F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02/07/2009  (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. FC C

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02/07/2009

 (327) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GUALTIERI (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIANCARLO MARTUCCI (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), GIOVANNI VRENNA (Vice Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Crotone Srl) E DELLA SOCIETA’ FC CROTONE Srl (nota n. 7985/1200pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti di:

● Sig.ri Salvatore Gualtieri (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società FC Crotone Srl), Giancarlo Martucci (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), Sig. Giovanni Vrenna (Vice Presidente e Legale Rappresentante della Soc. FC Crotone Srl), tutti per la violazione degli artt. 85 lett. B) par. V), in relazione all’art. 8, co. 5, CGS, e 90, NOIF;

● la FC Crotone Srl, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1, CGS. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS (“pena base per i Sig.ri Salvatore Gualtieri, Giancarlo Martucci, Giovanni Vrenna, la sanzione dell’ inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per

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