F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA:all.Tommaso BELLUCCI / A.C. SAN DONA’ 1922 srl   ( 68/89 )

  F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

VERTENZA:all.Tommaso BELLUCCI / A.C. SAN DONA’ 1922 srl

  ( 68/89 )

  ARBITRI:sigg. Guglielmo SCARLATO e Domenico CARRETTA

Con ricorso tempestivamente prodotto e notificato,l’allenatore di base Tommaso Bellucci dichiarava di essere stato assunto dall’A..C.San Donà,come allenatore  della Prima Squadra per il Campionato Nazionale Dilettanti 2007/08 con accordo stipulato il 12 ottobre 2007 e regolarmente depositato.

L’allenatore si doleva di non aver ricevuto cinque delle sette rate da € 2.000,oo ciascuna,di cui all’accordo a cui si è sopra fatto cenno.

Chiedeva,pertanto,la corresponsione di € 10.000,oo oltre ad oneri accessori.

La Società controdeduceva sostenendo di disconoscere la validità dell’accordo,poiché firmato dal signor Roberto Ciavarella,che nella scrittura si qualifica legale rappresentante della compagine,pur senza esserlo.

La Società allegava alla propria replica l’accordo in questione,sottolineando di aver sostenuto spese di vitto e alloggio per il tecnico e di essere pronta ad un’eventuale intesa transattiva.

L’allenatore controreplicava con nota sottoscritta dall’avv.Pietro Dinoi.

Ivi si sostiene come la Società riconosca di aver sostenuto le spese di vitto e alloggio per il tecnico.Inoltre,si asserisce l’esercizio effettivo della funzione di allenatore da parte del Bellucci dall’ottobre 2007.Si sottolinea altresì che la disponibilità alla transazione sia contraddittoria con la pretesa nullità dell’accordo economico sottoscritto dal signor Roberto Ciavarella.Infine si puntualizza come sia stata la Società medesima ad inviare al Comitato Interregionale della L.N.D.l’accordo economico in parola,con nota d’accompagnamento del segretario della compagine Umberto Toniolo.Ne discenderebbe la piena validità della scrittura,per la quale,oltre tutto,la Società avrebbe erogato al Bellucci due rate per complessivi € 4.000,oo.

Sono condivisibili le argomentazioni spese nella nota redatta dall’avv.Pietro Dinoi in nome e per conto del signor Tommaso Bellucci.

La Società,trasmettendo l’accordo al Comitato Interregionale,pagando due rate delle sette previste,riconoscendo di aver somministrato vitto e alloggio al Bellucci ed ammettendo di essersi avvalsa delle sue prestazioni professionali,riconosce di aver fatto proprio l’accordo stipulato nell’ottobre 2007 per la stagione sportiva 2007/08 e ciò a prescindere dalle funzioni ricoperte o meno dal signor Roberto Ciavarella.

Inoltre,dichiararsi disponibili ad un”accordo”e cioè ad una forma di transazione,denota ulteriormente la consapevolezza che quella scrittura abbia rappresentato un vincolo tra le parti liberamente accettato.

Tanto premesso,il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore e  fa obbligo all’A.C.SAN DONA’ di corrispondere € 10.080,oo al signor Tommaso BELLUCCI(€ 10.000,oo come sorte capitale,oltre ad € 80,oo per oneri accessori equitativamente calcolati).

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,

tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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