F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02/07/2009  (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), ANTONIO LOMBARDI (Presi

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01/CDN del 02/07/2009

 (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), ANTONIO LOMBARDI (Presidente Onorario e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA), SERGIO LEONI (Segretario generale e Legale rappresentante della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) E DELLA SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 SpA (nota n. 7990/1196pf08-09/SP/blp del 5.6.2009). Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 5.6.2009 nei confronti di:

● la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 co. 1, CGS.

All’inizio della riunione odierna, la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la suddetta Società ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, (“pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a € 10.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.” Quanto alla posizione degli altri deferiti, il Procuratore Federale, con provvedimento del 5.6.2009 ha deferito avanti questa Commissione i Sig.ri Francesco Rispoli, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, Antonio Lombardi, Presidente onorario della stessa società e Sergio Leoni, Segretario generale, per rispondere tutti della violazione prevista agli artt. 85, lett. A) par. VII) e 90, co. 2, NOIF per la mancata attestazione dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la Soc. Salernitana Calcio 1919 per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire memoria contestando gli addebiti. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale e il difensore della Soc. Salernitana hanno proposto istanza per l’applicazione della sanzione sulla quale la Commissione si è pronunciata con separato provvedimento. Quanto agli ulteriori deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l’affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione mesi due di inibizione. La difesa, riportandosi alla memoria in atti, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto nei limiti nel seguito specificati. Risulta infatti agli atti che con comunicazione del 30.4.2009 diretta alla Co.Vi.Soc., il legale rappresentante della Salernitana dichiarava che la società aveva effettuato i versamenti delle ritenute IRPEF nella misura del 20%, precisando che il residuo sarebbe stato corrisposto nel termine previsto dalla normativa fiscale vigente (cfr. comunicazione Co.Vi.Soc. 15.5.2009, all.2, in atti). Tale situazione risulta sussumibile integralmente nella fattispecie contestata, in considerazione della riscontrata omissione della società e del mancato deposito nel termine della documentazione attestante la ricorrenza delle diverse situazioni previste dall’art. 85, lett. A), par. VII, NOIF. Della violazione in questione devono rispondere l’Amministratore Unico della Salernitana Calcio, Francesco Rispoli, nonché il Presidente onorario Lombardi, i cui ampi poteri per come risulta dalla relativa procura, allegata alla memoria difensiva, prevedono attività di gestione della società. Non può essere invece affermata la responsabilità del Sig. Leoni la cui attività, avuto riguardo ai poteri delegatigli con la procura notarile prodotta dalla difesa, era di fatto limitata agli atti ivi specificamente indicati. Quanto alle sanzioni, la Commissione stima eque quelle indicate in dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere a Francesco Rispoli e Antonio Lombardi la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ciascuno e di prosciogliere Sergio Leoni dagli addebiti.

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