F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009  (309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PIEROBON (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Biellese 1902 SpA) E DELLA SOCIETA’

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07/CDN del 10/07/2009

 (309) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO PIEROBON (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Biellese 1902 SpA) E DELLA SOCIETA’ AS BIELLESE 1902 SpA (nota n. 7643/1024pf08-09/AM/ma del 22.5.2009).

Con provvedimento datato 22.05.2009 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte e puntualmente individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Marco Pierobon, calciatore professionista all'epoca dei fatti tesserato in forza alla A.S. Biellese 1902 S.p.a. e la medesima A.S. Biellese 1902 S.p.a. Dall'atto di deferimento é emerso che il Sig. Pierobon, a seguito della notifica del lodo pronunciato dalla Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti F.I.G.C., con cui questi era stato condannato al pagamento della somma di € 7.398, 56 (oltre accessori di legge) in favore dell'Agente di Calciatori F.I.G.C., Sig. Mauro Cevoli, non dava spontanea esecuzione al provvedimento, omettendo di effettuare il pagamento dovuto nei termini di cui all'art. 11 del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori. Nei termini assegnati, né la società sportiva, né il calciatore hanno fatto pervenire scritti difensivi. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Spagnoletti, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di entrambi i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

mesi 2 a carico del Sig. Marco Pierobon;

ammenda di € 1.000,00 a carico dell'A.S. Biellese 1902 S.p.a.

Nessuno è comparso per i deferiti. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva, quanto alla posizione del Sig. Pierobon, come i profili di responsabilità al medesimo ascritti siano pacificamente individuabili nella loro materialità, in quanto ampiamente comprovati sulla base degli atti di indagine. Infatti, il lodo arbitrale de quo, comunicato al calciatore soccombente in data 26.01.2009, non veniva da questi spontaneamente eseguito nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, in contrasto con quanto prescrive la disciplina domestica di settore. Alla violazione commessa dal Sig. Pierobon, segue la responsabilità, in via oggettiva, della società sportiva di appartenenza all'epoca dei fatti, ovvero della A.S. Biellese 1902 S.p.a. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione della sanzione della squalifica di 1 (uno) mese nei riguardi del Sig. Marco Pierobon, nonché quella dell’ammenda di importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) a carico della AS Biellese S.p.a.

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