COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN del 24/09/2009 (308) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOC. GS FIDENE E DEL SUO PRESIDENTE STUFANO MORANDI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DE
COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito
web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 21/CDN
del 24/09/2009
(308) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOC. GS FIDENE E DEL SUO PRESIDENTE STUFANO MORANDI, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO
(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009).
Il Sig. Carlo Pacifici, Presidente del Comitato Regionale Arbitri Lazio, che aveva assistito alla gara del campionato di Eccellenza del 12 ottobre 2008, Fidene – Latina, in qualità di Osservatore della terna arbitrale, riferiva che nel corso del secondo tempo una persona presente in tribuna scagliava una bottiglia d’acqua contro il Sig. Giuseppe Bracaglia, assistente N°. 2 dell’arbitro, che veniva colpito sulla mano e sulla coscia destra. Il Pacifici, al termine della gara, notava la presenza negli spogliatoi della stessa persona che aveva lanciato la bottiglia e che egli identificava come il Presidente della Società Fidene Calcio, Sig. Stefano Morandi. Investita del caso su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio, la Procura Federale, a conclusione delle indagini, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il Sig. Stefano Morandi, quale Presidente della Società Fidene e la Società Fidene, contestando al primo la violazione degli artt. 1 e 14, CGS, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS. Il primo Giudice, con decisione pubblicata il 7 maggio 2009, motivando che sussistevano ragionevoli dubbi sulla effettiva identità del soggetto individuato dal Pacifici come autore del lancio della bottiglia, proscioglieva i deferiti. Avverso tale decisione ricorre la Procura Federale, chiedendo, con la revoca della decisione medesima, la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e, conseguentemente, l’inibizione di mesi 6 per il Sig. Stefano Morandi e l’ammenda di Euro 1.000,00 a carico della Società Fidene. Resistono al ricorso entrambi i deferiti, con memoria scritta contenente contro deduzioni ed istanza di rigetto. Alla riunione dell’ 8 luglio 2009, questa Commissione, nel contraddittorio di Procura Federale e parte resistente, riteneva necessaria ai fini del decidere l’audizione del Pacifici, che veniva fissata per la riunione odierna, nel corso della quale il Pacifici stesso, alla presenza della ricorrente e dei resistenti, richiesto da questa Commissione, si riportava alle dichiarazioni rese all’Organo inquirente, che confermava integralmente. Al termine della audizione, la Procura Federale e, a mezzo del proprio difensore, la parte resistente, comparsa di persona, hanno concluso come dai rispettivi atti. Il Morandi reiterava la propria estraneità ai fatti. Nel merito del ricorso, si osserva quanto segue. Dalle dichiarazioni rese dal Pacifici all’Organo inquirente e da quelle offerte dallo stesso Pacifici a questa Commissione, può presumersi, pur se in presenza di riscontri probatori non sempre univoci, che il Morandi sia stato l’effettivo autore del lancio della bottiglietta d’acqua che ebbe a colpire durante la gara l’assistente arbitrale Antonio Mastracci. Inducono a tale convincimento il fatto che l’autore del gesto, nel momento del lancio di cui trattasi, si trovava posizionato in prossimità del Pacifici, tanto da essere chiaramente visto da quest’ultimo e che, a fine gara, lo stesso autore del gesto era stato riconosciuto dal Pacifici in quanto indossava una felpa bianca ed in quanto il tratto fisiognomico era lo stesso. Il Pacifici, poi, dopo aver appreso sempre a fine gara e nello spazio riservato agli spogliatoi che la persona era il Sig. Stefano Morandi, Presidente della Società Fidene, ne riconosceva successivamente il volto attraverso una fotografia che gli veniva mostrata dall’Organo inquirente (audizione del 20 gennaio 2009) e lo riconosceva altresì in una occasione estranea ai fatti, ma non meno qualificante, quando lo incontrò ad una partita di finale di Coppa Italia dilettanti. Depone di contro a sfavore delle tesi difensive del Morandi, tutte incentrate sulla contraddittorietà degli elementi accusatori e comunque sull’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad esso deferito, il fatto che il Morandi abbia sistematicamente omesso di indicare il responsabile del gesto, che, in quanto riconducibile alla Società Fidene, peraltro sanzionata con l’ammenda dal Giudice Sportivo Regionale, non poteva non essere noto al Morandi, o quanto meno da questi facilmente identificabile, essendo egli il Presidente della Società, presente alla gara, che si era trattenuto sul posto anche al termine della gara stessa. Tanto esposto, la decisione impugnata deve essere revocata e vanno accolte le richieste sanzionatorie della Procura Federale, tenuto conto dei particolari aspetti della vicenda non tutti sorretti da prova certa e della circostanza che la società Fidene è già stata in altra sede sanzionata per il medesimo occorso. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Procura Federale, riforma la decisione impugnata ed infligge al Presidente Sig. Stefano Morandi l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Fidene l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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