F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009   VERTENZA:all. Angelo PADIGLIA  /  G.S. SAN VITO   ( 73

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 23 maggio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 184 del 28 maggio 2009

  VERTENZA:all. Angelo PADIGLIA  /  G.S. SAN VITO

  ( 73/89 )

  ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Mario ROSSINI

Con ricorso del 4 febbraio 2009 l’allenatore di base Padiglia Angelo  adiva questo Collegio per fare obbligo al G.S. San Vito al pagamento di € 1.800,00 relativi alla 2^ rata del premio di tesseramento per la conduzione tecnica della squadra militante nel campionato di 2^ Cat. nella stagione sportiva 2008/2009 ed € 270,00 di spese benzina (trasferte) per 40 viaggi dalla residenza al campo di gioco (Km 0,800) per 1/5 del costo della benzina, il tutto previsto in un accordo stipulato con il Presidente pro-tempore signor Marteddu Marco, che si impegnava a corrispondere al ricorrente € 3.000,00 in due rate, una di € 1.200,00 entro il mese di ottobre 2008,l’altra di € 1.800,00 entro il 23 dicembre 2008, più rimborsi benzina per allenamenti, partite amichevoli e ufficiali e trasferte per il trasporto dei calciatori.

Il 10 ottobre 2008 l’allenatore dichiara di essere stato esonerato verbalmente dal Presidente.

Il ricorrente a sostegno della sua richiesta, a suo dire, non può presentare copia dell’accordo sottoscritto tra le parti perché non gli è mai stato consegnato dalla società, ma l’accordo non figura nemmeno depositato presso il C.R. Sardegna come risulta da richiesta fatta dalla Segreteria di questo Collegio, inoltre presenta copia del C.U. n. 11 del C.R. Sardegna dove il tecnico risulta squalificato, una dichiarazione di calciatori tesserati per il G.S. San Vito per la stagione sportiva 208/2009 dove affermano che il ricorrente era il loro allenatore ed una dichiarazione sottoscritta dal signor Contu Giovanni Massimo che si dichiara Vice Presidente pro-tempore della Società, presente all’atto della stipula del contratto che prevedeva un premio di tesseramento di € 3.000,00 più rimborso spese.

Esaminata la documentazione pervenuta si nota che il ricorrente è stato l’allenatore del G.S. San Vito come da C.U. n. 11 del C.R. Sardegna, ma non esiste alcun accordo scritto tra le parti e le dichiarazioni dei presunti tesserati non possono essere prese in considerazione, in quanto non supportate da alcun documento ufficiale prodotto dalla Società o dal C.R. Sardegna.

Per quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene il ricorso meritevole di essere accolto.

  P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso dell’allenatore Angelo Padiglia.

La presente delibera è inappellabile

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