F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009 VERTENZA:all.Carmine MARTORA / U.S. SCALEA   ( 57/89 ) &nbs

  F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

VERTENZA:all.Carmine MARTORA / U.S. SCALEA

  ( 57/89 )

  ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Andrea FRANCHINI

L’allenatore di base Carmine Martora,assunto in qualità di allenatore della squadra juniores regionale dell’U.S.Scalea,partecipante al campionato calabro,con ricorso datato 21/1172008 lamentava il mancato pagamento di € 5.250,oo,quale saldo del compenso pattuito da contratto,depositato in data 5/10/2007 con la predetta U.S.Scalea.

Il compenso concordato era di € 8.000,oo.

L’allenatore Carmine Martora chiede inoltre gli interessi di mora.

Dai documento pervenuti al Collegio si evince un pagamento di € 2.750,oo come dichiarato dal Martora stesso.

Premesso quanto sopra,l’U.S.Scalea dovrà,quale saldo del contratto,solo € 250,oo,poiché i massimali stabiliti  per la categoria juniores nazionali o regionali sono di € 3.000,oo.

   P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Carmine Martora,obbligando l’U.S.Scalea al pagamento di € 250,oo quale saldo del contratto per € 3.000,oo.

Il Collegio decide altresì di rimettere gli atti alla Procura Federale per la violazione,compiuta dalle parti,dei massimali previsti per la categoria di appartenenza.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

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