F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009  (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. U

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/CDN del 22/07/2009

 (329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (tesserato FIGC in qualità di consulente amministrativo sportivo della Soc. US Avellino 1912 SpA) E DELLA SOCIETA’ US AVELLINO 1912 SpA (nota n. 4888/778pf06-07/AM/ma del 21.5.2008).

Il deferimento. La Procura Federale deferiva a questa Commissione:

● Il Signor Francesco Saverio Maglione, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui rispettivamente all’ artt. 1, co. 1, 4 e 5, CGS, in relazione allo svolgimento delle funzioni di direttore sportivo della U.S. Avellino senza essere iscritto nell’apposito albo della ADISE;

● La U.S. Avellino Spa, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Signor Francesco Saverio Maglione, in qualità di consulente amministrativo sportivo della U.S. Avellino Spa, faceva pervenire una memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della deferita U.S. Avellino Spa per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente Sig. Francesco Saverio Maglione, con la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (diecimila//00). È comparso altresì il difensore del Sig. Francesco Saverio Maglione, il quale, accordandosi con la Procura Federale, ha presentato una proposta di patteggiamento In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Saverio Maglione ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS, (“pena base per il Sig. Francesco Saverio Maglione la sanzione dell’inibizione di mesi 5, diminuita, ai sensi dell’ art. 23, CGS, a mesi 3 e giorni 10); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) al Sig. Francesco Saverio Maglione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” I motivi della decisione. La Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base dei fatti e delle prove prodotte dalla Procura Federale, posti a fondamento della richiesta del deferimento, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Sulle asserite responsabilità della attribuite alla Società deferita ravvisa che le indagini hanno confermato la fondatezza del deferimento. Infatti, dalle prove raccolte, le dichiarazioni rese a diverse testate giornalistiche e all’Ufficio Indagini dal Dott. Marino (Direttore generale del Napoli), in ordine al possibile passaggio di un calciatore da una società all’altra, si evince che il Sig. Francesco Saverio Maglione ha inequivocabilmente esercitato l’attività di Direttore Sportivo nell’interesse della Società U.S. Avellino Spa, senza la necessaria abilitazione da parte della FIGC, in violazione dell’art. 1 del Regolamento ADISE, per le quali le funzioni di Direttore Sportivo sono tassativamente riservate ai soggetti iscritti nell’elenco speciale. È inoltre documentato che, in più occasioni, il Sig. Maglione ha svolto attività concernenti l’assetto organizzativo della società, ivi compresa la gestione dei rapporti, anche contrattuali, fra società, calciatori o tecnici, e ha condotto trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione delle cessioni dei contratti. Per i motivi sopra esposti, e visto l’art. 4, co. 2, del CGS, per il quale le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati, si deve ravvisare una responsabilità oggettiva da parte della U.S. Avellino S.p.A. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, infligge alla Società U.S. Avellino Spa la sanzione dell’ammenda di €. 5.000,00 (cinquemila/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it