CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 aprile 2009 –  Sig. Tullio Tinti contro S. S. Lazio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE DOTT. ANTONIO CAMOZZI – ARBITRO PROF. AVV. FILIP

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it

Lodo Arbitrale del 20 aprile 2009 –  Sig. Tullio Tinti contro S. S. Lazio SpA

IL COLLEGIO ARBITRALE

AVV. SERGIO SANTORO – PRESIDENTE

DOTT. ANTONIO CAMOZZI – ARBITRO

PROF. AVV. FILIPPO LUBRANO – ARBITRO

nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. N. 0172 del 27 febbraio 2009, promosso da: Sig. Tullio Tinti, nato a Brescia il 2 marzo 1958 , in proprio e/o quale legale rappresentante della società unipersonale T.L.T. srl. con sede in Brescia alla via XX settembre n.2/E, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Puglisi Maraja, con studio in Verona, alla via Prato Santo n.4 parte istante CONTRO S. S. Lazio SpA, in persona del presidente p.t. dr. Claudio Lotito, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Michele e Marco Gentile, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli 27 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con mandato 30 giugno 2007, la società intimata S.S. Lazio SpA incaricava il ricorrente, in qualità di agente di calciatori, affinché questi curasse i propri interessi relativamente al tesseramento ovvero alla cessione del contratto del calciatore Luciano Zauri di Pescina (AQ).

Secondo il mandato conferito, l'agente avrebbe potuto cedere alla società ricorrente i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto di agenzia, della quale lo stesso era legalmente rappresentante. Tale contratto era depositato presso la FIGC-Commissione agenti di calciatori. Nel contratto di mandato, al punto n.2, era previsto quale compenso la

