F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02/07/2009 (328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catan
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02/07/2009
(328) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE BOVE (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 7986/1202pf08-09/SP/blp del 5.6.2009).
Il deferimento Con provvedimento del 5.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Pasquale Bove, Amministratore Unico e legale rappresentante della Soc. F.C. Catanzaro S.p.A., per rispondere della violazione prevista agli artt. 85, lett. B) par. v) e 90, comma 2, NOIF per la mancata attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera dovuti per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Catanzaro per risponde a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi uno di inibizione quanto al Bove ed € 10.000,00 di ammenda per la società. Nessuno è comparso per i deferiti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti agli atti che la Soc. F.C. Catanzaro non ha documentato in alcun modo i versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals e del fondo di Fine Carriera dovuti per il trimestre in contestazione (cfr. comunicazione Co.Vi.Soc. 15.5.2009 e relativi allegati). Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata per la quale va affermata la responsabilità dell’Amministratore Unico cui consegue quella della Soc. dallo stesso rappresentata. Quanto alle sanzioni, la Commissione stima eque quelle indicate in dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Pasquale Bove la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e alla Soc. F.C. Catanzaro la sanzione di Euro 10.000, 00 (diecimila/00) di ammenda.
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