F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 03/07/2009  (299) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MAZZANO ROMANO EUROPELINE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL CALCIATORE ROBERTO MANCINELLI, L’INIBI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03/CDN del 03/07/2009

 (299) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD MAZZANO ROMANO EUROPELINE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL CALCIATORE ROBERTO MANCINELLI, L’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRESIDENTE MARCELLO DE ANGELIS, L’INIBIZIONE PER MESI 4 AI DIRIGENTI PIERO PUCCIARMATI, AURELIO BONIMELLI, FABIO GIURANNA, PAOLO IZZI E FRANCESCO D’AMICO E LA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA (2008/2009) E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009).

Letti gli atti Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 2 febbraio 2009 nei confronti di:

● Roberto Mancinelli, calciatore, per violazione dell’art. 1, co. 1, nonché dell’art. 10, co. 1, CGS per aver partecipato illegittimamente a numerose gare con la Società Mazzano Romano Europeline;

● Marcello De Angelis, Presidente, per violazione dell’art.1, co. 1, nonché dell’art. 10, co. 1, CGS, per aver consentito l’impiego di calciatore tesserato per altra Società;

● Aurelio Bonimelli, Fabio Giuranna, Paolo Izzi, Francesco D’Amico, Piero Pucciarmati, dirigenti accompagnatori, per violazione dell’art. 1, co. 1, nonché dell’art. 10, co. 1, CGS, per aver attestato, con la sottoscrizione delle distinte di gara, la regolarità della posizione e dell’impiego di un calciatore in realtà tesserato per altra Società;

● ADS Mazzano Romano Europeline, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, co. 1 e 2, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

Esaminata la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Roma del 6 maggio 2009 (pubblicata su C.U. N°. 102 del 7 maggio 2009) con la quale, in accoglimento del deferimento,sono state irrogate le seguenti sanzioni: squalifica per anni uno al Mancinelli, inibizione di anni uno e mesi sei al Presidente De Angelis, inibizione di mesi quattro a Pucciarmati, Bonimelli, Giuranna, Izzi e D’Amico, penalizzazione di punti quindici da scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di Euro 1.000,00 alla ASD Mazzano Romano Europeline; Letto il ricorso proposto dinanzi a questa Commissione dalla ASD Mazzano Romano Europeline nonché dai Sigg.ri De Angelis, Pucciarmati, Bonimelli. Giuranna, Izzi, D’Amico e Mancinelli avverso la menzionata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Roma; Ascoltato il difensore dei ricorrenti il quale, rinunciato all’eccezione relativa all’accesso ai documenti del presente procedimento, ha concluso in via istruttoria chiedendo l’acquisizione agli atti della ricevuta di ritorno della comunicazione federale con la quale era stata comunicata alla Società la non tesser abilità del calciatore Mancinelli e nel merito per l’annullamento e/o la revoca della decisione impugnata ovvero per il proscioglimento dei deferiti o per l’irrogazione di sanzioni più contenute; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Manca, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso soprameglio descritto e, in via subordinata, per l’irrogazione di sanzioni più contenute per il caso in cui si ravvisi che per alcune partite in contestazione sia intervenuta doppia pronunzia da parte della Commissione Disciplinare Territoriale; Rilevato preliminarmente che, in effetti, la Commissione Disciplinare Territoriale di Roma con decisione del 16 luglio 2008 aveva già sanzionato il Sig. Mancinelli (con la squalifica per 1 mese), il Sig. De Angelis (con la inibizione per 45 giorni), il Sig. Izzi (con l’inibizione per 15 giorni), il Sig. Giuranna (con la inibizione per 15 giorni) e la ASD Mazzano Romano Europeline (con la ammenda di Euro 500,00) causa la partecipazione del calciatore Mancinelli nelle file della ASD Mazzano Romano Europeline a N°. 6 gare (in data 13 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre, 11 novembre, 18 novembre 2008) senza averne titolo per difetto di tesseramento; Ritenuto, pertanto, che va accolta, se pur solo in parte, la eccezione preliminare con cui è stata denunciata la violazione del principio del ne bis in idem per quanto riguarda le sei gare già prese in considerazione dalla Commissione Disciplinare Territoriale; Accertato che, a seguito del deferimento della Procura Federale, rimane da sanzionare la illegittima partecipazione del Mancinelli ad altre N°. 7 gare (contro il Talenti il 27 gennaio 2008, contro il Cus Roma il 24 febbraio 2008, contro il Salona il 2 marzo 2008, contro la SAMO l’8 marzo 2008, contro il Borgorosso il 22 marzo 2008, contro l’Atletico Roma XX il 29 marzo 2008,contro il Sabazia il 6 aprile 2008); Considerato che sulla illegittima posizione del Mancinelli non sussiste più alcun dubbio ne’ i ricorrenti hanno sollevato eccezioni al riguardo. Ritenuta irrilevante al fine del decidere l’acquisizione della documentazione richiesta da parte ricorrente; Ritenuto che non sussiste alcuna illogicità dei parametri valutativi nella decisione impugnata visto che ogni pronunzia viene assunta autonomamente e non esiste principio giuridico che imponga ad una Commissione di mantenere sempre lo stesso metro valutativo; Valutato che, in effetti, quanto alla entità delle sanzioni vanno ridotte le sanzioni già irrogate alla Società, al De Angelis, al Mancinelli, al D’Amico ed al Pucciarmati così come non può essere irrogata alcuna sanzione ai Sigg. Izzi, Giuranna e Bonimelli che non figurano dirigenti accompagnatori in nessuna delle gare incriminate. P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica del calciatore Roberto Mancinelli da 1 (uno) anno a 6 (sei) mesi, riduce la inibizione del Presidente Marcello De Angelis da 1 (uno) anno e mesi 6 (sei) a 1(uno) anno, riduce la inibizione al Sig. Francesco D’Amico da mesi 4 (quattro) a mesi 2 (due), riduce la inibizione al Sig. Piero Pucciarmati da mesi 4 (quattro) a mesi 3 (tre), annulla le inibizioni irrogate ai Sigg.ri Aurelio Bonimelli, Fabio Giuranna, Paolo Izzi, modifica la sanzione irrogata nei confronti della ASD Mazzano Romano Europeline riducendo la ammenda da Euro 1.000,00 (mille/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ed i punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 da 15 (quindici) a 8 (otto). Dispone restituirsi la tassa versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it