somma forfettaria di €586.000,00 a favore dell'agente, ripartito in cinque annualità, dal 2007 al 2011 compreso, ed in proporzione al periodo in cui il calciatore sarebbe stato tesserato per la S.S. Lazio SpA. L'attività oggetto del mandato era regolarmente compiuta e portata a termine dal ricorrente, dal momento che in data 9 luglio 2007 la società S.S. Lazio SpA poteva sottoscrivere, con l'ausilio del ricorrente, il contratto di prestazione sportiva con il calciatore sopra nominato. Il calciatore Luciano Zauri è rimasto tesserato per la società S.S. Lazio SpA a tutto il campionato 2007-2008 e precisamente fino al 21 luglio 2008. Il ricorrente inviava alla società resistente due fatture in date 5 settembre 2007 e 7 ottobre 2008, per complessivi € 197.339,17, quale corrispettivo del contratto di agenzia. La medesima richiesta era reiterata con ulteriore intimazione a mezzo raccomandata RR. del 4 novembre 2008, indirizzata alla società resistente dal medesimo odierno legale del ricorrente. A seguito del mancato pagamento del corrispettivo richiesto , il medesimo ricorrente proponeva istanza dinanzi la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport con atto in data 16 dicembre 2008 n.2448. Dinanzi a tale organo di giustizia sportiva erano designati arbitri per la società S.S.Lazio SpA, l'avv. Maria Teresa Armosino, e per il signor Tinti, l'avv. Giancarlo Viglione. La prima in particolare, con fax diretto alla Camera di conciliazione e arbitrato dello sport, all'attenzione del dottor Luca Saccone, spedito e pervenuto in data 21 gennaio 2009, protocollato in arrivo con il numero 0125, comunicava oltre alla propria accettazione della designazione ad arbitro della società calcistica S.S. Lazio SpA, anche l'indicazione del prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini quale presidente del costituendo collegio arbitrale. L'avv. Viglione, nella medesima giornata del 21 gennaio 2009, accettava, mediante comunicazione telefonica diretta all'altro arbitro, la nomina del prof. Avv. Frosini a presidente del collegio arbitrale, come dal primo dichiarato dinanzi a questo collegio arbitrale, all'udienza del 20 aprile 2009. Dell'intervenuto assenso dell'avv. Viglione alla nomina del presidente del collegio arbitrale nella persona del prof. Avv. Frosini, la stessa avv. Armosino dava atto nella e-mail inviata sia al primo, sia alla camera arbitrale, in data 23 gennaio 2009, contraddistinta al protocollo di quest'ultima con il timbro “C.C.A.Sport” e con il n.00136. Successivamente, con atto in data 27 febbraio 2009, protocollato con il 0172 del medesimo giorno con il timbro “T.N.A.S. c/o C.O.N.I.”, il sig. Tullio Tinti, in proprio e/o quale legale rappresentante della società T.L.T. Srl., adiva quest'ultimo organo di giustizia sportiva al fine di attivare la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 23 del nuovo regolamento degli agenti calciatori, dichiarando di voler riproporre la medesima domanda già presentata alla camera di conciliazione e arbitrato dello sport con il protocollo 2448 del 16 dicembre 2008, ritenendo soppressa la stessa camera. Conseguentemente, il ricorrente chiedeva che il Presidente del Tribunale nazionale di arbitrato dello sport (TNAS), provvedesse, in caso di mancato accordo tra gli arbitri di parte, alla nomina del presidente del collegio, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: condannarsi la società S.S. Lazio SpA al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 197.339,17, con gli interessi legali dalla scadenza delle singole fatture, o comunque dalla domanda, al saldo, con vittoria di spese diritti ed onorari. Erano nominati quale Arbitro della parte istante l'Avv. Prof. Filippo Lubrano, e quale Arbitro della parte resistente, il dr. Antonio Camozzi; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice. Il Presidente del TNAS nominava quale Presidente del Collegio Arbitrale, l’Avv. Sergio Santoro che, in data 26 marzo 2009, formulava l’accettazione ex art.6, comma 5 del Codice, con atto protocollato al n. 0528. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Avv. Sergio Santoro (Presidente del Collegio Arbitrale), Avv. Prof. Filippo Lubrano (Arbitro) e dr. Antonio Camozzi (Arbitro). Si costituiva la S.S. Lazio SpA, con memoria dell'11 marzo 2009, in cui si controdeduceva puntualmente al ricorso, concludendosi per il suo rigetto. Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 20 aprile 2009 presso la sede dell’arbitrato. All’udienza del 20 aprile 2009, si svolgeva la discussione , nel rispetto del principio del contraddittorio, presenti i difensori delle parti, per il ricorrente, l'avv. Giancarlo Viglione, su delega dell'avv. Sergio Pugliesi Maraja, e l'avv Gian Michele Gentile per la S.S. Lazio SpA resistente. All’esito, il Collegio a maggioranza decideva di dover esaminare la questione pregiudiziale della propria competenza in relazione alla norma transitoria di cui all'art. 33, terzo comma del codice, ed a tal fine riteneva di dover sentire personalmente i difensori delle parti in ordine alla data esatta del completamento della nomina dell'organo arbitrale presso la Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport. A conclusione dell'audizione dei difensori delle parti, il collegio decideva di trattenere la causa in decisione. MOTIVI 1.Il collegio ritiene, a maggioranza, di dovere dichiarare la propria incompetenza, in relazione al capoverso dell'art. 33 del codice dei giudizi innanzi al tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Tale codice, dopo l'approvazione dell'Alta corte di giustizia sportiva in data 15 dicembre 2008, e la pubblicazione in data 7 gennaio 2009, è entrato in vigore il successivo 22 gennaio, a compimento dei 15 giorni di vacatio ivi stabiliti nel primo comma del medesimo art.33. Secondo le integrazioni decise dall’Alta  Corte il 23 marzo 2009, inoltre, è stata tra l'altro espressamente prevista la devoluzione al Tribunale delle controversie aventi a oggetto l’attività di agente di calciatori. