F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di NAPOLEONE FICHERA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Sc

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di NAPOLEONE FICHERA – Collegio della

Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di

segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Fichera è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore

Tecnico in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della

stagione sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società ASD Fiumefreddese

SC essendo privo di regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi due.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito

dalla procura federale nell’ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di

gara;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare

tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. NAPOLEONE FICHERA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è

stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 10/02/2009.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it