F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008   VERTENZA:all.Cesare BACILIERI / F.C. LAPPANO   ( 139/78 )

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008

  VERTENZA:all.Cesare BACILIERI / F.C. LAPPANO

  ( 139/78 )

  ARBITRI:sigg. Gino GIACCHI e Damiano PALLOTTINO

L’allenatore dilettante Bacilieri Cesare,regolarmente iscritto nei ruoli federali,con ricorso datato 14/05/2008,si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 2.756,oo oltre interessi,nei confronti del F.C.Lappano,partecipante al campionato di 1° categoria del C.R.

Calabria,come previsto dalla scrittura privata stipulata il 27/08/2007 e regolarmente depositata presso il C.R.Calabria,che prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 6.000,oo ed un rimborso spese  contabilizzato in € 756,oo;di tale somma aveva percepito soltanto € 4.000,oo.

L’allenatore dichiarava,inoltre,di essere stato esonerato il 28/01/2008 con lettera a firma del Presidente della società.

La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc.del 26/05/2008 richiedeva alle parti le proprie contro-deduzioni e nel contempo al C.R.Calabria la prova dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.

La società F.C.Lappano con nota del 10/06/2008 controdeduceva alla richiesta dell’allenatore,

esibendo le matrici degli assegni emessi che confermavano il pagamento di € 4.000,oo.Inoltre riconosceva il residuo rateo di € 2.000,oo,ma ignorava il rimborso spese perché,a proprio dire,per mero errore non era stata cancellata la voce b\2 nella stesura della scrittura privata.

In data 19/06/2008 l’allenatore Bacilieri Cesare con propria comunicazione confermava e ribadiva quanto chiesto in prima istanza,appellandosi alle decisioni di questo Collegio.

Il Collegio,alla verifica delle ricevute di pagamento effettuate dalla società e per la stessa ammissione del residuo rateo di € 2.000,oo,accoglie il ricorso del ricorrente anche per il rimborso spese,in quanto lo stesso ha prodotto dettagliata quantificazione delle spese.

  P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Bacilieri Cesare e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società F.C.Lappano di corrispondere la somma di € 2.000,oo a saldo del premio di tesseramento e di € 756,oo quale rimborso spese,oltre interessi equitativamente calcolati per € 40,oo

per un ammontare complessivo di € 2.796,oo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,

tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8

comma 15 del CGS.

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