F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 13 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 06 agosto 2009 1. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 13 settembre 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 06 agosto 2009

1. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA MEZZOCORONA/BASSANO VIRTUS DEL 19.8.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 9/CIt del 20.8.2007)

2. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO DI SERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 13/C del 28.8.2007)

3. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO SERIE C/2 MEZZOCORONA/NUORESE DEL 26.8.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 18/C del 4.9.2007)

4. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA MEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 17/CIt del 30.8.2007)

5. RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI COPPA ITALIA MEZZOCORONA/UNION QUINTO DEL 29.8.2007

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 20/CIt del 4.9.2007)

La società A.C. Mezzocorona S.r.l., con rituali, tempestivi, distinti e progressivi atti d preannuncio avverso le delibere del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C in epigrafe rispettivamente indicate, dichiarava la sua intenzione di gravare innanzi alla Corte di Giustizia Federale, le suddette pronunzie, con le quali, in relazione alle programmate gare di Campionato e di Coppa Italia calendarizzate nell’arco temporale 19 – 26 agosto 2007, il Giudice Sportivo le infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 in favore delle rispettive avversarie a cagione della mancata disputa delle gare stesse per inaccessibilità dello stadio comunale di Mezzocorona, ai sensi dell’art. 53/1 N.O.I.F.. Preventivamente la Corte, ritenutane l’opportunità per identità di violazione normativa ed accadimenti fattuali, riunisce i reclami come sopra indicati. La reclamante affidava la propria difesa ad un’articolata memoria nella quale si eccepivano una

serie di questioni, in fatto e diritto, che avrebbero senz’altro dovuto condurre, secondo le prospettazioni della reclamante, questa Corte all’annullamento delle decisioni impugnate. In particolare, riassumendo le questioni in quanto comuni a tutti e cinque gli appelli proposti, con l’unica differenza rappresentata dalla diversa controparte, la società A.C. Mezzocorona S.r.l.

