F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 09 febbraio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 agosto 2009

1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI: A) SIG. TALOZZI TEOFRASTO B) SIG. SPERANZA GIANLUCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., PER ESSER ACCEDUTI NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEL CALCIO-MERCATO 2007/08 (28-31 GENNAIO 2008 – HOTEL QUARK DI MILANO), NONOSTANTE LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA DI AGENTE DEI CALCIATORI

Con atto in data 9.9.2008, il Procuratore Federale, ad integrazione ed in sostituzione del deferimento in data 17.7.2008 (la cui notifica all’Agente di Calciatori signor Teofrasto Talozzi non era andata a buon fine), ha deferito a questa Corte i signori Teofrasto Talozzi e Gianluca Speranza per violazione dell’art. 1 C.G.S. in relazione all’ottenimento dell’accredito per l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti tenutasi nei giorni 28-31 gennaio 2008, nonostante l’intervenuta sospensione di entrambi dall’Albo degli Agenti Calciatori sin dal 13.3.2003. A sostegno della richiesta di deferimento, la Procura Federale ha trasmesso a questa Corte, tra l’altro, la relazione calcio-mercato 2007/2008 (27-31 gennaio 2008) redatta dal collaboratore della Procura Federale che ha vigilato sulla regolarità della campagna trasferimento calciatori professionisti. In detta relazione si rileva che presso l’Hotel Quark di Milano, ad esito di controlli, sarebbe stato accertato l’avvenuto accredito come agenti di calciatori dei Signori Talozzi e Speranza, i quali risultano tuttavia entrambi sospesi dall’Albo Agenti della F.I.G.C.. In vista della trattazione del giudizio, per la quale sono stati ritualmente convocati per il giorno 9.9.2009, il signor Teofrasto Talozzi ha rassegnato memoria, nella quale afferma di aver avuto accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008 nei giorni 28-31 gennaio 2008 in qualità di osservatore di calciatori per conto della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., della quale dichiara di essere collaboratore dall’anno 2005. La Corte ritiene sussistente la responsabilità contestata dalla Procura Federale al signor Talozzi, dal momento che la asserita qualità di collaboratore e/o osservatore di calciatori della Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. non costituisce titolo idoneo ad ottenere l’accesso all’area in questione, vieppiù considerato che la copia del tesserino d’accesso rilasciato ed intestato al signor Talozzi prodotta dalla Procura Federale reca effettivamente la qualifica di “Agente di Calciatori”, circostanza che smentisce quindi quanto sostenuto dal deferito, e che il contratto di collaborazione con la Atalanta B.C. S.p.A. prodotto agli atti del presente giudizio dal signor Talozzi reca quale (improbabile) data di sottoscrizione, apposta a mano, il 28.8.2009, quale data di decorrenza della relativa efficacia (anche essa apposta a mano) l’1.9.2008 e quale data di scadenza il 30.6.2008. Quanto al signor Speranza, egli risulta essere un avvocato iscritto ad Albo professionale. Osserva pertanto la Corte come, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori (a mente del quale “Ai calciatori ed alle società di calcio sia vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa vigente”), al medesimo non fosse precluso chiedere l’accredito in qualità non di agente di calciatori ma di avvocato, esibendo delega del soggetto assistito, in base alle disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008. La Corte, esaminata la documentazione allegata dalla Procura Federale, osserva preliminarmente, per un verso, come le disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della Campagna trasferimento calciatori professionisti 2007/2008, non costituiscono norme federali e, per altro verso, come non sussistono agli atti del procedimento elementi che possano costituire prova del fatto che l’avv. Speranza, come sostiene la Procura Federale, abbia effettivamente chiesto l’accredito come agente di calciatori, anziché spendendo il titolo e la qualità di avvocato. La Corte ritiene pertanto non sufficientemente provato l’addebito ascritto dalla Procura Federale al Signor Speranza, essendo rimasto ignoto il titolo della relativa richiesta di accredito e le modalità con le quali gli addetti alle operazioni in questione abbiano in concreto evaso la stessa. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, esaminati gli atti: a) proscioglie dall’incolpazione ascrittagli il sig. Speranza Gianluca; b) infligge al signor Talozzi Teofrasto la sanzione della sospensione per mesi 2.

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