F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009 6) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA S.R.L.

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 17 luglio 2009

6) RICORSO DELL’ U.S. ALESSANDRIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE ARTICO FABIO SEGUITO GARA ALESSANDRIA/SAVONA DEL 20.4.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – C.U. 116 del 23.4.2008)

Con preannuncio di reclamo del 23.4.2008 la società U. S. Alessandria richiedeva gli atti relativi al provvedimento di cui in epigrafe. A seguito della gara Alessandria/Savona del 20.4.2008 il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore Artico Fabio con la squalifica per dieci giornate effettive di gara perché “a gioco fermo si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. Invitato a lasciare il terreno di gioco, per l’intervenuta espulsione, si rifiutava e tentava di colpire l’arbitro con uno schiaffo tenendo la mano aperta e cercando il contatto fisico, senza riuscire nell’intento per il pronto intervento dei compagni di squadra che si frapponevano tra lui ed il Direttore di gara, lo bloccavano e lo facevano indietreggiare. Successivamente su invito degli stessi, si allontanava profferendo all’indirizzo degli Ufficiali di gara e degli organi Federali altre espressioni gravemente offensive. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) e d) C.G.S. ed in considerazione anche della particolare gravità della condotta sintomatica sia di una personalità del tutto sprovvista dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare i rapporti riferibili all’attività sportiva, sia del carattere violento del soggetto.” Tempestivamente la società Alessandria proponeva ampi motivi di reclamo sinteticamente sottoindicati, poi reiterati verbalmente in sede di audizione a cura del delegato avv. Paolo Bordonaro. a) consapevolezza del comportamento sgradevole tenuto dal calciatore ed ammissione delle frasi offensive reiterate all’atto dell’espulsione; b) non consumazione di atti di violenza nei confronti dell’arbitro – con diffusa disamina dei fatti refertati sia dal direttore di gara che dall’assistente - ma solo tentativi di contatto e minacce sventati, comunque, dall’intervento del capitano e dei compagni; c) limitata durata temporale dell’episodio prima dell’uscita dal campo; d) assenza di precedenti specifici in carriera; e) scuse nei confronti del direttore di gara per il suo comportamento; f) richiesta di “visionatura” del filmato della gara; g) allegazione di dichiarazioni del dott. Scarrone e dei calciatori avversari; h) giurisprudenza in casi analoghi; i) richiesta di riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 19.4 CGS j) richieste istruttorie di visione filmato e audizione testi. Giova preventivamente sottolineare che le istanze di cui ai punti f), g) e j) non sono accoglibili, la prima perché normativamente disciplinata ai sensi dell’art. 35 C.G.S. per come introdotta in primo grado di giudizio, le seconde perché il rapporto degli ufficiali di gara appare dettagliato, esaustivo e fidefacente circa lo svolgersi dei fatti. A nulla rileva quanto esposto sub d). Nel merito il reclamo può essere parzialmente accolto nei termini che seguono. Il comportamento gravemente ingiurioso, irriguardoso e minaccioso tenuto reiteratamente dal calciatore nei confronti del direttore di gara comporta un particolare inasprimento della sanzione prevista dall’art. 19.4 lett. a) C.G.S. che comporta una riduzione della sanzione della squalifica, asseritamente ritenuta congrua in cinque giornate di gara. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Alessandria S.r.l. di Alessandria riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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