deduceva come segue. L’assenza di qualsivoglia inadempimento in capo alla stessa in ordine alla disponibilità dell’impianto. Sostiene la reclamante che quanto esposto in fatto, ovvero il mancato Soddisfacimento dei requisiti minimi del campo di Mezzocorona per l’ammissione alla gare ufficiali di Serie C2, raggiunta al termine del Campionato di Serie D 2006/2007, l’inerzia della Lega Professionisti Serie C, e la soluzione dell’autorizzazione in deroga ex art 19 comma 2 N.O.I.F. alla disputa delle gare di Campionato presso lo stadio comunale di Trento e la definitiva accettazione della domanda di iscrizione alla predetta competizione professionistica resa dal Consiglio Federale F.I.G.C. in data 19.7.2007, dimostra inequivocabilmente come la predetta situazione fosse nota all'ente organizzatore delle manifestazioni, nonché alla F.I.G.C., almeno fin dal 31 maggio 2007, allorquando, nella missiva, a firma del Presidente della L.P.S.C., veniva chiaramente riportato, in premessa, che "lo stadio comunale di Mezzocorona (ripetesi, l'unico impianto sportivo che insista sul Comune in cui ha sede la società) è stato riconosciuto non adeguabile al regolamento di Serie C2". Il testo della riportata  Comunicazione concludeva con l'assunto: "lo stadio comunale di Mezzocorona non può essere presentato per essere utilizzato nel campionalo di Serie C/2 - 2007- 2008". Detta determinazione risultava decisiva, inoltre, per l'intervento del Sindaco di Mezzocorona che, in data 13 agosto 2007, ordinava il divieto di effettuare qualsiasi tipo di gara ufficiale presso l'impianto de quo, dopo aver espressamente precisato che siffatto provvedimento era stato assunto "fatta propria la comunicazione della Lega Professionisti di Serie C del 31 maggio 2007 per cui lo Stadio di Mezzocorona è stato riconosciuto non adeguabile al Regolamento Impianti Sportivi di Serie C/2 per la stagione sportiva 2007/2008", confermando siffatto provvedimento in data 30 agosto 2007. Il secondo rilievo, connesso al primo, consisteva nell’opposizione, a giustificazione della condotta posta in essere dalla società appellante, del provvedimento amministrativo di divieto di utilizzo dello Stadio di Mezzocorona, emesso dal Sindaco della città trentina, anche a seguito dei rilievi circa l'inagibilità sollevati dalla L.P.S.C. con la missiva del 31 maggio 2007, confermato, su richiesta prefettizia, in data 30 agosto 2007. Detta determinazione (tempestivamente comunicata alla Lega) è stata assunta proprio il giorno precedente all'invio della missiva, a firma del Presidente Rag. Macalli, con cui si informava l'A.C. Mezzocorona S.r,1. che avrebbe dovuto disputare le proprie gare interne solo e soltanto nella località ove si trova la sede sociale. Pertanto, il repentino cambio di orientamento (dopo la perentoria comunicazione del 31 maggio 2007 e l'ammissione incondizionata del 19 luglio 2007 al Campionato di Serie C) manifestato dalla L.P.S.C. incontra un ulteriore ostacolo. Prosegue poi la società appellante sostenendo che la mancata osservanza del provvedimento prefettizio, esporrebbe i propri dirigenti, il legale rappresentante in primis, ai conseguenti accertamenti dell'autorità giudiziaria penale, dovuti all'inottemperanza di un provvedimento di pubblica autorità, fattispecie prevista come reato dall'art. 650 c.p. Inoltre, l’A.C. Mezzocorona S.r.l richiamava, a sostegno delle proprie tesi, il precedente relativo alla società Ternana di cui al Com. Uff. 30/C del 16.1.2007 ritenuto dalla stessa perfettamente calzante al caso di specie. Deduceva, infine, l’errata applicazione dell’art. 53 N.O.I.F. in quanto, secondo l’interpretazione offerta, una società deve, infatti, considerarsi "rinunciataria", laddove manifesti, volontariamente, la propria indisponibilità a disputare o proseguire un incontro, ovvero le predette condizioni si siano verificate per fatti imputabili alla società. L' A.C. Mezzocorona S.r.l, tuttavia, mai ha rappresentato siffatta volontà, effettuando, come gli atti ufficiali dimostrano, tutti gli adempimenti previsti per la regolare celebrazione della partita. Fissata la camera di consiglio in data 12.9.2007, la parte, rappresentata dall’avv. Grassoni riassumeva la tesi esposta nei motivi di gravame e concludeva in conformità. Ciò premesso ritiene questa Corte che i motivi di ricorso siano fondati e meritevoli di accoglimento. Nessuna responsabilità, infatti, può essere ascritta alla società ricorrente poichè la mancata disponibilità dell’impianto (perché non rispondente ai requisiti di ammissione al Campionati C/2) era già nota alla LPSC.. Da considerare inoltre la determinazione del sindaco di Mezzocorona del 13.8.02007 con la quale era stato ordinato il divieto di effettuare qualunque gara ufficiale proprio come deciso dal Presidente del LPSC. Alcun valore e significativo può essere attribuito al repentino cambio di orientamento manifestato dalla LPSC anche in considerazione del fatto che la determinazione del sindaco di Mezzocorona era stata confermata, su ordinanza prefettizia in data 13.8.2007 (la cui violazione avrebbe comportato ipotesi del reato di cui all’art. n. 650 c.p.). Inconferente, in fine, il richiamo del Giudice Sportivo all’art. 53/1 N.O.I.F attinente alla “rinuncia gara” ipotesi questa ravvisabile allorché venga manifestata l’indisponibilità disputare o proseguire un incontro o perlopiù i motivi di indisponibilità dell’impianto si siano manifestati per fatti imputabili alla società. Circostanze queste, che non si sono verificate. Per questi motivi la C.G.F. ha riuniti i ricorsi come sopra proposti dall’A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento), li accoglie nei sensi che seguono: sono annullate le sanzioni delle punizioni sportive delle perdite delle gare sopra indicate per 0-3 inflitte dal Giudice Sportivo;  si dispone la disputa delle gare in impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti Organi Federali ai fini dell’effettiva disputa delle gare stesse. Dispone la restituzione delle tasse reclamo.

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