F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 07/07/2009  (305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO BRUZZONE (calciatore tesserato della Soc. US Pontedera 1912 Srl) E DELLA SOCIETA’ US PONTEDE

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 07/07/2009

 (305) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO BRUZZONE (calciatore tesserato della Soc. US Pontedera 1912 Srl) E DELLA SOCIETA’ US PONTEDERA 1912 Srl (nota n. 7606/537pf08-09/AM/ma del 21.5.2009).

Visto il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 21.5.2009 nei confronti di:

● Sig.Tiziano Bruzzone, per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 11, co. 1, CGS;

● La Società US Pontedera 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, nonché per la violazione dell’ art. 12, co. 3 e 5, CGS.

All’inizio della riunione odierna, il Sig. Tiziano Bruzzone e la Società US Pontedera 1912 Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Tiziano Bruzzone, sanzione dell’inibizione per giornate 6, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS a 5 giornate di squalifica”); (“pena base per la Società US Pontedera 1912 Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS ad € 3.400,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate al Sig. Tiziano Bruzzone, da scontarsi in gare ufficiali e dell’ammenda di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) alla Società US Pontedera 1912 Srl.

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