F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 07/07/2009 (266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO PICCONE (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), PIETRO LEOPARDI (all’epoca dei fatti dirigente
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04/CDN del 07/07/2009
(266) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ERMANNO PICCONE (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), PIETRO LEOPARDI (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), ALESSANDRO TULLI (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) E DELLE SOCIETA’ FC CELANO OLIMPIA Srl E AS CISCO CALCIO ROMA Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008).
Il Deferimento. Il Procuratore Federale avviava indagini a carico dei dirigenti e delle Società Celano F.C. Olimpia Spa e A.S. Cisco Roma Srl, per avere i primi depositato in data 15.05.2007 in Lega, una scrittura privata contenente accordi preliminari per il trasferimento di calciatori ritenuta, dal Presidente della Lega Professionisti serie C, non valida, “in quanto predisposta in dispregio della normativa vigente”. Concluse le indagini, l’Inquirente chiedeva il deferimento dei Sigg.ri Piccone Ermanno quale Presidente del Celano F.C. Olimpia Spa, Tulli Alessandro e Leonardi Pietro, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente esecutivo della A.S. Cisco Calcio Roma Srl, in quanto ritenuti responsabili di violazione dell’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 105, co. 2, NOIF. Il Procuratore Federale deferiva, inoltre, le due suindicate Società, ritenute direttamente responsabili di violazione dell’art. 4, co. 2, CGS. La Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento datato 17 ottobre 2008 pubblicato sul C.U. N°. 27, in accoglimento della eccezione proposta dagli accusati, dichiarava la improcedibilità dei deferimenti, in quanto intervenuti in violazione dell’art. 27, co. 8, (ora sostituito dall’art. 32, co. 11) CGS, essendosi le indagini concluse nella stagione sportiva successiva e non in quella in corso come voluto dalla norma. Avverso tale provvedimento proponeva rituale ricorso ai sensi dell’art. 37, CGS alla Corte di Giustizia Federale, che, con provvedimento in data 4 dicembre 2008, delle Sezioni Unite, pubblicato sul C.U. N°. 127 CGF, annullava la decisione impugnata rimettendo gli atti innanzi al Giudice di prima istanza. La Commissione, convocate le parti, dopo alcuni rinvii richiesti dalle stesse, definiva con separata decisione il procedimento nei confronti dei Sigg.ri Piccone Ermanno, Tulli Alessandro, nonché delle due Società, essendo stata avanzata dai detti deferiti procuratori, richiesta di patteggiamento. Il procedimento proseguiva nei confronti del solo Leonardi; all’esito del dibattimento il Procuratore Federale richiedeva a carico di quest’ultimo la inibizione per mesi quattro. Il Leonardi a mezzo del suo difensore sollecitava il proscioglimento da ogni addebito. Motivi della Decisione. In via principale, i difensori dei deferiti hanno contestato la natura giuridica della scrittura privata, oggetto della presente vicenda, ritenendo che il suo contenuto non integri gli estremi di un accordo preliminare, regolato dall’art. 105, NOIF, ma di una semplice pattuizione economica e quindi, rientri tra i casi regolati dall’art. 18, co. 4, CGS, per i quali la prescrizione interviene “al termine della stagione sportiva in cui sono maturati”. In ordine a tale eccezione si è già avuto modo di rilevarne la infondatezza, non potendosi, in alcun modo, ritenere “pattuizione economica”, un accordo che ha veste e natura di un vero e proprio contratto con il quale una parte si riserva un diritto di opzione per il trasferimento di due calciatori dalla Società cedente a quella richiedente, con quantificazione delle somme da versare ed indicazione dei termini da rispettare. Il diritto di opzione può esser definito una proposta irrevocabile di contratto che vincola la sola parte che lo concede, lasciando libera l’altra parte di esercitarlo o meno. Si può, pertanto, tranquillamente escludere che la scrittura privata in oggetto abbia natura di mera pattuizione economica, e come tale possa esser regolata dall’art. 18, co. 4, CGS. Nel merito, occorre premettere, che l’atto in contestazione è stato riconosciuto solo dai Sigg.ri Piccone Ermanno e Piccone Fabio. Quest’ultimo, infatti, sentito dal Procuratore Federale, ha confermato l’esistenza dell’accordo riconoscendo come propria la sottoscrizione, pur precisando che le firme erano state apposte in tempi diversi, avendo ricevuto il documento, già compilato e sottoscritto dal Leonardi. Il Sig. Piccone Fabio riconosceva quindi come autentico il documento. Anche il Sig. Piccone Ermanno ha riferito di essere stato messo a conoscenza dal figlio
Fabio dell’intervenuto accordo con la Cisco. Tutt’altro atteggiamento hanno assunto dirigenti della A.S. Cisco Calcio Roma Srl che, in buona sostanza, hanno negato di essersi mai accordati con i rappresentanti della Celano F.C. Olimpia Spa per il trasferimento di due calciatori che a loro dire neppur conoscevano. Il Sig. Tulli Alessandro, Presidente della Cisco Calcio Roma, ha riferito di non aver mai avuto notizia dal Sig. Leonardi di tale accordo e di non aver mai visto prima il documento
che gli veniva mostrato. Lo stesso, tuttavia, ha riconosciuto l’autenticità del timbro societario apposto in calce al documento. Il Sig. Leonardi, Vice Presidente esecutivo della Soc. Cisco Calcio Roma, ha negato esser mai intervenuto alcun accordo con i rappresentanti della Celano F.C. Olimpia Spa sia pure sotto la forma della opzione, per i calciatori Pepe e Cesaro, neppur conosciuti, negando recisamente di aver sottoscritto la scrittura privata e rilasciando, al fine di un eventuale accertamento grafologico, la propria firma per esteso e contratta. In sede di memoria difensiva il Sig. Leonardi, riconoscendo espressamente la propria sottoscrizione in calce alla scrittura, faceva pervenire una consulenza grafica redatta dal Prof. Guido Angeloni le cui conclusioni ritenevano la firma apposta sul documento in contestazione, apocrifa. I fatti sin qui esposti, le ammissioni da un lato e le discolpe dall’altro, avanzate in sede di indagine, consentono di ritenere provata la responsabilità del Leonardi. Non si può, infatti, accreditare seriamente l’ipotesi che qualcuno, all’insaputa del Sig. Leonardi, abbia sottratto e utilizzato la carta intestata della Cisco Calcio Roma, apponendovi il timbro originale della Società e, sempre all’insaputa degli organi decisionali, abbia redatto la scrittura privata in contestazione. D’altro canto le ampie ammissioni dei due Piccone appaiono convincenti, cosi come significativo appare il deposito del documento presso la Lega, Sembra più rispondente al vero ipotizzare che l’improvvido deposito della scrittura privata presso la Lega, effettuato dagli organi direttivi della Celano F.C. Olimpia Spa, (non particolarmente edotti sulla normativa federale) abbia costretto il presidente Tulli (quest’ultimo ha definito il giudizio con patteggiamento) e il Vice Presidente esecutivo Leonardi (entrambi, come da essi stessi riconosciuto, ben consapevoli della irritualità nelle forme e nei termini dell’accordo sottoscritto) a disconoscere la paternità dell’atto e finanche la firma. La Commissione ritiene, pertanto, acquisita la prova della responsabilità del deferito e per l’effetto infligge al medesimo la sanzione della inibizione che ritiene equo commisurare nella misura di mesi tre. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge al Sig. Pietro Leonardi la inibizione per la durata di mesi 3 (tre).
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