F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009 (298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMERIGO PELLEGRINI (Amministratore Unico della Soc. Polisportiva Val di Sangro Srl) E DELLA SOCIETA’ POL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06/CDN del 08/07/2009
(298) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMERIGO PELLEGRINI (Amministratore Unico della Soc. Polisportiva Val di Sangro Srl) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA VAL DI SANGRO Srl (nota n. 7542/875pf08-09/SS/en del 20.5.2009)
Il deferimento.
La Procura Federale deferiva a questa Commissione:
● Il Signor Amerigo Pellegrini, quale Amministratore Unico della società, della violazione di cui all’art. 1 co. 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, co. 1 ed art. 35, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed articolo 38, co. 1 e 4 delle NOIF, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza sportiva per aver consentito al Sig. D’Alo Tarcisio di svolgere attività per la Polisportiva Val di Sangro Srl, seppur lo stesso fosse in constanza di tesseramento, quale tecnico, con altra consorella e quindi non avesse titolo per svolgerla. Inoltre la Procura Federale deferiva:
● La società Polisportiva Val di Sangro Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Amministratore Unico. Le memorie difensive.Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Amerigo Pellegrini e la Polisportiva Val di Sangro Srl, facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, predisposta per contestare gli addebiti loro mossi. Il dibattimento. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti il Signor Amerigo Pellegrini quale Amministratore Unico della Polisportiva Val di Sangro Srl e per la Polisportiva Val di Sangro Srl, con la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Mesi tre di inibizione al Signor Amerigo Pellegrini quale Amministratore Unico della Polisportiva Val di Sangro Srl.
- Mille Euro di ammenda per la Polisportiva Val di Sangro Srl a titolo di responsabilità diretta. I motivi della decisione. La Commissione, in base ai fatti e alle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
- il deferimento trae origine dal fatto che il Signor D’Alo Tarcisio, allenatore dilettante di base, esercitava nella stagione sportiva 2008/2009 l’attività di tecnico per la Società Polisportiva Val di Sangro, partecipante del campionato professionistico Lega Pro-seconda divisione, “seppur in costanza di tesseramento”, per la medesima stagione sportiva, con la società F.C. Santos Perano, partecipante al campionato di seconda categoria Girone D, Comitato Regionale Abruzzese. Dalle indagini svolte dalla Procura si ravvisa quindi un’evidente responsabilità dei soggetti deferiti. Nel caso de quo, la violazione di cui all’art. 1 co. 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, co. 1, ed art. 35 co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed articolo 38, co. 1 e 4 delle NOIF, è stata accertata oltre che dall’evidenza dei fatti, anche in sede di audizione personale del Signor D’Alo Tarcisio, il quale ha ammesso “sic et sempliciter” di aver svolto l’attività di allenatore anche per la società Polisportiva Val di Sangro, su richiesta dell’ Amministratore Signor Amerigo Pellegrini, “consapevole del fatto che tale comportamento fosse contrario alle norme federali di settore”.
- Per i motivi sopra esposti, e visto l’art. 4, co. 1 e 2 del CGS, per il quale le società rispondono direttamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, si deve ravvisare una responsabilità diretta anche da parte della Polisportiva Val di Sangro Srl P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento dei deferimenti proposti dalla Procura Federale, infligge al Signor Amerigo Pellegrini quale Amministratore Unico della Polisportiva Val di Sangro Srl, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Polisportiva Val di Sangro Srl, un’ammenda pari ad Euro 1.000,00 (mille,00).
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