F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009 (285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AXEL VICENTINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA’ DE
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009
(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AXEL VICENTINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Hellas Verona FC SpA) E DELLA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 Srl (nota n. 7263/200pf08-09/AM/ma dell’11.5.2009).
Con provvedimento datato 11.05.2009 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, per le violazioni ascritte e puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Axel Vicentini, calciatore professionista, all'epoca dei fatti tesserato in forza al Pescara Calcio S.p.a. (sodalizio il cui titolo sportivo é stato oggetto di successivo trasferimento in capo ad una società sportiva di nuova costituzione denominata Delfino Pescara 1936 S.r.l.), nonché il Delfino Pescara 1936 S.r.l. Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Vicentini, in costanza di rapporto di mandato con l'Agente di Calciatori F.I.G.C. Sig. Giovanni Sama, ha conferito analogo mandato in favore di altro procuratore sportivo, Sig.ra Katia Vallese, senza, tuttavia, aver preventivamente risolto il precedente rapporto giuridico in essere. Nei termini assegnati, la società sportiva deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva, mentre alcuna difesa é stata formulata dal calciatore deferito. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Spagnoletti, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di entrambi i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
- 2 giornate di squalifica a carico del Sig. Axel Vicentini;
- l’ammenda di € 3.000,00 a carico della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.
Per i deferiti sono presenti l’Avv. Croce per il Delfino Pescara 1936 Srl e il calciatore Axel Vicentini personalmente.
La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva, quanto alla posizione del Sig. Vicentini, come i profili di responsabilità al medesimo ascritti siano pacificamente individuabili nella loro materialità, in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine. Sul punto, pertanto, si ritiene ultronea ogni aggiuntiva considerazione. Al contrario, si impone un attento esame della responsabilità disciplinare che, nel contesto della vicenda di cui trattasi, é stata individuata, in via oggettiva, in capo al Delfino Pescara 1936 S.r.l. Va innanzitutto rilevato che, al momento della commessa violazione, il calciatore Vicentini risultava tesserato in forza al Pescara Calcio S.p.a., ovvero ad una società sportiva distinta dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. Quest’ultima Società, solo a seguito del fallimento del Pescara Calcio S.p.a. e dell'acquisizione del relativo titolo sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, co. 3, NOIF, é divenuta, a tutti gli effetti, soggetto dell'ordinamento giuridico sportivo calcistico In base a tale premessa, la difesa del sodalizio deferito invoca, preliminarmente, l'improcedibilità del deferimento, sostenendo che la responsabilità (oggettiva) propria del Pescara Calcio S.p.a. (successivamente dichiarato fallito), non possa essere trasferita in capo ad altra società sportiva, quale il Delfino Pescara 1936 S.r.l., la cui posizione si pone in rapporto di assoluta estraneità rispetto all'intera vicenda. Al riguardo, sono stati individuati alcuni precedenti relativi a fattispecie analoghe a quella che ci occupa, nei quali, come rileva la difesa della società deferita, la Commissione Disciplinare Nazionale si é orientata nel senso di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità disciplinare a carico della società sportiva di nuova costituzione subentrata a quella non più attiva nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Tuttavia, questo Collegio, ritiene opportuno uniformarsi ad una recente e significativa pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, proprio in relazione ad una vicenda analoga a quella che ci occupa, che ha coinvolto un calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Pescara Calcio S.p.a. Nel caso indicato, la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite ha enunciato il principio che “…con l’acquisizione del titolo sportivo la nuova società è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sotto il profilo prettamente sportivo…” e conseguentemente ha affermato la responsabilità oggettiva a carico del Delfino Pescara 1936 Srl, società subentrante (vedi C.U., CGF, N°. 264 del 19.6.2009. In sostanza, la Corte di Giustizia Federale, a fronte dell'invocata esclusione di qualsivoglia responsabilità da parte del Delfino Pescara 1936 S.r.l. nel senso di cui in precedenza, ha assunto, invece, che relativamente a fattispecie del genere di quelle in argomento non si può mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell’ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, dovendosi, tuttavia, dare rilievo, in ogni caso, alla assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati. Il Giudicante, in sostanza, deve procedere ad una congrua graduazione sotto il profilo sanzionatorio. Ebbene, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di condividere e di doversi ragionevolmente uniformare al predetto orientamento che si sostanzia, in definitiva, in un principio giurisprudenziale sportivo il quale, proprio in quanto promanante dal consesso giudicante di più elevato rango in ambito sportivo calcistico, é destinato a costituire canone ermeneutico di carattere generale. Deve pertanto essere affermata la responsabilità del calciatore Vicentini, alla quale consegue quella oggettiva della Società Delfino Pescara. 1936 S.r.l. Sanzioni adeguate appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) al Sig. Axel Vicentini e quella dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), a carico del Delfino Pescara 1936 S.r.l.
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