F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 29 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 06 agosto 2009 1) RICORSO DELLA CON RICHIESTA DI PROCED

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 29 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 06 agosto 2009

1) RICORSO DELLA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DI URGENZA DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE OGBONNA OBINZE ANGELO; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PISANO MARCO; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE BIANCHI ROLANDO; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DIANA AIMO;  SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PRATALI FRANCESCO;  INIBIZIONE A TUTTO IL 15.7.2009 E AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. IENCA MASSIMO,

INFLITTE SEGUITO GARA TORINO/GENOA DEL 24.5.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 291 del 26.5.2009)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Genoa, disputato in data 24.5.2009 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti (i) squalificava per 4 giornate effettive di gara i calciatori Angelo Ogbonna Obinze e Marco Pisano, per aver, al termine della gara e sul terreno di gioco, il primo colpito Con un violento calcio ad una gamba un calciatore avversario ed il secondo per aver sferrato ad un calciatore del Genoa un pugno al petto; (ii) squalificava per 2 giornate effettive di gara i calciatori Rolando Bianchi, Aimo Diana e Francesco Pratali, per aver il signor Bianchi ed il signor Diana, al termine della gara, tenuto una condotta aggressiva ed intimidatoria nei confronti di calciatori avversari, ingiuriandoli e spintonandoli ed il signor Pratali per aver, al 48° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa, entrando senza autorizzazione del recinto di gioco; (iii) infliggeva al signor Massimo Ienca le sanzioni dell’inibizione a tutto il 15.7.2009 e dell’ammenda di € 10.000,00 per aver, nei minuti conclusivi della gara, rivolto pesanti insulti ai calciatori ed ai dirigenti della squadra avversaria, nonché per aver al termine della gara, negli spogliatori, rivolto espressioni minacciose all’allenatore e ad un dirigente della squadra avversaria. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Torino F.C. S.p.A., il quale lamenta la non corrispondenza al reale evolversi degli eventi dei fatti riportati nel referto arbitrale e nell’allegato al rapporto di controllo della gara in questione redatto dal collaboratore della Procura Federale. La società, invero, sostiene che vi è stata provocazione da parte dei calciatori del Genoa e, in particolare, che (i) i calciatori Ogbonna e Pisano si sono soltanto difesi da aggressioni fisiche violente; (ii) il calciatore Diana non ha tenuto un comportamento violento e non ha pronunciato le frasi riportare nella relazione del collaboratore della Procura Federale; (iii) il calciatore Pratali non era in distinta perché infortunato ed è entrato in campo al solo fine di placare gli altri giocatori; (iv) il calciatore Bianchi non ha tenuto alcun atteggiamento aggressivo ma ha semplicemente preso parte ai tentativi di tenere separati i calciatori in campo; (v) le frasi pronunciate dal signor Ienca, della quali lo stesso si è scusato con i vertici del Genoa, non hanno alcuna portata offensiva. Pertanto, la società ha richiesto: (i) per il calciatore Bianchi la revoca del provvedimento o, in subordine, la conversione della sanzione comminata in sanzione pecuniaria; (ii) per i calciatori Pisano, Ogbonna, Diana e Pratali la conversione della sanzione inflitta in sanzione pecuniaria e la riduzione della stessa; (iii) per il signor Ienca la conferma della sola sanzione economica o, in subordine, la riduzione dell’intera sanzione. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29.5.2009, sono presenti i

calciatori Pratali e Bianchi, il sIgnor Ienca, il signor Ferrauto per la società e l’Avv. Stanchi, il quale si riportaalle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, il carattere indegno e la conseguente natura di circostanza aggravante dello scontro che ha contraddistinto la gara in questione, anche se la stessa fosse stata determinata da una provocazione. Ciò detto, sulla base delle risultanze dei referti messi a disposizione della Corte, le condotte dei calciatori Ogbonna, Diana e Pisano e del signor Ienca risultano poste in essere da quest’ultimi così come accertate dall’arbitro e dai collaboratori della Procura Federale, con la conseguenza che le sanzioni loro inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti devono essere necessariamente confermate. Anche in relazione al calciatore Pratali, la sanzione viene confermata, atteso che quest’ultimo non era, peraltro, inserito nella distinta di gara e, pertanto, non era legittimato ad entrare in campo. In merito, invece, alla posizione del calciatore Bianchi, attraverso l’esame delle risultanze arbitrali, la Corte ha potuto accertare che il predetto calciatore non ha, invero, partecipato attivamente alla rissa in questione (circostanza questa che può essere considerata allo scopo di determinare una riduzione della sanzione inflitta), ma è stato comunque autore di insulti e di spinte nei confronti di calciatori avversari. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bianchi Rolando per 1 giornata effettiva di gara e all’ammenda di € 5.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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