F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 4) RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009

4) RICORSO DELL’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.12.2008 AL SIG. GIORGIO LONGHI; - DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER 3 GARE AL SIG. IVANO ERCOLI, SEGUITO GARA TOLENTINO/MORRO D’ORO DEL 13.4.2008 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE – COM. UFF.

N. 114 DEL 14.4.2008)

La U.S. Tolentino S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice sportivo con la quale, in relazione alla gara contro il Morro d’Oro disputatasi in data 13.4.2008, era stata inflitta la sanzione di inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. sino al 31.12.2008 al presidente Longhi Giorgio e per tre gare effettive al vicepresidente Ercoli Ivano. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione delle sanzioni la ricorrente ha sostenuto che la condotta di detti esponenti della società nei confronti dell’arbitro non giustificava sanzioni così rilevanti. Il ricorso è infondato. Anzi la particolare gravità dei fatti così come emersi dal referto arbitrale induce a riformare la decisione del giudice sportivo in peius per quanto riguarda il presidente Longhi attribuendogli una inibizione sino al 31.3.2009 confermando il resto della decisione stessa. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Tolentino S.r.l. di Tolentino (Macerata) ed in riforma della decisione impugnata conferma la sanzione inflitta al signor Ercoli Ivano e ridetermina quella inflitta al signor Giorgio Longhi sino al 31.3.2009. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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