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 33 cit. così stabiliscono: Salvo quanto previsto al successivo comma 3, fino all’entrata in vigore del Codice le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che le definisce, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo. 3. Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell’organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa. Si tratta evidentemente di disposizioni transitorie, destinate ad individuare l'organo di giustizia sportiva competente a provvedere agli atti occorrenti al funzionamento del collegio arbitrale, per la risoluzione delle controversie sportive. Ora, mentre il secondo comma dell'articolo 33 cit. dichiaratamente consente, in via transitoria, che l'entrata in vigore del nuovo codice e l'introduzione della nuova disciplina del contenzioso di cui trattasi, non abbia effetto sulle controversie sportive che siano state presentate alla camera antecedentemente tale data, il successivo terzo comma contribuisce a chiarire, a complemento di quanto detto dal comma precedente, che il momento determinante l'applicazione (in via transitoria) del vecchio ovvero (in via definitiva) del nuovo regime del contenzioso sportivo, deve considerarsi la data completamento della nomina dell'organo arbitrale, rispetto alla data di entrata in vigore del codice (22 gennaio 2009). Pertanto, ai fini della verifica della competenza di questo collegio arbitrale, occorre semplicemente verificare se la nomina del precedente collegio arbitrale, effettuata nell'ambito della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, fosse stata completata alla data del 22 gennaio 2009. A tale quesito questo collegio ritiene di dover dare risposta affermativa. Infatti, la nomina del collegio arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, per la risoluzione della medesima controversia oggi in esame, risultava già completata alla data del 22 gennaio 2009, essendo il giorno antecedente intervenute entrambe le designazioni, da parte degli arbitri, del presidente del collegio, e ciò secondo quanto esposto nelle premesse in fatto, e non soltanto non smentito, ma addirittura concordemente confermato dai difensori delle parti all'udienza del 20 aprile 2009, soprattutto dall'avv. Viglione, che in questa sede riveste la posizione di difensore dell'istante, ma che nella precedente procedura rivestiva addirittura la posizione di arbitro, competente in prima persona, insieme all'altro arbitro, alla designazione del Presidente di quel collegio, e dunque certamente il più idoneo a confermare gli atti da se stesso posti in essere. Ed è appena il caso di rilevare che, nel fare riferimento al completamento della nomina dell'organo arbitrale, il citato terzo comma dell'art. 33 certamente non richiede che entro la stessa data sia stata acquisita l'accettazione da parte del presidente designato del collegio, che come noto può intervenire, secondo prassi prevalente, nello stesso momento di insediamento del collegio arbitrale ed appartiene, dunque, ad una fase di cui la norma transitoria in esame non si è preoccupata, ai fini dell'individuazione del regime da applicare ratione temporis alla controversia sportiva. Deve pertanto concludersi che, competente a risolvere la controversia in esame, sia il collegio arbitrale costituito in data 21 gennaio 2009, nelle persone del prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Presidente, Giancarlo Viglione e Maria Teresa Armosino arbitri, secondo il rito in vigore presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Le spese e gli onorari di questo giudizio arbitrale possono essere compensati interamente, e ciò sia per la novità della questione, sia per l'incertezza che possa essere stata indotta nei comportamenti delle parti a seguito delle informazioni assunte presso gli organi di giustizia sportiva avvicendatisi nel corso della riforma introdotta dalla delibera del consiglio nazionale del CONI n.1372 del 25.6.2008. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, a maggioranza: I. dichiara la propria incompetenza, essendo viceversa competente a conoscere della controversia, il collegio arbitrale costituito in data 21 gennaio 2009, nelle persone del prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, Presidente, Giancarlo Viglione e Maria Teresa Armosino arbitri; II. dichiara interamente compensati le spese e gli onorari di difesa; III. condanna il Sig. Tullio Tinti, indicato in epigrafe, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e dei compensi arbitrali, come liquidati in parte; condanna, altresì, il Sig. Tullio Tinti al pagamento dei diritti

amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; IV.dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, a maggioranza dei voti, in data 20 aprile 2009 e sottoscritto in numero di tre originali. Roma, 20 aprile 2009 Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. – Stadio Olimpico / Curva Sud F.to SERGIO SANTORO F.to ANTONIO CAMOZZI

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