F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 07/07/2009 (346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PAMPANINI (già Presidente della Soc. SSD Lazio Colleferro Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ SSD LAZIO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05/CDN del 07/07/2009
(346) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PAMPANINI (già Presidente della Soc. SSD Lazio Colleferro Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ SSD LAZIO COLLEFERRO CALCIO A 5 (nota n. 8349/1100pf07-08/MS/vdb del 18.6.2009).
La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul C.U. L.N.D. N°. 9 del 28 giugno 2007, accoglieva il ricorso del calciatore Valerio Bernardi e condannava la società S.S.D. Lazio Nepi C/5, ora S.S.D. Lazio Colleferro C/5, a corrispondere al ricorrente la somma di € 6.300,00. Tale delibera veniva ritualmente comunicata all’obbligata, che tuttavia non adempiva alla obbligazione di pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, stabilito dall’art. 94 ter, co. 11, NOIF. Ciò posto, la Procura Federale, informata dei fatti, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Antonio Pampanini, all’epoca legale rappresentante della società S.S.D. Lazio Colleferro C/5, nonché la stessa società, contestando al primo la violazione dell’art. 94 ter, co. 13, NOIF, in relazione all’art. 8, co. 9, CGS e dell’art. 1, co. 1, CGS; alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto comminarsi al Sig. Antonio Pampanini l’inibizione di mesi uno e alla società la penalizzazione di un punto classifica, da scontarsi nella prossima stagione 2009/2010, nonché l’ammenda di € 2.000,00. È comparsa la società deferita, la quale ha esibito la dichiarazione liberatoria a firma del calciatore Valerio Bernardi con allegata fotocopia di assegno all’ordine del calciatore medesimo. La Procura Federale ha eccepito la tardività della produzione documentale ai sensi dell’art. 30, co. 8, CGS. Ha comunque dedotto la tardività del pagamento, essendo le date apposte sui documenti (2 e 4 luglio 2008) di gran lunga eccedenti il termine di cui all’art. 94 ter, co. 11, CGS. Il deferimento è fondato. Dalla documentazione relativa al caso in esame si riscontra la violazione dell’art. 94 ter, co. 11, NOIF, il quale prevede che il pagamento delle somme accertate deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione. La violazione comporta l’applicazione a carico della società inadempiente della sanzione prevista dall’art. 8, co. 9, CGS, conforme a quella richiesta dalla Procura Federale. Ed a carico del legale rappresentante l’applicazione di equa sanzione in relazione all’art. 1, co. 1, CGS. Non può essere applicata l’ulteriore sanzione dell’ammenda, in quanto non prevista dalla norma per la violazione di cui all’oggetto. P.Q.M. commina al Sig. Antonio Pampanini, per la qualità in atti, l’inibizione di mesi 2 (due) ed alla società S.S.D. Lazio Colleferro C/5 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2009/2010.
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