F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009 (234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 6007/1
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09/CDN del 16/07/2009
(234) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 6007/1366pf07-08/AM/ma del 2.4.2009).
(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 6018/1471pf07-08/AM/ma del 2.4.2009).
(236) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VITO BLASI (Presidente della Soc. Taranto Sport Srl) E DELLA SOCIETA’ TARANTO SPORT Srl (nota n. 6024/1470pf07-08/AM/ma del 2.4.2009).
Visti i deferimenti del Procuratore Federale disposti tutti in data 2.4.2009 nei confronti di:
● Sig. Vito Luigi Blasi, per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS e 28 Statuto L.P.S.C., in relazione a quanto previsto nel C.U. N°. 2/C del 2.7.2007 della Lega Professionisti Serie C;
● La Società Taranto Sport Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS.
Preliminarmente la Commissione, rilavata la connessione soggettiva e oggettiva dei tre procedimenti, ritiene di disporne la riunione. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Vito Luigi Blasi e la Società Taranto Sport Srl, tramite il loro legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ artt. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, CGS (“pena base per il Sig. Vito Luigi Blasi, sanzione dell’ammenda di € 6.000,00, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS ad € 4000,00 di ammenda”); (“pena base per la Società Taranto Sport Srl, sanzione dell’ammenda di € 6.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS ad € 4.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) al Sig. Vito Luigi Blasi e dell’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) alla Società Taranto Sport Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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