F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009  (351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREI FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA), DANIELE SAN

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009

 (351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREI FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA), DANIELE SANTORO (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Sangiovannese 1927 SpA) E DELLA SOCIETA’ AC SANGIOVANNESE 1927 SpA) (nota n. 8405/1269pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).

Visti il deferimento del Procuratore Federale disposto in data 19.6.2009 nei confronti di:

● Sig. Andrea Failli, per la violazione di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo V, NOIF, in relazione all’art. 8, co. 5, del CGS e dall’art. 90, co. 2, delle NOIF e per la violazione dell’art. 8, co. 2, CGS;

● Sig. Daniele Santoro, per la violazione dell’art. 8, co. 2, CGS;

● La Società Sangiovannese 1927 Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS.

All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Andrea Failli, Daniele Santoro e la Società Sangiovannese 1927 Spa, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per i Sig.ri Andrea Failli, Daniele Santoro, sanzione dell’inibizione per giorni 45 ciascuno, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a giorni 20 di inbizione ciascuno”); (“pena base per la Società Sangiovannese 1927 Spa, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, ad € 5.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti) ciascuno, ai Sig.ri Andrea Failli, Daniele Santoro e dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Sangiovannese 1927 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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