorità decidente. Men che mai si può predicare l’inutilizzabilità della decisione tardivamente depositata, in assenza d’una norma ad hoc che tal effetto riconnetta al ritardo in sé, a nulla rilevando in questa sede qualsivoglia responsabilità che si possa configurare aliunde a cagione di siffatto ritardo. 3. – Non maggiori profili di fondatezza il Collegio ritiene di riscontrare nel secondo mezzo d’impugnazione, con cui gli istanti lamentano che la rateazione ex art. 3-bis, c. 1 del Dlg 462/1997 non avrebbe bisogno d’alcuna approvazione da parte del Fisco ed opererebbe ex lege con l’adempimento degli oneri posti a carico del contribuente. Ora, la citata disposizione subordina, per la rateazione di somme dovute per un importo superiore a € 50.000, l’ammissione a quest’ultima, a pena di decadenza dal beneficio, non solo al pagamento della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione al contribuente dell’irregolarità tributaria, ma anche alla prestazione di «… idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, …per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria…», o di fideiussione rilasciata dal consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi ex artt. 106 e 107 del Dlg 1° settembre 1993 n. 385. Dal che l'impossibilità di reputare adempienti gli istanti, ai fini del rispetto del termine del 30 giugno 2008, grazie solo al mero piano di rateazione e senza la contestuale prestazione della prescritta garanzia, anche questa parte necessaria ed indefettibile di un’unica fattispecie complessa e, soprattutto, non disponibile da parte del Fisco (ossia non apprezzabile se non congiuntamente al pagamento della prima rata). Non giova alla tesi attorea invocare che, in fondo, gli istanti avrebbero potuto produrre detta fideiussione entro dieci giorni dal pagamento della prima rata, in quanto, anche ad ammetterne la possibilità, detto termine comunque si sarebbe dovuto coordinare con quello, peraltro non tempestivamente contestato neppure in questa sede, del 30 giugno 2008, indicato dal § 6) dell’all. A) al C.U. n. 93/A del 5 maggio 2008. Non sfugge certo al Collegio che detto termine concerne il deposito, presso la COVISOC, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi in sofferenza. Nondimeno, tal adempimento può sì esser effettuato mediante una dichiarazione del legale rappresentante della Società e dell’organo di controllo, ma ciò presuppone comunque il pagamento almeno coevo di tali tributi e, quindi e con riguardo al caso in esame, la dimostrazione dell’assolvimento della prima rata contestualmente alla prestazione dell’idonea garanzia. V’è così un duplice obbligo, il primo dei quali, per vero, riguarda il previo pagamento e l’esibizione della relativa attestazione alla Lega, onde tal prescrizione ha sì natura probatoria, ma non è una mera formalità documentale, avendo un altro scopo. Oltre a quello di dimostrare il saldo delle pendenze pregresse della Società verso il Fisco, infatti, la norma in esame è rivolta a garantire la FIGC circa l’ammissione al campionato d’un soggetto in grado di condurlo in modo finanziariamente corretto e diligente, senza cercare d’ottenere risultati sportivi sul campo grazie ad una conduzione finanziaria che pretermette i diritti dell’Erario ed operando una concorrenza sleale verso gli altri competitori. A nulla rileva, ai fini precipui del procedimento d'ammissione a detto campionato, un eventualmente termine più lungo stabilito dalla legge tributaria a favore degli istanti nella loro qualità di contribuenti (o il che, in pratica, è lo stesso) di responsabile d’imposta, stante la nota (ed anch’essa non contestata) autonomia reciproca dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale e, quindi, l’inopponibilità di termini di grazia validi solo in questo e non richiamati in, o non coordinabili sistematicamente con quello. Né di più rileva l’asserita non “perentorietà” (rectius, natura non decadenziale) del termine de quo ai fini della non ammissione ai campionati di riferimento. Al riguardo, è ben vero che anche il termine de quo dev’esser inteso alla luce dell’art. 1455 c.c., il quale, com'è noto, sottometto l’inadempimento al giudizio di non scarsa importanza in relazione all’interesse di tutte le parti del rapporto, ma già il C.U. n. 93/A prevede per questo una sanzione non di tipo direttamente espulsivo, ma una graduabile (con minimo edittale non