F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it 2) RECLAMO POL. BOYS MELITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
2) RECLAMO POL. BOYS MELITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE ESPOSITO ANDREA A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08)
A seguito della denuncia dei Sigg. Giuseppe Esposito e Rosaria Carotenuto, genitori esercenti la potestà genitoriale del calciatore Andrea Esposito, i quali assumevano di avere sottoscritto il tesseramento del figlio minore esclusivamente in favore della società Ponte Miano e non anche per la società Polisportiva Boys Melito, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sulla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania L.N.D., con il Com. Uff. n. 26/D del 21.5.2008, dichiarava valido il tesseramento del calciatore Andrea Esposito in favore della società G.S. Ponte Miano e nullo e privo di effetti quello in favore della società Boys Melito. Contro questa decisione ha proposto ricorso la Polisportiva Boys Melito. La ricorrente lamenta che la Commissione Tesseramenti ha ritenuto come veridico il disconoscimento della autografia della sottoscrizione dei Sigg. Esposito, sulla base delle loro esclusive affermazioni, che ha posto a base di un giudizio tecnico meramente assertivo, senza alcuna considerazione del fatto non contestato che gli stessi Esposito, consapevoli del doppio tesseramento, hanno liberamente sottoscritto una istanza di revoca del tesseramento con la Polisportiva Boys Melito. Nella riunione del 6.11.2008 questa Corte Federale nella esplicazione dei propri poteri di indagine ha disposto C.T.U. al fine di accertare se le sottoscrizioni di Rosaria Carotenuto e Giuseppe Esposito apposte sulla richiesta di tesseramento del figlio Andrea in favore della Polisportiva Boys Melito fossero autografe o meno. In data 23.3.2009 la Polisportiva Boys Melito ha presentato atto di rinuncia al proseguimento del procedimento di appello. Osserva preliminarmente la Corte Federale che l’atto di rinuncia del gravame da parte della Polisportiva Boys Melito è inammissibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma12 C.G.S. che stabilisce la inefficacia della rinuncia o del ritiro del reclamo per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali, operanti nell’ambito federale, come nella fattispecie in oggetto. Nel merito ritiene la Corte di Giustizia Federale che la consulenza tecnico-grafica eseguita in questo grado di giudizio, ha rimosso ogni incertezza in ordine alla nullità del tesseramento in favore della Polisportiva Boys Melito, confermando definitivamente le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tesseramenti. L’accertamento tecnico ha fornito infatti un dato certo e attendibile circa la assoluta apocrifia della sottoscrizione a nome di Rosaria Carotenuto apposta sulla richiesta di tesseramento in favore della Polisportiva Boys Melito e quindi la nullità del tesseramento stesso, secondo l’ordinamento federale, per la mancanza della sottoscrizione da parte di uno dei genitori esercente la potestà genitoriale. Né vale ad inficiare dette conclusioni la circostanza non contestata che gli Esposito ebbero a sottoscrivere una istanza di revoca del tesseramento con la Polisportiva Boys Melito, in quanto l’atto, che non si caratterizza per la sua univocità non implica necessariamente il riconoscimento della regolarità del tesseramento in favore della polisportiva, ma costituisce un modo pragmatico, peraltro non riuscito,per risolvere una situazione ostativa costituita dal doppio tesseramento. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente ai sensi dell’art. 33 comma 11 C.G.S. delle spese per la esecuzione della C.T.U. che liquida in € 840,00, nonché l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile la rinuncia della Polisportiva Boys Melito di Melito di Napoli (Napoli) e rigetta il ricorso dalla stessa proposto. Dispone altresì, ai sensi dell’art. 33, comma 14, C.G.S., la condanna alle spese per l’esecuzione della Consulenza Tecnica d’Ufficio che liquida in € 840,00. Manda alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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