F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009 VERTENZA: all. Alessandro LONGO / A.S.D. “Stefanizzi” SOGLIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2007/2008 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 18 aprile 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 152 del 24 aprile 2009
VERTENZA: all. Alessandro LONGO / A.S.D. “Stefanizzi” SOGLIANO
( 54/89 )
ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Cesare DOBICI
L’allenatore dilettante Longo Alessandro, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 10\11\2008, ha chiesto il riconoscimento del credito di € 7500.00 (settemilacinquecento/00) oltre interessi, nei confronti della ASD “Stefanizzi” Sogliano, partecipante al campionato di Promozione
C.R. Puglia stagione sportiva 2007\2008, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 28\09\2007 e regolarmente depositata presso il C.R.Puglia L.N.D.
Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato con lettera dal Presidente della società signor
Polimeno Salvatore in data 29\10\2007.
La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 2/12/2008 e del 4/12/2008 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R.Puglia la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che il ricorso è fondato non avendo la società ASD “Stefanizzi” Sogliano posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore.
Pertanto dovrà rifondere all’allenatore Longo Alessandro la somma non percepita di € 7500,00 quale premio di tesseramento stagione 2007\08.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Longo Alessandro e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD “Stefanizzi” Sogliano di corrispondere la somma di € 7500,00 a saldo del premio di tesseramento e interessi maturati per € 240,00 per un ammontare complessivo di € 7740,00 (settemilasettecentoquaranta\00), oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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