F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009 (352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO VERDONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SS Cassino Srl) E DELLA SO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009
(352) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO VERDONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. SS Cassino Srl) E DELLA SOCIETA’ SS CASSINO Srl (nota n. 8401/1267pf08-09/SP/blp del 19.6.2009).
Il deferimento. Con provvedimento del 19.6.2009 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Sig. Domenico Verdone, Amministratore Unico e legale rappresentante della S.S. Cassino Srl per rispondere della violazione prevista dagli artt. 85, lett. B) par. IV) - in relazione all’art. 8, co. 5, CGS - e 90, co. 2 delle NOIF per il mancato deposito, nei termini previsti, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008; deferiva altresì la S.S. Cassino Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, co. 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva, nella quale, sostanzialmente, si sostiene come la contestata mancata comunicazione del pagamento degli emolumenti riguardi solo un tesserato, il giocatore Lucano Gaston Ezequiel Nicolas, e che nulla possa addebitarsi al Verdone a alla sua società in quanto la stessa si sarebbe adoperata con la massima sollecitudine ed attenzione per poter corrispondere quanto spettante al giocatore. Infatti, si sostiene, solo la colpevole ingiustificata assenza del calciatore dall’Italia avrebbe impedito al Cassino di pagare regolarmente gli stipendi di novembre e dicembre (quello di ottobre sarebbe stato pagato) 2008; nonostante tutto la società avrebbe ugualmente inviato assegno relativo alla somma da corrispondere al Sig. Lucano presso la residenza di quest’ultimo, ma la raccomandata sarebbe tornata al mittente per compiuta giacenza. In ogni caso il calciatore, per tramite di un procuratore speciale, rilasciava successivamente al Cassino la liberatoria ai fini degli adempienti previsti per l’iscrizione al Campionato successivo. La memoria difensiva si conclude con la richiesta di assoluzione degli incolpati. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Domenico Verdone: mesi 1 di inibizione;
- per la S.S. Cassino Srl: € 10.000,00.
È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, e aver depositato ulteriore documentazione a corredo delle proprie tesi, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti per tabulas che la S.S. Cassino Srl, al di là delle motivazioni giustificative addotte, non ha tempestivamente trasmesso alla Lega Calcio la dovuta documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alle su citate mensilità per quanto riguarda il calciatore Lucano (cfr. comunicazione Co.Vi.SO.C. del 3.6.2009). La prescritta mancata comunicazione del pagamento degli emolumenti al tesserato non può non essere considerata una colpevole violazione di un obbligo specificamente posto a carico della società; il Cassino avrebbe dovuto, infatti, entro il termine previsto del 31.3.09, inviare comunicazione alla Lega, quantomeno per motivare il mancato pagamento al suo calciatore, evidenziando quei fatti che solo oggi sono portati all’attenzione della Commissione. L’eventuale avvenuto prodigarsi del Cassino (i documenti prodotti sono tutti in copia e privi di data certa) per tentare di pagare quanto dovuto al suo tesserato, in sostanza, non può essere considerato un’attenuante. In ogni caso, infatti, la società deferita non può addurre a propria discolpa l’irreperibilità del proprio tesserato, poiché tale circostanza, eventualmente provata, non può essere considerata causa di impossibilità ad adempiere. A nulla rilevano i precedenti, inconferenti, richiamati nella memoria difensiva. Di qui l’affermazione di responsabilità del deferito Verdone, cui consegue quella della Società dallo stesso rappresentata. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Domenico Verdone la sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e alla S.S. Cassino Srl la sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
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