F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008 Procedimento disciplinare a carico di STEFANO GAROZZO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scar

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2008-2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 58 del 11 dicembre 2008

Procedimento disciplinare a carico di STEFANO GAROZZO – Collegio della Commissione

Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. Garozzo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, del Regolamento del Settore

Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto, per parte della stagione

sportiva 2007/2008, attività di allenatore per la società PGS P. Don Bosco Sales

essendo privo di regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica per la durata di mesi tre.

Ritenuto che:

- il deferito è iscritto all’albo del Settore Tecnico quale allenatore di base;

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente a seguito di quanto acquisito

dalla procura federale nell’ambito delle indagini svolte ed in particolare dalle distinte di

gara;

- il deferito ha, di fatto, svolto attività di allenatore senza curarsi di perfezionare

tempestivamente il necessario tesseramento con la società di appartenenza

P.Q.M.

dichiara il sig. STEFANO GAROZZO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 20/02/2009

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it