F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009    VERTENZA:all Emilio GROSSI  /  F.C. LATINA s.r.l. S.S.D.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009

   VERTENZA:all Emilio GROSSI  /  F.C. LATINA s.r.l. S.S.D.

  ( 55/89 )

  ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA  / Cesare DOBICI

Con ricorso del 12.11.2008, presentato a mezzo del proprio difensore, l’allenatore di base Emilio Grossi, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da  parte della Società F.C. Latina s.r.l. S.S.D., il pagamento della somma di €. 2.600,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2007/2008, oltre  interessi legali fino all’effettivo soddisfo e spese legali.

A dimostrazione di quanto richiesto il ricorrente allegava copia dell’accordo economico, sottoscritto in data 6.11.2007, in cui veniva stabilito che per la conduzione tecnica della 1^ squadra, partecipante al campionato di eccellenza del Comitato Regionale Lazio L.N.D., in qualità di allenatore in 2^, allo stesso doveva essere corrisposto un premio di tesseramento di €. 7.500,00 da pagarsi alle seguenti scadenze:

1- 10 novembre 2007, €.2.000,00; 2- 15 gennaio 2008, €. 1.500,00; 3 – 15 marzo, 2008 €. 2.000,00; 4 – 15 giugno, 2008 €. 2.000,00.

Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato con comunicazione scritta del 4.04.2008 e di aver ricevuto la somma complessiva di €. 4.900,00, a titolo di acconto.

Il contratto oggetto della controversia risulta essere stato depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio L.N.D.,  come da documentazione in atti.

La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 23.01.2009, deduceva sostenendo che l’esonero del ricorrente era scaturito per “comportamenti poco ortodossi e non in linea con la politica e gli obbiettivi Societari”.

Continua sostenendo che il Grosso ha avuto durante la stagione sportiva comportamenti irriguardosi ed offensivi nei confronti di tesserati e dirigenti societari e, nonostante gli inviti ad un consono comportamento, pena l’allontanamento, questi ha continuato in tali atteggiamenti.

La Società convenuta, infine, chiedeva il rigetto delle richieste avanzate dal ricorrente anche in considerazione che allo stesso sono stati effettuati pagamenti nel rispetto di quanto convenuto e che sono stati interrotti per cause disciplinari e comportamenti non condivisibili e non sopportabili.

Il ricorrente controdeduceva, a mezzo di suo difensore, con raccomandata del 2.02.2008, confermando la sua richiesta di creditore della Società F.C. Latina s.r.l. della somma di €. 2.600,00, oltre interessi legali dalla data del ricorso fino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese diritti ed oneri di causa, contestando quanto sostenuto nelle deduzioni perché destituito di ogni fondamento. Inoltre, contestava l’assunto circa i suoi comportamenti che sono stati sempre in linea con la politica della Società, nel pieno rispetto dei principi di educazione e correttezza che contraddistinguono la figura del tecnico di una squadra di calcio.

Il Collegio, letti gli atti allegati ed acquisiti, ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Grossi è meritevole di accoglimento.

I comportamenti irriguardosi segnalati a questo Collegio dalla F.C. Latina S.r.l. non possono essere considerati in questa sede ma, qualora veritieri dovevano essere contestati allo stesso e quindi segnalati agli Organi Federali competenti.

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente Grossi €. 2.600,00 a saldo delle somme pattuite per premio tesseramento oltre ad €. 31,00 per interessi equitativamente calcolati.

Nulla viene riconosciuto per spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Emilio Grossi e dichiara l’obbligo della F.C. Latina S.r.l. di pagare la somma di €. 2.600,00 quale somma a saldo delle sue spettanze oltre ad €. 31,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 2.631,00.

Alla sopracitata somma andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S..

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