F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Francesco GENTILE / S.S. FUSCALDO ( 136/78 )
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: all. Francesco GENTILE / S.S. FUSCALDO
( 136/78 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
In data 12 maggio 2008 l’allenatore di base Gentile Francesco si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società S.S.Fuscaldo, partecipante al campionato di promozione calabrese, la somma di € 4.000,00 a saldo dell’accordo economico stipulato in data 10 novembre 2007,oltre agli interessi sin qui maturati ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
A fondamento della sua richiesta allega copia del contratto dove la società,a firma del suo legale rappresentante,si impegna ad assumerlo quale tecnico della prima squadra, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 6.000,00 diviso in 3 rate di € 2.000,00 da pagarsi il giorno 10 dei mesi di dicembre 2007 e gennaio e febbraio 2008.
Il tecnico dichiara di aver percepito solamente la prima rata del mese di dicembre di € 2.000,00 e di essere pertanto creditore delle restanti 2 rate per € 4.000,00.
La Segreteria del Collegio in data 26 maggio 2008 chiede al competente Comitato Regionale Calabria conferma o meno sull’avvenuto deposito del contratto ricevendo parere positivo.
La società S.S.Fuscaldo invitata a presentare le proprie controdeduzioni invia in data 21 giugno la sua risposta indirizzandola al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. di Catanzaro la quale provvede a farla avere alla Segreteria del Collegio a Roma.
In tale scritto,peraltro non firmato, il presidente della società signor Zicarelli dichiara che, dopo aver più volte tentato senza esito di chiudere bonariamente la vertenza economica con l’allenatore, avrebbe provveduto ad inviare una relazione dettagliata sulle circostanze relative al mancato pagamento,relazione mai pervenuta a questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale esaminati gli atti accoglie il ricorso dell’allenatore Gentile Francesco e obbliga la società S.S.Fuscaldo al pagamento di € 4.000,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 42,00 per gli interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 4.042,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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