F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 5) RICORSO DALL’U.S. SESTRI LEVANTE A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009

5) RICORSO DALL’U.S. SESTRI LEVANTE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PRO BELVEDERE DEL 20.04.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008)

La U.S. Sestri Levante 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 23.4.2008 con la quale, in relazione alla gara contro il Pro Belvedere disputatasi in data 20.4.2008, era stata inflitta la ammenda di € 6.000,00 per avere per l’intera durata della gara sostenitori della società ricorrente rivolto agli assistenti arbitrali frasi gravemente offensive, minacciose ed intimidatorie, nonchè per avere lanciato sputi contro uno di essi e colpito l’ufficiale di gara con getti di oggetti vari. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto che la condotta dei propri sostenitori era giustificata da alcune decisioni errate prese dalla terna arbitrale e dal fatto che gli eventi non erano così gravi. Il ricorso è infondato. Non vi sono elementi per distaccarsi dalla decisione presa dal giudice sportivo in base al referto arbitrale. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Sestri Levante di Sestri Levante (Genova) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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