F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Claudio DANIELI / A.S.D. MARTA ( 135/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: all. Claudio DANIELI / A.S.D. MARTA
( 135/78 )
ARBITRO: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 12.05.2008, l’allenatore di base DANIELI Claudio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. MARTA, partecipante al campionato di Eccellenza Laziale, il pagamento della somma di €. 4.851,80, di cui €. 3.000,00 quale premio di tesseramento, €. 1.788,80 per spese viaggi ed €. 63,00 per pedaggio autostradale, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A sostegno di quanto assunto il ricorrente allegava copia dell’accordo stipulato, in data 18.10.2007, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio della F.I.G.C. – L.N.D., dove veniva pattuito con il legale rappresentante della A.S.D. Marta, per la stagione sportiva 2007/8, un premio di tesseramento di €. 5.600,00, da pagarsi in sette rate di €. 800,00 cadauno aventi scadenze al 16 di ogni mese, a partire da novembre 2007 e fino al 4 maggio 2008.
Il ricorrente comunicava, inoltre, di aver percepito € 2.600,00 con assegni bancari e di essere creditore della somma di €. 3.000,00 per premio tesseramento, oltre ad €. 1.788,80 per rimborso spese ed €. 63,00 per pedaggio autostradale, per un totale pari ad € 4.851,80. .
Il ricorrente comunicava, infine, di essere stato esonerato con comunicazione scritta il 13.11.2007, di essere stato richiamato il data 29.12.2007 e di essere stato esonerato, per una seconda volta, con comunicazione verbale in data 18.03.2008.
Per questo secondo esonero verbale il ricorrente inviava, in data 18.03.2008, alla Società A.S.D. Marta, richiesta di esonero dall’incarico ricevuto in forma scritta.
La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con lettera del 3.06.2008, inviava le proprie controdeduzioni affermando di essere stupita per le richieste avanzate dal ricorrente in quanto danneggiata dal comportamento avuto dall’allenatore il quale, a seguito di diverbio tecnico avuto con il Vice Presidente lasciava spontaneamente la guida della squadra e si assentava ingiustificatamente.
L’allenatore, con lettera del 10.06.2008, replicava disconoscendo quanto affermato dalla società e dichiarava false e prive di fondamento le considerazioni addotte e ribadiva quanto in precedenza richiesto con il ricorso.
Alla luce dei fatti riportati, il Collegio Arbitrale osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento.
Infatti la società non ha mai contestato all’allenatore le assenze agli allenamenti di quest’ultimo e né, peraltro, ha informato dell’accaduto gli Organi competenti della F.I.G.C.-
Va, dunque, riconosciuto all’allenatore DANIELI Claudio la somma residua di € 3.000,00 per premio di tesseramento, di € 1.788,00 per spese viaggi ed € 63,00 per spese di pedaggio autostradale, spese debitamente documentate, oltre ad € 25, per interessi equitativamente calcolati.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto e dichiara l’obbligo della A.S.D. MARTA di pagare all’allenatore DANIELI Claudio la somma di € 4.851,80, oltre ad € 25,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.876,80 a saldo di quanto spettante.
A tale somma andranno calcolati gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previsti dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art 8 comma 15 del C.G.S.
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