F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009 VERTENZA: all.  Michele VALENTE / U.S. FRAGAGNANO ( 64/89 )

 F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

VERTENZA: all.  Michele VALENTE / U.S. FRAGAGNANO

( 64/89 )

ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI

L’allenatore dilettante Valente Michele, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 20\12\2008  chiedeva il riconoscimento del credito residuo di € 3500,00 (tremilacinquecento\00) quale premio di tesseramento oltre il  rimborso spese e interessi, nei confronti della U.S. Fragagnano partecipante al campionato di 1^ CTG Comitato Regionale Puglia stagione sportiva 2008\2009, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 1°\08\2008  regolarmente depositata presso il C.R Puglia LND.

Lo stesso comunica di essere stato esonerato con lettera a firma del Presidente della società

U.S  Fragagnano in data 15\10\2008 e con nota agli atti, stessa data, dava la propria disponibilità fino al termine della stagione in corso.

La Segreteria di questo Collegio con  racc.te del 15/01/2009 richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Puglia la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.

La società U.S. Fragagnano con nota del 5/03/2009 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore dichiarando di avergli già corrisposto € 1000,00 con assegno bancario e “due trances pro manibus” da

 € 400,00 alla presenza di dirigenti della società”. Inoltre lamentava comportamenti poco opportuni tenuti  dal tecnico durante la sua gestione e per tal motivo,  quindi,  ignorava gli accordi precedentemente sottoscritti con lo stesso nei quali era chiaro che il premio di tesseramento doveva essere corrisposto nella sua totalità anche in caso di esonero.

L’allenatore in data 11\03\2009 controdeduceva alla società ribadendo  l’accordo economico tra società ed allenatori dilettanti e, nello stesso tempo,  puntualizzava la richiesta di pagamento del credito di

€ 3500,00 (tremilacinquecento\00) in quanto aveva percepito come precedentemente dichiarato solamente € 1000,00 e nessuna altra cifra aveva ricevuto dalla società. Lo stesso faceva altresì presente che in data 7\03\2009 aveva ricevuto una racc. “contenente un solo foglio riportante un fondo pagina con nessuna firma; una intestazione in alto,  U.S. Fragagnano ed una dicitura di testo, due trances pro manibus da euro 400,00” e non la completa documentazione prevista dovuta alla controparte.

La società U.S. Fragagnano nulla obiettava.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Valente Nicola e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società U.S. Fragagnano di corrispondere la somma di € 3500,00 a saldo del premio di tesseramento  oltre interessi maturati per € 60,00 per un ammontare complessivo di € 3560,00 (tremilacinquecentosessanta\00) oltre gli interessi che andranno a maturare fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla per il rimborso spese richiesto in quanto non debitamente documentato e contabilizzato.

La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

 F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

   

  VERTENZA:all.Massimo ANDREATINI / FANO CALCIO  srl ssd

  (  28/89 )

   ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

L’allenatore dilettante  Massimo ANDREATINI,in data 18 AGOSTO 2008, adiva questo Collegio perché deliberasse l’obbligo per il FANO CALCIO srl ssd di ovviare  al mancato pagamento della somma stabilita nell’accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria,l’allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

  P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

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