F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009 VERTENZA: all. Giuseppe COMPAGNO / A.C.D. CITTA’ di CASTELDACCIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009
VERTENZA: all. Giuseppe COMPAGNO / A.C.D. CITTA’ di CASTELDACCIA
( 80/89 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 17 febbraio 2009 l’allenatore dilettante signor Giuseppe Compagno assistito dal proprio legale Claudio Aloisi cui ha conferito specifico mandato al riguardo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la A.C.D. Città di Casteldaccia nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Promozione Girone B del C.R. Sicilia.
Nel ricorso l’allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 26 luglio 2008, la suindicata società si era impegnata a corrispondere al signor Giuseppe Compagno un premio annuale di tesseramento di € 9.500,00 (Novemilacinquecento/00) in 9 mensilità di € 1.000,00 (Mille/00) ciascuna tranne l’ultima di € 1.500 (millecinquecento) e più precisamente scadenti il 4 dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008 e il 4 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2009 a queste cifre andava aggiunto il rimborso spese limitato all’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o domicilio dell’allenatore e il campo di giuoco della società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.
Con il reclamo in esame si chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C.D. Città di Casteldaccia di corrispondere all’allenatore la somma di € 5.092,00 (cinquemilanovantadue/00) così determinata:
- € 4.300,00 (quattromilatrecento/00) quale residuo premio di tesseramento;
- € 792,00 (settecentonovantadue/00) per rimborso spese per indennità chilometrica “(distanza tra Palermo e Casteldaccia = 40 Km. per 0,30 [1/5 costo della benzina] =12,00 per 3 allenamenti = 60,00 per 4 settimane al mese = 240,00 + 2 partite al mese € 24,00 TOTALE rimborso spese mensili € 264,00 X 3 mesi = € 792,00;”
oltre agli interessi di mora maturati e maturandi.
Il signor Compagno fa presente inoltre di essere stato esonerato verbalmente dall’incarico di allenatore dal presidente e dai dirigenti della società in data 2 dicembre 2008 durante l’allenamento della squadra presso il campo di Casteldaccia. Di conseguenza il 4 dicembre successivo l’allenatore precisa di aver inviato una raccomandata, di cui fornisce una copia peraltro non sottoscritta, con la quale “prendendo atto di quanto manifestato verbalmente rimaneva a disposizione della società e richiedeva il pagamento degli emolumenti maturati”.
Con raccomandata dell’11 marzo 2009 il Segretario del Collegio ha invitato la A.C.D. Città di Casteldaccia a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.
Il Segretario del Collegio inoltre, con lettera del 17 marzo 2009, ha richiesto al Comitato Regionale Sicilia di confermare l’avvenuto deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti ed, in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. Il C.R. Sicilia , con un fax del 18 marzo successivo ha inviato copia del documento regolarmente depositato.
Il presidente della A.C.D. Città di Casteldaccia, con lettera raccomandata del 20 marzo 2009, nel confermare il rapporto intercorso con il signor Giuseppe Compagno, ha altresì affermato l’infondatezza del ricorso in quanto la società non ha mai esonerato il signor Giuseppe Compagno da allenatore della prima squadra, anzi “è stato quest’ultimo che, in modo del tutto arbitrario ed ingiustificato e senza alcun preavviso, a disertare dal 2.12.2008 ad oggi la direzione degli allenamenti e le gare ufficiali, nonostante questi sia stato convocato e sollecitato con diversa corrispondenza epistolare, che si allega, determinando così un classico tipo di inadempimento contrattuale”. Il presidente riconosce altresì che alla data della raccomandata la società “A.C.D. Città di Casteldaccia deve al signor Compagno Giuseppe € 300,00 quale saldo stipendio mensile relativo al periodo 04.10.2008/04.11.2008, nonché la somma di € 1.000,00 quale stipendio mensile relativo al periodo 04.11.2008/04.12.2008”. A conferma di quanto asserito viene allegata copia di corrispondenza e più precisamente:
a) raccomandata A.R. dell’11 dicembre 2008, inviata al signor Giuseppe Compagno e per conoscenza al Comitato Regionale Sicilia, al Settore Tecnico Federale e alla Segreteria Nazionale dell’A.I.A.C., con la quale il presidente della società chiarisce all’allenatore di non averlo mai esonerato invitandolo contemporaneamente a presentarsi alla gara di campionato fissata per il 13 dicembre successivo contestandogli di non essere stato presente alla gara di campionato con il Cephaledium come da certificazione sottoscritta anche dall’arbitro dell’incontro;
b) raccomandata A.R. del 16 dicembre 2008, inviata al signor Giuseppe Compagno e per conoscenza al Comitato Regionale Sicilia, al Settore Tecnico Federale e alla Segreteria Nazionale dell’A.I.A.C., con la quale il presidente della società preannuncia dei provvedimenti nei confronti dell’allenatore per non aver presenziato alla gara di campionato del 13 dicembre precedente così come richiesto con la precedente raccomandata;
c) raccomandata A.R. del 16 dicembre 2008, inviata al signor Giuseppe Compagno e per conoscenza al Comitato Regionale Sicilia, al Settore Tecnico Federale, alla Segreteria Nazionale dell’A.I.A.C. e alla Procura Federale della F.I.G.C. con la quale nel confermare di non aver mai esonerato l’allenatore e di avere nei suoi confronti un debito di € 1.300,00 per prestazioni svolte contesta ulteriormente le assenze del signor Compagno dagli allenamenti settimanali e dalle gare ufficiali riscontrando in tale condotta una violazione degli obblighi contrattuali. Su questo comportamento prega la Procura Federale di verificare l’esistenza di violazioni dei principi di lealtà e correttezza da parte dell’allenatore e di violazione degli obblighi contrattuali su cui “si riserva di decidere riguardo alle successive e dovute conseguenze”;
d) lettera del 10 febbraio 2009, inviata al signor Giuseppe Compagno e per conoscenza al Comitato Regionale Sicilia ed al Settore Tecnico Federale con la quale invita l’allenatore a presentarsi al campo comunale di Casteldaccia per gli allenamenti settimanali;
e) lettera del 21 febbraio 2009, inviata al signor Giuseppe Compagno e per conoscenza al Comitato Regionale Sicilia, al Settore Tecnico Federale e alla Procura Federale della F.I.G.C. con la quale nel contestare “il comportamento inadempiente” tenuto dall’allenatore si fa riserva di valutare “l’opportunità di richiederLe nelle opportune sedi giudiziarie i danni sia economici che di immagine apportati alla suddetta società sportiva”.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che l’allenatore Giuseppe Compagno non ha dimostrato con nessun mezzo l’asserito esonero verbale e che nulla ha ritenuto di controdedurre alla copiosa corrispondenza della A.C.D. Città di Casteldaccia,considerato altresì che la stessa società ha riconosciuto un proprio debito di € 1.300,00 (milletrecento/00) nei confronti del signor Giuseppe Compagno per prestazioni professionali relative alle scadenze dell’ottobre e novembre 2008 ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore Giuseppe Compagno e fa obbligo alla A.C.D. Città di Casteldaccia, qualora ancora non abbia provveduto al riguardo, di pagare € 1.300,00 (milletrecento/00) oltre agli interessi equitativamente calcolati in € 20,00 (venti/00) per un totale di € 1.320,00 (milletrecentoventi/00).
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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