F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 14/07/2009 (317) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOC. ASD SANLURI CALCIO E DEL CALCIATORE LUIGI UCCHEDDU, EMESSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08/CDN del 14/07/2009

(317) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA SOC. ASD SANLURI CALCIO E DEL CALCIATORE LUIGI UCCHEDDU, EMESSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

(delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 46 del 21.5.2009).

La Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna, pubblicata con C.U. N°. 46 del 21.5.09, con la quale sono stati prosciolti il calciatore Luigi Uccheddu e la società A.S.D. Sanluri Calcio dalla contestazione:

● il primo, della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS; art. 30, co. 2 e 4 dello Statuto Federale e 15, CGS, per aver adito l’A.G. Ordinaria, presentando denuncia-querela nei confronti di altro tesserato, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, pertanto, in violazione della clausola compromissoria;

● la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato. All’udienza di discussione la Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Manca, insisteva per l’accoglimento del ricorso in oggetto. La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento, osserva:

la Commissione Disciplinare Territoriale di Sardegna, con decisione pubblicata nel C.U. N°. 46 del 21.05.09, proscioglieva dagli addebiti contestati con deferimento N°. 5494/179 del 18.03.2009, il calciatore Luigi Uccheddu e

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