derogabile) in relazione all’effettività di tal importanza. La verità è che, a’ sensi dell’art. 1184 c.c., il termine stesso è posto non nell'esclusivo interesse della Società, ma anche della Federazione intimata, all’evidente scopo d’un corretto, concentrato e rapido svolgimento delle operazioni propedeutiche all’ avvio dei campionati (arg. ex Cons. St., VI, 25 gennaio 2007 n. 268). Da ciò discende che tanto il termine in esame, quanto quello, fissato dal C.U. medesimo al 15 luglio 2008, sono “perentori”, nel senso, cioè, che sono entrambi essenziali per l’interesse della FIGC che deve ricevere le prestazioni collegate all' uno o all’altro, diversa essendo l’intensità della sanzione consequenziale all'inadempimento o al ritardato adempimento. Più in particolare, quella espulsiva correlata al termine del 15 luglio è sanzione non graduabile non perché il predetto termine è successivo a quello, erroneamente inteso di grazia, del 30 giugno —sicché, secondo la prospettazione attorea, solo questo e non anche quello sarebbe rilevante—, ma perché esso è preordinato all'integrazione di quanto già colpevolmente non adempiuto prima e, quindi, il suo inadempimento manifesta l’assenza evidente, in capo alla Società istante, dei requisiti minimi di capacità organizzativa e finanziaria, che l’inosservanza del primo termine è indizio. Tanto non volendo considerare che, nella specie, per un verso, allo scadere del primo termine, gli istanti avevano prodotto solo un mod. F24 quale ricevuta di pagamento di una parte dell’IVA dovuta, non accompagnato dalla dichiarazione di volersi avvalere della rateazione ex art. 3-bis del Dlg 462/1997; e, per altro verso, che tal documento non è ammissibile come equipollente né di tal dichiarazione, né dell’assenza di debiti fiscali e contributivi (aspetto, questo, su cui, non v’è prova alcuna allo scadere del termine stesso), né della contestale prestazione della garanzia, che perfeziona la fattispecie rateale di cui al ripetuto art. 3-bis, c. 1. 4. – Se tal dato elide in radice l’adempimento tempestivo, da parte degli istanti e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto all’atto di deferimento, avendo gli organi di giustizia endofederale dimostrato siffatta intempestività, a più forte ragione l’intera vicenda esclude l’esistenza d’un errore scusabile in capo al geom. SETTEN per il sol fatto che, in un secondo momento, egli ha pagato, in un’unica soluzione, tutto l’importo dell’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2006. Invero, l’errore scusabile in tanto si può configurare nei suoi presupposti oggettivi, in quanto le prescrizioni normative, violate da colui che ne richiede il riconoscimento, siano effettivamente oscure ed equivoche e tali, quindi, da giustificare comportamenti incoerenti o contraddittori da parte dei destinatari delle norme stesse. Nella specie, se equivoco v’è stato, ciò non è dipeso né dal ripetuto art. 3-bis, né tampoco dalle regole del C.U. n. 93/A, il testo dei quali, ad una serena lettura secondo buona fede, non implica, secondo quanto fin qui detto dal Collegio, dubbi di sorta. Rettamente, al riguardo, la Federazione intimata osserva che il geom. SETTEN è stato coadiuvato, nel procedimento di rateazione ed in quello regolato dal comunicato n. 93/A, pure dagli organi di controllo della Società, onde è ragionevole ritenere che costoro avrebbero dovuto operare in detti ambiti con quelle prudenza, accortezza, consapevolezza e diligenza che il caso imponeva e, quindi, muniti d’un grado di sufficienti cognizione e professionalità. 5. – L’istanza attorea va così integralmente rigettata. Le spese del presente giudizio arbitrale seguono, come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, respinge l’istanza d'arbitrato in epigrafe e per l’effetto così dispone: a) conferma l’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, sez. I, meglio indicata in premessa; b) condanna gli istanti al pagamento, a favore della Federazione resistente e costituita, delle spese di lite, che sono complessivamente liquidate in € 1.500,00 (Euro quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge; c) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 4.000,00; d) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 14 maggio 2009, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosoni F.to Silvestro Maria Russo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it