F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI FORMICOLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 38 del 07 novembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI FORMICOLA – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Casale, Scarfone e Taddei Elmi. Piani con compiti di

segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Formicola è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,

del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 92, comma 1, 93, comma 1

delle NOIF, e all’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per non

aver regolarmente depositato il contratto di allenatore della U.S. Acropoli, per la

stagione sportiva 2006/2007 presso il Comitato Regionale Campania;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- la denunciata omissione del deposito del contratto presso la Lnd risulta circostanza

comprovata in sede di giudizio arbitrale tra l’odierno deferito e la Società di

appartenenza;

- l’obbligo della società di provvedere al deposito del contratto non è esimente in quanto

incombe comunque al tecnico il dovere di accertare se tale adempimento sia stato

effettivamente espletato.

Considerata la recidiva nella stagione sportiva precedente

P.Q.M.

dichiara il sig. GIOVANNI FORMICOLA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è

stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2009.

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